ART. 36.
(Insegnanti incaricati non abilitati della scuola secondaria, dei
licei artistici   e   degli   istituti  d'arte  statali  con  proroga
            dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980)

  Gli  insegnanti  incaricati  nella  scuola  secondaria,  nei  licei
artistici  e  negli  istituti  d'arte statali, i quali abbiano fruito
della  proroga  dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6
settembre  1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8
novembre   1979,   n.   566,  ed  abbiano  conseguito  l'abilitazione
all'insegnamento ai sensi del precedente articolo 35, sono immessi in
ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1983.
  Agli  insegnanti  immessi in ruolo per effetto del precedente primo
comma  la  sede  di  servizio  sara'  assegnata  a  partire dall'anno
scolastico  1984-1985, dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti
immessi   in  ruolo,  rispettivamente,  per  effetto  del  precedente
articolo 33 e del precedente articolo 34.
  L'assegnazione  della sede e' disposta secondo modalita' analoghe a
quelle previste dal precedente articolo 33. A tal fine la graduatoria
provinciale  per  il conferimento degli incarichi sara' integrata con
la valutazione del titolo di abilitazione.
  Gli  insegnanti  incaricati,  di  cui  al  presente  articolo, sono
mantenuti  in  servizio  sino  al termine dell'anno scolastico in cui
viene  ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui
al precedente articolo 35.
  Coloro  che  conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti
in  servizio  sino  all'immissione  in  ruolo  prevista  dal presente
articolo.
  Il  mantenimento  in  servizio  e'  limitato al numero delle ore di
insegnamento  per  il  quale  gli  insegnanti,  di  cui  al  presente
articolo, sono stati incaricati nell'anno scolastico 1981-1982, fermo
restando  il  diritto  ad  ottenere  il  completamento  di orario con
priorita'  rispetto  agli  aspiranti a supplenze annuali ai sensi del
precedente articolo 15.