ART. 36.

  Al  di  fuori di quanto previsto nell'articolo 31, l'ingresso nello
Stato di stranieri minori degli anni quattordici non accompagnati dai
genitori   o   da   parenti   entro   il  quarto  grado  deve  essere
immediatamente  segnalato  dagli  uffici  di  polizia di frontiera al
tribunale  per  i  minorenni  del distretto ove e' diretto il minore,
ovvero,  nella  ipotesi  in cui non sia desumibile il luogo di dimora
del minore nello Stato, al tribunale per i minorenni di Roma.
  Dette  segnalazioni  devono  contenere l'indicazione del nome della
persona che eventualmente accompagna il minore.
  Le  segnalazioni  sopra indicate non devono effettuarsi nel caso di
ingresso  di  minori  per motivi turistici e di studio, sempre che la
permanenza non sia superiore ai tre mesi.