ART. 36. Al di fuori di quanto previsto nell'articolo 31, l'ingresso nello Stato di stranieri minori degli anni quattordici non accompagnati dai genitori o da parenti entro il quarto grado deve essere immediatamente segnalato dagli uffici di polizia di frontiera al tribunale per i minorenni del distretto ove e' diretto il minore, ovvero, nella ipotesi in cui non sia desumibile il luogo di dimora del minore nello Stato, al tribunale per i minorenni di Roma. Dette segnalazioni devono contenere l'indicazione del nome della persona che eventualmente accompagna il minore. Le segnalazioni sopra indicate non devono effettuarsi nel caso di ingresso di minori per motivi turistici e di studio, sempre che la permanenza non sia superiore ai tre mesi.