ART. 36. 
                      (Banca dati informativi) 
 
  1. E' istituita presso la Direzione generale  per  la  cooperazione
allo sviluppo una banca dati in cui sono inseriti tutti i  contratti,
le iniziative, i programmi connessi con l'attivita'  di  cooperazione
disciplinata dalla presente legge e la relativa documentazione. 
  2. L'accesso alla banca dati e' pubblico salvo  i  limiti  previsti
dall'ordinamento. 
  3. Le modalita' di accesso saranno disciplinate dal regolamento  di
cui all'articolo 38. 
  4.  In  attesa  dell'entrata  in  funzione  della  banca  dati,  la
Direzione generale  per  la  cooperazione  allo  sviluppo  e'  tenuta
comunque a garantire l'accesso alle informazioni di cui al comma 1.