Art. 36. 
 
                       (Copertura finanziaria) 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 31, 32 e  33
si fa  fronte  a  carico  degli  appositi  capitoli  dello  stato  di
previsione del Ministero di grazia e giustizia. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 18 febbraio 1989 
 
                               COSSIGA 
 
                       DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
 Visto, il Guardasigilli: VASSALLI