(Norme-art. 36)
                               Art. 36 
            (Accesso del difensore al luogo di custodia) 
  1. Per conferire con la persona fermata, arrestata o  sottoposta  a
custodia cautelare, il difensore ha diritto di accedere ai luoghi  in
cui la persona stessa si trova custodita. 
  2. A tale fine  la  qualita'  di  difensore,  che  non  risulti  in
qualsiasi modo all'autorita' che esercita la custodia, e' documentata
a norma dell'articolo 27 o con altro mezzo equipollente. 
  3. Quando e' disposta la dilazione prevista dall'articolo 104 commi
3 e 4 del codice, copia del relativo  decreto  e'  consegnata  a  chi
esercita la custodia  ed  e'  da  questi  esibita  all'arrestato,  al
fermato, alla persona sottoposta a custodia cautelare o al  difensore
che richiedono il colloquio.