Art. 36.
Class   action.  ((  Sottoscrizione  dell'atto  di  trasferimento  di
                    partecipazioni societarie ))
  1. Anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di
tutela   risarcitoria   collettiva,  anche  in  forma  specifica  nei
confronti  delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 2, comma 447
((  della  legge  24  dicembre  2007,  n. 244 )) , le parole «decorsi
centottanta giorni» sono (( sostituite )) dalle seguenti: «decorso un
anno».
    ((  1-bis.  L'atto  di  trasferimento  di  cui  al  secondo comma
dell'articolo  2470  del  codice  civile puo' essere sottoscritto con
firma  digitale,  nel  rispetto  della  normativa anche regolamentare
concernente  la  sottoscrizione  dei  documenti  informatici,  ed  e'
depositato,  entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle
imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, a cura
di  un  intermediario  abilitato  ai  sensi  dell'articolo  31, comma
2-quater,  della  legge  24  novembre  2000,  n.  340.  In tale caso,
l'iscrizione  del  trasferimento  nel  libro  dei  soci  ha luogo, su
richiesta  dell'alienante  e  dell'acquirente,  dietro esibizione del
titolo  da  cui  risultino  il  trasferimento  e l'avvenuto deposito,
rilasciato  dall'intermediario  che  vi  ha  provveduto  ai sensi del
presente comma. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli
atti di cui al presente comma )).
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il testo del comma 477 dell'art. 2 della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2008).»,  cosi'  come modificato dalla
          presente legge:
              «447.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi da 445 a 449
          diventano efficaci decorso un anno dalla data di entrata in
          vigore della presente legge».
              - Si  riporta il testo del secondo comma dell'art. 2470
          del Codice civile:
              «L'atto    di    trasferimento,    con   sottoscrizione
          autenticata,  deve essere depositato entro trenta giorni, a
          cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro
          delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede
          sociale.  L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci
          ha  luogo,  su  richiesta dell'alienante o dell'acquirente,
          verso   esibizione   del   titolo   da   cui  risultino  il
          trasferimento   e   l'avvenuto   deposito.   In   caso   di
          trasferimento  a  causa di morte il deposito e l'iscrizione
          sono  effettuati  a  richiesta  dell'erede  o del legatario
          verso  presentazione  della  documentazione  richiesta  per
          l'annotazione   nel   libro  dei  soci  dei  corrispondenti
          trasferimenti in materia di societa' per azioni.».
              - Si  riporta  il testo del comma 2-quater dell'art. 31
          della  legge 24 novembre 2000, n. 340 recante «Disposizioni
          per la delegificazione di norme e per la semplificazione di
          procedimenti  amministrativi  -  legge  di  semplificazione
          1999.»:
              «2-quater   Il  deposito  dei  bilanci  e  degli  altri
          documenti  di  cui  all'art.  2435  del  codice civile puo'
          essere  effettuato  mediante  trasmissione  telematica o su
          supporto  informatico degli stessi, da parte degli iscritti
          negli  albi  dei  dottori  commercialisti, dei ragionieri e
          periti  commerciali,  muniti  della  firma  digitale e allo
          scopo    incaricati   dai   legali   rappresentanti   della
          societa'.».