Art. 36. 
                  (Copertura provvisoria dei posti) 
  1. Sino alla integrale copertura dei posti per l'espletamento delle
funzioni di cui all'articolo 35, il Ministero di grazia e  giustizia,
in deroga alle disposizioni vigenti, e' autorizzato ad  avvalersi  di
personale particolarmente qualificato, mediante contratto di  diritto
privato, di durata non superiore ad un anno, rinnovabile non piu'  di
due volte, corrispondendo ad esso la retribuzione che sara' stabilita
con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, e che non puo' superare  la  retribuzione  lorda
spettante al personale tecnico  di  pari  grado  dell'Amministrazione
statale. 
  2. Il  personale  di  cui  al  comma  1  presta  la  propria  opera
professionale esclusivamente alle dipendenze del Ministero di  grazia
e giustizia.