Art. 36 Partecipazioni non consolidate 1. Le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese escluse dal consolidamento a norma del primo comma dell'art. 28 sono valutate con il criterio indicato nell'art. 2426, n. 4, del codice civile; tuttavia la differenza positiva tra il valore calcolato con tale criterio e il valore iscritto nel bilancio precedente, per la parte derivante da utili, e' iscritta in apposita voce del conto economico. 2. Quando l'entita' della partecipazione e' irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, puo' non essere applicato il criterio di valutazione richiamato dal comma precedente. 3. Le stesse regole si applicano alle partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate. (VII Direttiva, art. 33).