Art. 36.
      (Delega legislativa per modifiche al sistema di accertamento
               dell'imposta di fabbricazione sulla birra)
  1.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti
legislativi,  recanti norme per modificare il sistema di accertamento
dell'imposta  di  fabbricazione  sulla  birra,  secondo  i   seguenti
principi:
  a)   l'accertamento   della   quantita'  imponibile  dovra'  essere
effettuato sul prodotto finito;
  b) l'aliquota dovra' essere riferita ad ettolitro/grado Plato, o ad
altra  unita'  di  misura  eventualmente  stabilita   con   direttiva
comunitaria,  in  misura corrispondente a quella attualmente vigente,
con arrotondamento, all'occorrenza, alle 10 lire;
  c) l'accertamento  dovra'  essere  eseguito  secondo  le  modalita'
tecniche   ed  amministrative  ritenute  idonee  dall'Amministrazione
finanziaria, tenuto conto anche  degli  indirizzi  in  materia  della
Comunita' economica europea.