Art. 36. Aggravamento delle sanzioni penali 1. Per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale, nonche' per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena e' aumentata da un terzo alla meta'. 2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 e' ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonche' dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.
Note all'art. 36: - Il testo degli aticoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale e' il seguente: "Art. 519 (Della violenza carnale). - Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale e' punito con la reclusione da tre a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne e' l'ascendente o il tutore; ovvero e' un'altra persona a cui il minore e' affidato per ragioni di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia; 3) e' malata di mente, ovvero non e' in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni d'inferiorita' psichica o fisica, anche se questa e' indipendente dal fatto del colpevole; 4) e' stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona". "Art. 520 (Congiunzione carnale commessa con abuso della qualita' di pubblico ufficiale). - Il pubblico ufficiale, che, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, si congiunge carnalmente con una persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona che e' a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorita' competente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica se il fatto e' commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, epr ragione del suo ufficio, di qualsiasi autorita' sopra taluna delle persone suddette". "Art. 521 (Atti di libidine violenti). - Chiunque, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, commette su taluno atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo. Alle stesse pene soggiace chi, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, costringe o induce taluno a commettere gli atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri". "Art. 522 (Ratto a fine di matrimonio). - Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di matrimonio, una donna non coniugata, e' punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il fatto e' commesso in danno di una persona dell'uno o dell'altro sesso, non coniugata, maggiore degli anni quattordici e minore degli anni diciotto, la pena e' della reclusione da due a cinque anni". "Art. 523 (Ratto a fine di libidine). - Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di libidine, un minore, ovvero una donna maggiore di eta', e' punito con la reclusione da tre a cinque anni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso a danno di persona che non ha ancora compiuto gli anni diciotto ovvero di una donna coniugata". "Art. 527 (Atti osceni). - Chiunque, in lugo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se il fatto avviene per colpa, la pena della multa da lire sessantamila a seicentomila". "Art. 628 (Rapina). - Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire un milione a quattro milioni. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione per asicurare a se' o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a se' o ad altri l'impunita'. La pena e' della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire seicentomila a lire tre milioni: 1) se la violenza o minaccia e' commessa con armi, o da persona travisata, o da piu' persone riunite; 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacita' di volere o di agire; 3) se la violenza o minaccia e' posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'art. 416-bis". - Il titolo XII del libro II del codice penale riguarda i delitti contro la persona e i reati previsti dalla legge n. 75/1958 riguardano: "L'abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui".