Art. 36 (Disposizioni transitorie) 1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, fino alla naturale scadenza della concessione sono regolate in base al provvedimento di concessione. 2. Su richiesta del concessionario, le regioni possono trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende agri- turistico-venatorie. 3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia all'ente competente. 4. In sede di prima attuazione, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste definisce l'indice di densita' venatoria minima di cui all'articolo 14, commi 3 e 4, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono fissati i termini per l'adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi della presente legge, degli atti di rispettiva competenza, secondo modalita' che consentano la piena attuazione della legge stessa nella stagione venatoria 1994- 1995. 6. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa. 7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo termine di cui al comma 6, adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.
Nota all'art. 36: - Il testo dell'art. 36 della legge n. 968/1977 e' il seguente: "Art. 36 (Disposizioni transitorie sulle riserve di caccia - Aziende faunistico-venatorie). - Le concessioni in atto delle riserve di caccia restano in vigore fino alla loro scadenza e per un solo rinnovo della concessione e, comunque, per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le riserve di rappresentanza della Presidenza della Repubblica. Scaduto il triennio di cui al primo comma, le regioni, sentito l'istituto di biologia della selvaggina, possono autorizzare l'istituzione e la trasformazione in azienda faunistico-venatorie delle riserve di rilevante interesse naturalistico e faunistico, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina (stambecco, camoscio, gallo forcello, gallo cedrone, pernice bianca, lepre bianca, francolino di monte e coturnice), alla grossa selvaggina europea (cervo, capriolo, daino, muflone) e alla fauna acquatica in specie nelle zone umide e vallive, sempre in numero e per superfici complessive limitati, purche' presentino strutture ed ambiente adeguati. Le aziende faunistico-venatorie hanno come scopo il mantenimento, l'organizzazione e il miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica. Le regioni coordinano ed approvano i piani annuali di ripopolamento e di abbattimento della selvaggina compatibili con le finalita' naturalistiche e faunistiche, ed indicano i criteri di gestione delle aziende faunistico- venatorie".