Art. 36 (a). Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilita' extraurbana 1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, e' fatto obbligo dell'adozione del piano urbano del traffico. 2. All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrino, anche in periodi dell'anno, una particolare affluenza turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale. L'elenco dei comuni interessati viene predisposto dalla regione e pubblicato, a cura del Ministero dei lavori pubblici, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Le province provvedono all'adozione di piani del traffico per la viabilita' extraurbana (( d'intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate. )) La legge regionale puo' prevedere, ai sensi dell'art. 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (b) , che alla redazione del piano urbano del traffico delle aree, indicate all'art. 17 della stessa (b) , provvedano gli organi della citta' metropolitana. 4. (( I piani di traffico sono finalizzati )) ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti (( e con i piani di trasporto )) e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorita' e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano urbano del traffico prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico, nonche' di verifica del rallentamento della velocita' e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire. 5. Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni. Il sindaco o il sindaco metropolitano, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero dei lavori pubblici per l'inserimento nel sistema informativo previsto dall'art. 226, comma 2. Allo stesso adempimento e' tenuto il presidente della provincia quando sia data attuazione alla disposizione di cui al comma 3. 6. (( La redazione dei piani di traffico )) deve essere predisposta nel rispetto delle direttive emanate dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro per i problemi delle aree urbane, sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto. Il piano urbano del traffico viene adeguato agli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale, fissato dalla regione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (b) . 7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per consentire la integrale attuazione di quanto previsto dal comma 3, le autorita' indicate dall'art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (b), convocano una conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni, anche statali, interessate. 8. E' istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, l'albo degli esperti in materia di piani di traffico, formato mediante concorso biennale per titoli. Il bando di concorso e' approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 9. A partire dalla data di formazione dell'albo degli esperti di cui al comma 8 e' fatto obbligo di conferire l'incarico della redazione dei piani di traffico, oltre che a tecnici specializzati appartenenti al proprio (( Ufficio tecnico del traffico )) , agli esperti specializzati inclusi nell'albo stesso. 10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal Ministero dei lavori pubblici a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla esecuzione d'ufficio del piano e alla sua realizzazione.
(a) Il presente articolo e' stato cosi' modificato dall'art. 17 del D.Lgs. n. 360/1993. (b) Il testo dell'art. 3, comma 4, della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) e' il seguente: "4. La regione determina gli obiettivi generali della programmazione economico sociale e territoriale e su questa base ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali". Il testo dell'art. 17 della stessa legge n. 142/1990 e' il seguente: "Art. 17 (Aree metropolitane). - 1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attivita' economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonche' alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali. 2. La regione procede alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le provincie interessate, entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla presente legge. 3. Quando l'area metropolitana non coincide con il territorio di una provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali e all'istituzione di nuove provincie ai sensi dell'articolo 16 considerando l'area metropolitana come territorio di una nuova provincia. 4. Nell'area metropolitana la provincia si configura come autorita' metropolitana con specifica podesta' statutaria ed assume la denominazione di "citta' metropolitana". 5. In attuazione dell'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (statuto speciale per la Sardegna), la regione Sardegna puo' con legge dare attuazione a quanto previsto nel presente articolo delimitando l'area metropolitana di Cagliari". Il testo dell'art. 19 della citata legge n. 142/1990 e' il seguente: "Art. 19 (Funzioni della citta' metropolitana e dei comuni) - 1. La legge regionale, nel ripartire fra i comuni e la citta' metropolitana le funzioni amministrative, attribuisce alla citta' metropolitana, oltre alle funzioni di competenza provinciale, le funzioni normalmente affidate ai comuni quando hanno percepito carattere sovracomunale o debbono, per regioni di economicita' ed efficienza, essere svolte in forma coordinata nell'area metropolitana, nell'ambito delle seguenti materie: a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana; b) viabilita', traffico e trasporti; c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente; d) difesa del suolo, tutela idrogeologica tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti; e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche; f) servizi per lo sviluppo economico e grande distribuzione commerciale; g) servizi di area vasta nei settori della sanita', della scuola e della formazione professionale e degli altri servizi urbani di livello metropolitano. 2. Alla citta' metropolitana competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi ad essi attribuiti. 3. Ai comuni dell'area metropolitana restano le funzioni non attribuite espressamente alla citta' metropolitana". Il testo dell'art. 27, comma 3, della legge n. 142/1990, piu' volte citata, e' il seguente: "3. Per verificare la possibilita' di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate".