Art. 36.
 
                  Modificazione di talune aliquote
  1. Nella tabella A, parte prima, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633  (a),  il  numero  36)  e'
sostituito dal seguente:
   "36)  vini  di  uve  fresche con esclusione di quelli liquorosi ed
alcoolizzati e di quelli contenenti piu' del ventidue  per  cento  in
volume di alcole (v.d. ex 22.05);".
  2.  Nella  tabella  A,  parte  seconda,  allegata  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, sono soppressi i numeri 22), 23), 27), 34), 40) e 41),
e  i  numeri  24),  25),  37),  38)  e  41-bis  ) sono sostituiti dai
seguenti:
   "24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la
costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13
della legge 2 luglio 1949, n.  408,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni  (b), e delle costruzioni rurali di cui al numero 21- ((
bis), )) e per la realizzazione degli interventi di recupero  di  cui
all'articolo  31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di
cui alle lettere a) e (( b) del primo comma )) dello stesso  articolo
(c)  ((  e,  fino  al  1996,  quelli  relativi agli interventi per il
recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai  movimenti
sismici del 29 aprile, 7 e 11 maggio 1984; ))
   25)  fabbricati  o  porzioni di essi sui quali sono stati eseguiti
interventi di recupero di cui all'articolo 31 della  legge  5  agosto
1978,  n.  457,  esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo
comma )) dello stesso articolo (c), ceduti dalle  imprese  che  hanno
effettuato gli interventi;
   37)  somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense
aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni  ordine
e   grado,   nonche'   nelle   mense   per   indigenti  anche  se  le
somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di  appalto  o
di apposite convenzioni;
   38)  somministrazioni  di  alimenti  e bevande effettuate mediante
distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case  di
cura,   uffici,   scuole,   caserme   e  altri  edifici  destinati  a
collettivita';
(( 41-bis) prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo   ))
(( rese da cooperative sociali e loro consorzi;"                   ))
  2-bis. (( Nella tabella A, parte seconda, allegata al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni )) (a), e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
(( "41-ter) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di      ))
(( appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere          ))
(( direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione     ))
(( delle barriere architettoniche."                                ))
  3. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a):
    a) sono soppressi i numeri 54), 59), 75),  83),  84),  88),  94),
95), 96), 97), 105), 107), 108), 109), 115), 116), 118) e 126);
    b)  i  numeri  24), 80), 103), 104), 123), 124), 127-terdecies) e
127-quaterdecies) sono sostituiti dai seguenti:
    "24) te', mate (v.d. 09.02-09.03);
    80) preparazioni alimentari non  nominate  ne'  comprese  altrove
(v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura;
    103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas
per  uso  di  imprese estrattive e manifatturiere comprese le imprese
poligrafiche, editoriali e simili; gas, gas metano e gas  petroliferi
liquefatti,  destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni
delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati;
    104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti  aromatici
impiegati   per  generare,  direttamente  o  indirettamente,  energia
elettrica, purche' la potenza installata non sia inferiore ad  1  Kw;
oli  minerali  greggi,  oli  combustibili  (ad  eccezione  degli  oli
combustibili fluidi per riscaldamento) e terre  da  filtro  residuate
dalla  lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non piu' del 45
per cento in peso di prodotti petrolici, da usare  direttamente  come
combustibili  nelle  caldaie  e nei forni; oli combustibili impiegati
per  produrre  direttamente  forza  motrice  con  motori   fissi   in
stabilimenti  industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri
di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati
alla trasformazione in gas  da  immettere  nelle  reti  cittadine  di
distribuzione;   oli   minerali   non   raffinati  provenienti  dalla
distillazione  primaria  del  petrolio  naturale  greggio   o   dalle
lavorazioni  degli  stabilimenti  che trasformano gli oli minerali in
prodotti chimici di natura diversa, aventi punto  di  infiammabilita'
(in  vaso chiuso) inferiore a 55  C, nei quali il distillato a 225  C
sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300  C sia almeno il  90
per  cento  in  volume,  destinati  alla  trasformazione  in  gas  da
immettere nelle reti cittadine di distribuzione;
    123) spettacoli cinematografici, spettacoli sportivi per ingressi
di prezzo fino a lire 25.000 nette, spettacoli teatrali  elencati  al
n.   4  della  tariffa  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 (d),  spettacoli  di  burattini  e
marionette  ovunque  tenuti  e  attivita' circensi e dello spettacolo
viaggiante;
    124)  servizi telefonici per utenze private, compresi quelli resi
attraverso posti telefonici pubblici e telefoni  a  disposizione  del
pubblico;  servizio  radiomobile pubblico di comunicazione per utenze
residenziali;
    127-terdecies) beni, escluse le  materie  prime  e  semilavorate,
forniti  per  la  realizzazione  degli  interventi di recupero di cui
all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli  di
cui  alle  lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo (c),
relativi alle opere, agli impianti e agli edifici di  cui  al  numero
127-quinquies);
   127-quaterdecies)  prestazioni  di servizi dipendenti da contratti
di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui  al
numero   127-undecies)  e  alla  realizzazione  degli  interventi  di
recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto  1978,  n.  457,
esclusi  quelli  di  cui  alle  lettere a) e b) del primo comma dello
stesso articolo (c),  relativi  alle  opere,  agli  impianti  e  agli
edifici di cui al numero 127-quinquies);
    c) sono aggiunti i seguenti numeri:
    "127-bis)  somministrazione di gas metano usato come combustibile
per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda  di
cui  alla  tariffa  T  1,  prevista  dal  provvedimento  del Comitato
interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37  del  26  giugno  1986  (e);
somministrazione,  tramite  reti di distribuzione, di gas di petrolio
liquefatti per usi domestici di cottura  cibi  e  per  produzione  di
acqua  calda;  gas  di  petroli  liquefatti  contenuti o destinati ad
essere immessi in bombole da 10 a  20  kg  in  qualsiasi  fase  della
commercializzazione;
    127-ter)  locazioni  di  immobili di civile abitazione effettuate
dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati  per
la rivendita;
    127-quater)   prestazioni   di   allacciamento   alle   reti   di
teleriscaldamento realizzate in conformita' alla vigente normativa in
materia di risparmio energetico;
    127-quinquies) opere  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria
elencate  nell'articolo  4  della  legge  29  settembre 1964, n. 847,
integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n.  865  (f);
linee  di  trasporto  metropolitane  tramviarie  ed  altre  linee  di
trasporto ad  impianto  fisso;  impianti  di  produzione  e  reti  di
distribuzione  calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-
fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati  ad  essere
collegati   a   reti  fognarie  anche  intercomunali  e  ai  relativi
collettori di adduzione; edifici di cui all'articolo 1 della legge 19
luglio 1961, n. 659 (g), assimilati ai fabbricati di cui all'articolo
13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni (b),
ceduti da imprese costruttrici;
    127-sexies) beni, escluse materie prime e  semilavorate,  forniti
per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui
al numero 127-quinquies);
    127-septies)  prestazioni  di  servizi dipendenti da contratti di
appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli
edifici di cui al numero 127-quinquies) ;
    127-octies) prestazioni dei servizi di assistenza per la  stipula
di accordi in deroga previsti dall'articolo 11, comma 2, del decreto-
legge  11  luglio  1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359  (h),  resi  dalle  organizzazioni  della
proprieta'  edilizia  e  dei  conduttori  per  il  tramite delle loro
organizzazioni provinciali;
    127-novies) prestazioni di trasporto aereo di persone;
    127-decies)   francobolli   da   collezione   e   collezioni   di
francobolli".
    c-bis)   ((  dopo  il  numero  127-quaterdecies  e'  aggiunto  il
seguente: ))
      "127- quinquiesdecies) (( opere, impianti ed edifici di cui  ))
(( al numero 127-quinquies)      sui  quali  siano stati eseguiti  ))
(( interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5     ))
(( agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b)
(( del primo comma dello stesso articolo    (c),    ceduti dalle   ))
(( imprese che hanno effettuato gli interventi".                   ))
  4. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e'  stabilita  nella
misura del 12 per cento:
    a) per le cessioni e le importazioni di:
    1) morchie e fecce di olio di oliva (v.d. ex 15.17);
    2)  mosti  di  uve  parzialmente  fermentati  anche mutizzati con
metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve  freschi  anche
mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05);
    3)  vini  di  uve  fresche,  esclusi  i  vini  spumanti  e quelli
contenenti piu' del 22 per cento in volume di alcole; vini  liquorosi
ed  alcolizzati;  vermouth  ed altri vini di uve fresche aromatizzati
con parti di piante o  con  sostanze  aromatiche  con  esclusione  di
quelli  contenenti piu' del 22 per cento in volume di alcole (v.d. ex
22.05 - ex 22.06);
    4) sidro, sidro di pere ed idromele (v.d. ex 22.07);
    5) panelli, sansa  di  olive  ed  altri  residui  dell'estrazione
dell'olio  di  oliva,  escluse  le  morchie; panelli ed altri residui
della disoleazione dei semi e frutti oleosi (v.d. 23.04);
    6) polveri per acque da tavola (v.d. ex 30.03);
    7) olio essenziale non deterpenato di mentha  piperita  (v.d.  ex
33.01);
    8) saponi comuni (v.d. ex 34.01);
    9)  pelli  gregge,  ancorche'  salate, degli animali delle specie
bovina, ovina, suina, ed equina (v.d. ex 41.01);
    10) carboni fossili, comprese le mattonelle, gli ovoidi e  simili
(v.d.  27.01);  ligniti  e  relativi agglomerati (v.d. 27.02); coke e
semicoke di carbon fossile e di  lignite,  agglomerati  o  non  (v.d.
27.04 - A e B); coke di petrolio (v.d. 27.14 - B);
    11) materiali audiovisivi e strumenti musicali per uso didattico;
    12)  materiali  e  prodotti  dell'industria  lapidea in qualsiasi
forma e grado di lavorazione;
    13) apparecchiature scientifiche la  cui  esclusiva  destinazione
alla  ricerca  sia  stata  accertata  dal  Consiglio  nazionale delle
ricerche;
    14) beni mobili e immobili  vincolati  ai  sensi  della  legge  1
giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni (i);
    15)  materie  prime  e  semilavorate  per  l'edilizia:  materiali
inerti, quale polistirolo  liquido  o  in  granuli;  leganti  e  loro
composti,  quali  cementi  normali  e clinker; laterizi quali tegole,
mattoni, anche refrattari pure per stufe; manufatti  e  prefabbricati
in   gesso,  cemento  e  laterocemento,  ferrocemento,  fibrocemento,
eventualmente  anche  con  altri composti, quali pali in calcestruzzo
compresi quelli per recinzione; materiali per pavimentazione  interna
o  esterna,  quali moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in P.V.C.,
prodotto ceramico cotto denominato biscotto, e per rivestimenti quali
carta da parati e carta-stoffa da parati, quarzo plastico, piastrelle
da  rivestimento  murale  in  sughero;  materiali  di  coibentazione,
impermeabilizzanti,  quali  isolanti  flessibili  in  gomma per tubi;
bituminosi e bitumati, quali conglomerati bituminosi;
    16) bevande a base di vino, indicate  nel  decreto  del  Ministro
dell'agricoltura  e  delle  foreste  29  febbraio  1988,  n. 124 (l),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1988; bevande
vinose destinate al consumo familiare  dei  produttori  e  ad  essere
somministrate ai collaboratori delle aziende agricole;
    b) per le prestazioni di servizi aventi per oggetto:
    1)  noleggi di film posti in essere nei confronti degli esercenti
cinematografici e dei  circoli  di  cultura  cinematografica  di  cui
all'articolo  44  della  legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive
modificazioni (m);
    2) cessioni  di  contratti  di  prestazione  sportiva,  a  titolo
oneroso,  svolta  in  forma  professionistica,  di cui all'articolo 5
della legge 23 marzo 1981, n. 91 (n);
    3) cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli atleti  da
parte delle associazioni sportive dilettantistiche.
  5.  Le cessioni e le importazioni dei beni indicati nella tabella B
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
n.  633  (o),  sono  soggette  all'aliquota  dell'imposta  sul valore
aggiunto del 19 per  cento.  E'  soppressa  la  disposizione  di  cui
all'articolo  1,  comma  4-bis,  del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  luglio  1991,  n.
202 (p). Per le cessioni e le importazioni degli acciai impiegati per
l'edilizia,  l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita
nella misura del 19 per cento (vv. dd.  ex  72.13;  ex  72.14.20;  ex
72.15; ex 73.14).
  6.  Le  cessioni  e  le  importazioni  di  prodotti omeopatici sono
soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota  del  19  per
cento.  Non  si  fa  luogo  a  rimborsi  di  imposte  pagate ne' sono
consentite le variazioni di  cui  all'articolo  26  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (q).
  7.  Al  quarto  comma  dell'articolo  27 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a), nel primo periodo  sono
soppresse  le  parole  "ed  al  27,55  per  cento per quelle soggette
all'aliquota del trentotto per cento"  e,  nel  secondo  periodo,  le
parole "per 138 quando l'imposta e' del trentotto per cento".
  8.  All'articolo  74, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e  successive  modificazioni  (a)
sono apportate le seguenti modifiche:
    a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
    "  d)  per  le  prestazioni  dei  gestori  dei  posti  telefonici
pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e  cabine  telefoniche
stradali,  nonche'  per la distribuzione e la vendita al pubblico, da
chiunque effettuate, di schede magnetiche,  gettoni  ed  altri  mezzi
tecnici    preordinati    all'utilizzazione   degli   apparecchi   di
telecomunicazione da  parte  degli  utenti,  dal  concessionario  del
servizio,   sulla   base   dei   corrispettivi   dovuti  dall'utente,
determinati  a norma degli articoli (( 305 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo  1973,  n.  156  ))  (r),  ((  e
dell'art. 2 della legge 29 gennaio 1992, n. 58 )) (s);" ;
    b) la lettera e-bis) e' abrogata.".
  9.  Al  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive  modificazioni  (a),  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a) nell'articolo 10:
    1) il n. 6) e' sostituito dal seguente:
     "6)  le  operazioni  relative  all'esercizio  del  lotto,  delle
lotterie  nazionali,  nonche'  quelle  relative   all'esercizio   dei
totalizzatori  e  delle scommesse di cui alla legge 24 marzo 1942, n.
315, e successive modificazioni (t), ivi comprese le operazioni rela-
tive alla raccolta delle giuocate;";
    2) il n. 18) e' sostituito dal seguente:
     "18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione
rese alla persona nell'esercizio delle professioni e  arti  sanitarie
soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
e  successive  modificazioni  (u), ovvero individuate con decreto del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle finanze";
    3) e' aggiunto il numero 27-ter):
(( "27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza          ))
(( domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in favore   ))
(( degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di      ))
(( malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori      ))
(( anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza,  ))
(( rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie ))
(( riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste          ))
(( all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833    (v),    ))
(( o da enti aventi finalita' di assistenza sociale, nonche' da    ))
(( cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione ))
(( di appalti, convenzioni e contratti in genere.";                ))
    b) nell'articolo 19, al quarto comma, le parole: "di quelle indi-
cate ai nn. 6, 10  e  11  dell'articolo  10"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "di quelle indicate al n. 11 dell'articolo 10".
  10.  Per  le  cessioni  e  le  forniture  allo  Stato  di armamenti
terrestri, comprese le munizioni,  di  automezzi  militari  ed  altre
attrezzature militari, fatturate e registrate ai sensi degli articoli
21,  23  e  24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633  (q),  entro  il  31  dicembre  1994,  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 8-bis, commi primo e secondo, dello stesso
decreto (q).
  11.  Gli  aumenti  di aliquote disposti nei commi precedenti non si
applicano alle operazioni dipendenti da contratti conclusi  entro  il
31  dicembre  1992  nei  confronti  dello  Stato e degli altri enti e
istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni (q), che siano fatturate e registrate  ai  sensi  degli
articoli  21,  23  e  24 dello stesso decreto n. 633 (q), entro il 31
dicembre 1993.
(( 11-bis. L'aumento di aliquota disposto nei commi precedenti per ))
(( le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto    ))
(( aventi ad oggetto gli interventi di recupero di cui             ))
(( all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto  ))
(( 1978, n. 457    (c),    non si applica alle operazioni          ))
(( dipendenti da contratti conclusi entro il 29 agosto 1993 nei    ))
(( confronti dello Stato e degli altri enti ed istituti indicati   ))
(( nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente    ))
(( della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive          ))
(( modificazioni    (q),    che siano fatturate e registrate ai    ))
(( sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633    ))
(( (q),    entro il 31 dicembre 1993.                              ))
 12.   Ai   fini  del  completamento  della  ricostituzione  e  della
ristrutturazione degli edifici  ((  e  delle  opere  pubbliche  e  di
pubblica utilita' )) distrutti o danneggiati per effetto degli eventi
sismici  verificatisi  nel  novembre  1980  e nel febbraio 1981 nelle
regioni Campania, Basilicata  e  Puglia,  e'  concesso,  fino  al  31
dicembre 1995, ai soggetti danneggiati, risultanti dalle attestazioni
rilasciate  dal comune competente, un contributo nella misura massima
del 19 per cento commisurato ai corrispettivi, al netto  dell'I.V.A.,
relativi  all'acquisto  di  beni  utilizzati  ed  alla prestazione di
servizi ricevuti, anche in dipendenza di contratti  d'appalto,  nella
costruzione,  ricostruzione  o  riparazione degli edifici distrutti o
danneggiati.  Il  contributo,  che  in  ogni  caso  non  puo'  essere
superiore  alla somma corrisposta a titolo di I.V.A., non compete sui
corrispettivi che hanno beneficiato dell'esenzione  dall'imposta  sul
valore  aggiunto  prevista  dall'articolo 13, comma 1, della legge 10
febbraio 1989, n. 48 (x), e successive proroghe, (( ne' compete nelle
ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia  dato  luogo  a
detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 633, e successive modificazioni ))
(a).   La   distruzione   o   il   danneggiamento   deve    risultare
dall'attestazione  prevista dall'articolo 5, primo comma, lettera c),
del  decreto-legge  5  dicembre  1980,  n.   799,   convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875 (y). L'effettiva
utilizzazione  del  materiale  e  dei  servizi   nella   costruzione,
ricostruzione o riparazione dell'edificio dovra' risultare da analoga
attestazione. Con decreto del Ministro competente, secondo il decreto
legislativo  3  aprile  1993,  n. 96 (w), di concerto con il Ministro
delle finanze, sono stabilite le  disposizioni  di  applicazione  del
presente comma.
(( 12-bis. Le disposizioni di cui al comma 12 non si applicano     ))
(( alle operazioni dipendenti da contratti relativi alla           ))
(( costruzione, alla ricostruzione, alla ristrutturazione delle    ))
(( opere pubbliche e di pubblica utilita' conclusi entro il 29     ))
(( giugno 1993 nei confronti dello Stato e degli enti e istituti   ))
(( indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del      ))
(( Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e          ))
(( successive modificazioni    (q),    che siano fatturate e       ))
(( registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso     ))
(( decreto n. 633    (q),    entro il 31 dicembre 1993.            ))
  13. Il termine del 31 dicembre 1992 di cui al comma 1 dell'articolo
2   del  decreto-legge  29  maggio  1989,  n.  202,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263 (z), relativo  alla
proroga  dell'agevolazione  ai fini dell'I.V.A. prevista all'articolo
11 del decreto-legge 19  settembre  1987,  n.  384,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19  novembre  1987,  n.  470  (aa),  e'
differito  al  29  agosto  1993. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, in luogo dell'agevolazione recata  dalle
suddette  disposizioni  e'  riconosciuto,  fino  al 31 dicembre 1996,
all'avente diritto, un contributo nella misura  massima  del  19  per
cento  commisurato  ai corrispettivi al netto dell'imposta sul valore
aggiunto. All'applicazione della presente disposizione provvede,  con
proprio  decreto,  il  Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il
Ministro del tesoro.
  14. All'articolo 38, primo comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (a),
le parole: "La delega deve essere in ogni caso rilasciata presso  una
dipendenza    dell'azienda   delegata   sita   nella   circoscrizione
territoriale dell'ufficio competente" sono sostituite dalle seguenti:
"La delega deve essere rilasciata  presso  una  qualsiasi  dipendenza
dell'azienda delegata sita nel territorio dello Stato".
  15.  Il  Ministro  delle  finanze, con decreto, adegua entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto i modelli per la delega prevista  dall'articolo  38,
primo  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni  (a),  per  evidenziare
l'ufficio ricevente.
  16.  L'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13  maggio  1988,  n.  154
(bb), e' soppresso.
  17.  All'articolo  74,  primo  comma,  lettera  b), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633  (a),  dopo  il
primo  periodo  e' aggiunto il seguente: "Lo stesso regime si applica
nei confronti del  soggetto  che  effettua  la  prima  immissione  al
consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria".
  18.  All'articolo 9, primo comma, n. 9), del decreto del Presidente
della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633  (a),  le  parole:  "o
nazionalizzati"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "nazionalizzati o
comunitari".
  19. All'onere derivante dai commi 12 e 13  del  presente  articolo,
valutato complessivamente in lire 35 miliardi per il 1993, in lire 40
miliardi  per  ciascuno degli anni 1994 e 1995 ed in lire 20 miliardi
per il 1996, si provvede mediante utilizzo di  parte  delle  maggiori
entrate  recate  dal  presente  decreto.  Il  Ministro  del tesoro e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.
      19-bis. (( Le assegnazioni di aree edificabili acquisite dai ))
(( comuni in via espropriativa non si considerano, agli effetti    ))
(( dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte             ))
(( nell'esercizio di attivita' commerciali. Resta fermo il         ))
(( trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo a rimborso ))
(( di imposte gia' pagate, ne' e' consentita la variazione di cui  ))
(( all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ))
(( ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni    (q).        ))
(( 19-ter. Al comma 12-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 18  ))
(( gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge  ))
(( 19 marzo 1993, n. 68  (cc), e'    aggiunto,   in fine, il       ))
(( seguente periodo: "Resta fermo il trattamento fiscale gia'      ))
(( applicato e non si fa luogo a rimborsi di imposte gia' pagate,  ))
(( ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 26 del      ))
(( decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.     ))
(( 633, e successive modificazioni (q) ".                          ))
__________________
   (a) La tabella A, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972,
n.  633  (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto),
elenca i prodotti agricoli e ittici alle cui cessioni, se  effettuate
dai produttori agricoli e ittici di cui all'art. 34 di detto decreto,
si  applicano  le  aliquote  corrispondenti a quelle di compensazione
forfettaria stabilite dal decreto ministeriale emanato  a  norma  del
primo comma del citato articolo.
   Il  testo  vigente  della  parte seconda della medesima tabella A,
allegata al citato D.P.R. n.  633/1972,  cosi'  come  modificata,  da
ultimo, dal presente articolo, e' il seguente:
 
                              "PARTE II
             BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 4%
 
   1) (soppresso);
   2) (soppresso);
   3)  latte  fresco,  non  concentrato  ne' zuccherato, destinato al
consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto
a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;
   4) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03-04.04);
   5) ortaggi  e  piante  mangerecce,  esclusi  i  tartufi,  freschi,
refrigerati,   presentati   immersi  in  acqua  salata,  solforata  o
addizionata di altre sostanze atte ad  assicurarsene  temporaneamente
la  conservazione,  ma  non  specialmente  preparati  per  il consumo
immediato; disseccati, disidradati o  evaporati,  anche  tagliati  in
pezzi  o  in  fette,  ma  non  altrimenti preparati (v.d. ex 07.01-ex
07.03-ex 07.04);
   6) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti congelati o  surgelati
(v.d. 07.02);
   7)  legumi  da  granella,  secchi,  sgranati,  anche decorticati o
spezzati (v.d. 07.05);
   8)  frutta  commestibile,  fresche  o  secche  o   temporaneamente
conservate; frutta, anche cotte, congelate o surgelate senza aggiunta
di zuccheri (v.d. 08.01 a 08.03-ex 08.04 - da 08.05 a 08.12);
   9)  frumento,  compreso  quello segalato, segala; granturco; riso;
risone; orzo, escluso quello  destinato  alla  semina;  avena,  grano
saraceno,  miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori destinati
ad  uso  zootecnico  (v.d.  10.01-10.02-ex  10.03-ex   10.04-10.05-ex
10.06-ex 10.07);
   10)  farine  e  semole  di frumento, granturco e segala; farine di
orzo; farine di avena, farine di  riso  e  di  altri  cereali  minori
destinate ad uso zootecnico (v.d. 11.01-ex 11.02);
   11)  frumento,  granturco,  segala e orzo, spezzati o schiacciati;
riso,  avena  ed  altri  cereali  minori,  spezzati  o   schiacciati,
destinati ad uso zootecnico (v.d. 10.06-ex 11.02);
   12)  germi  di  mais  destinati alla disoleazione (ex 11.02 G II):
semi e frutti oleosi destinati alla disoleazione, esclusi  quelli  di
lino e di ricino e quelli frantumati (v.d. ex 12.01);
   13)  olio di oliva: oli vegetali destinati all'alimentazione umana
od  animale,  compresi  quelli  greggi  destinati  direttamente  alla
raffinazione per uso alimentare (v.d. ex 15.07);
   14) margarina animale o vegetale (v.d. ex 15.13);
   15)  paste  alimentari:  pane,  biscotto  di mare e altri prodotti
della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele,  uova,
materie grasse, formaggio o frutta (v.d. 19.03-19.07);
   16)  pomodori  pelati  e  conserve  di pomidori: olive in salamoia
(v.d. ex 20.02);
   17) crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura,  della
molitura  o  di  altre  lavorazioni  dei  cereali  e dei legumi (v.d.
23.02);
   18) giornali quotidiani, libri,  periodici,  edizioni  musicali  a
stampa  e  carte  geografiche;  carta  occorrente per la stampa degli
stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati  e  del
Senato della Repubblica;
   19) fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748;
   20)  mangimi  semplici  di  origine  vegetale;  mangimi  integrati
contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti
semplici contenenti, in misura superiore  al  50%,  cereali  compresi
nella presente parte della tabella;
   21)  case  di  abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2  agosto  1969,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ancorche' non ul-
timate, purche' permanga l'originaria destinazione, in presenza delle
condizioni  di cui alla nota II- bis) all'art. 1 della tariffa, parte
prima,  allegata  al  testo  unico  delle  disposizioni   concernenti
l'imposta  di  registro,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di  dichiarazione  mendace
nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data
dell'atto si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota;
   21-bis)  costruzioni  rurali  di  cui  all'art. 39 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cedute da imprese  costruttrici,
ancorche' non ultimate, purche' permanga l'originaria destinazione;
   22) (soppresso);
   23) (soppresso);
   24)  beni  escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la
costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13
della legge 2 luglio 1949, n.  408,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  e delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis), e
per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art.  31
della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere
a) e b) del primo comma dello stesso articolo e, fino al 1996, quelli
relativi  agli  interventi  per il recupero del patrimonio pubblico e
privato danneggiato dai movimenti sismici  del  29  aprile,  7  e  11
maggio 1984;
   25) fabbricati o porzioni di essi sui quali  sono  stati  eseguiti
interventi  di  recupero  di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto
1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e  b)  del  primo
comma   dello   stesso  articolo,  ceduti  dalle  imprese  che  hanno
effettuato gli interventi;
   26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui
all'art.  13  della  legge  2  luglio  1949,  n.  408,  e  successive
modificazioni  e integrazioni, fatte a soci da cooperative edilizie e
loro consorzi;
   27) (soppresso);
   28) (soppresso);
   29) (soppresso);
   30)  apparecchi  di  ortopedia  (comprese   le   cinture   medico-
chirurgiche);  oggetti  ed  apparecchi per fratture (docce, stecche e
simili); oggetti ed apparecchi di  protesi  dentaria,  oculistica  ed
altre;  apparecchi  per  facilitare  l'audizione  ai  sordi  ed altri
apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da  inserire
nell'organismo,  per compensare una deficienza o una infermita' (v.d.
90.19);
   31) poltrone o veicoli simili per invalidi,  anche  con  motore  o
altro  meccanismo  di propulsione (v.d. 87.11); compresi i servoscala
per handicappati;  veicoli  di  cilindrata  fino  a  2000  centimetri
cubici,  se  con motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici, se con
motore diesel, adattati  ad  invalidi,  titolari  di  patente  F  per
ridotte o impedite capacita' motorie;
   32) gas per uso terapeutico; reni artificiali;
   33) parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai
beni indicati ai precedenti numeri 30, 31 e 32;
   34) (soppresso);
   35) prestazioni relative alla composizione, legatoria e stampa dei
giornali  quotidiani,  libri,  periodici, edizioni musicali a stampa,
carte geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei  deputati  e
del Senato della Repubblica;
   36)   canoni   di   abbonamento   alle  radiodiffusioni  circolari
prestazioni  di  servizi  delle  radiodiffussioni  aventi   carattere
prevalentemente  politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo,
didattico o ricreativo effettuate ai sensi dell'art. 19, lettere b) e
c), della legge 14 aprile 1975, n. 103;
   37) somministrazione di alimenti e bevande effettuate nelle  mense
aziendali  ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine
e  grado,  nonche'  nelle   mense   per   indigenti   anche   se   le
somministrazioni  sono  eseguite sulla base di contratti di appalto o
di apposite convenzioni;
   38) somministrazioni di alimenti  e  bevande  effettuate  mediante
distributori  automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di
cura,  uffici,  scuole,  caserme  e   altri   edifici   destinati   a
collettivita';
   39)  prestazioni  di  servizi  dipendenti  da contratti di appalto
relativi alla costruzione dei fabbricati di  cui  all'art.  13  della
legge   2   luglio  1949,  n.  408,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, nonche' delle  costruzioni  rurali  di  cui  al  numero
21-bis)  e  alla realizzazione degli interventi di recupero di cui al
numero 25);
   40) (soppresso);
   41) (soppresso);
   41-bis) prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese
da cooperative sociali e loro consorzi;
   41-ter) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di  appalto
aventi   ad   oggetto   la  realizzazione  delle  opere  direttamente
finalizzate  al  superamento  o  alla  eliminazione  delle   barriere
architettoniche".
   Il  testo  vigente  della  parte  terza  della predetta tabella A,
annessa al citato D.P.R.  n.  633/1972,  cosi'  come  modificata,  da
ultimo, dal presente articolo, e' il seguente:
 
                             "PARTE III
             BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 9%
 
   1) cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01);
   2) animali vivi della specie ovina e caprina (v.d. 01.04);
   3)  carni  e parti commestibili degli animali della specie equina,
asinina, mulesca, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate  o
surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01ex
02.06);
   4)  frattaglie  commestibili  degli  animali  della specie equina,
asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina  e
caprina,  fresche,  refrigerate,  congelate  o surgelate, salate o in
salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01-ex 02.06);
   5)  volatili  da  cortile  vivi;   volatili   da   cortile   morti
commestibili,   freschi,  refrigerati  congelati  o  surgelati  (v.d.
01.05-ex 02.02);
   6) carni, frattaglie e parte di animali di cui al n.  5,  fresche,
refrigerate,  salate  o in salamoia, secche o affumicate, congelate o
surgelate (v.d. ex 02.02-02.03);
   7)  conigli  domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed
altri animali vivi destinati  all'alimentazione  umana;  loro  carni,
parti  e  frattaglie,  fresche,  refrigerate,  salate  o in salamoia,
secche o affumicate; api e bachi  da  seta;  pesci  freschi  (vivi  o
morti,    refrigerati,   congelati   o   surgelati,   non   destinati
all'alimentazione (v.d. ex 01.06, ex 02.04, ex 02.06 e ex 03.01);
   8) carni, frattaglie e parti, commestibili, congelate o  surgelate
di  conigli  domestici,  piccioni,  lepri, pernici e fagiani (v.d. ex
02.04);
   9) grasso di volatili non pressato ne' fuso, fresco,  refrigerato,
salato  o in salamoia, secco, affumicato, congelato o surgelato (v.d.
ex 02.05);
   10) lardo, compresa la ventresca e compreso il  grasso  di  maiale
non  pressato  ne'  fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato,
salato  o  in   salamoia,   secco   o   affumicato,   non   destinato
all'alimentazione umana (v.d. ex 02.05-ex 02.06);
   10-bis)  pesci  freschi  (vivi  o morti), refrigerati, congelati o
surgelati, destinati all'alimentazione;  semplicemente  salati  o  in
salamoia,  secchi  o  affumicati (v.d. ex 03.01-03.02).   Crostacei e
molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla
loro  conchiglia),  freschi,  refrigerati,  congelati  o   surgelati,
secchi,  salati  o in salamoia, esclusi astici e aragoste; ostriche e
crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua  o  al  vapore,
esclusi astici e aragoste (fB0121 ) (v.d. ex 03.03).
   11)  yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o
latte battuto) e altri tipo di latte fermentati o  acidificati  (v.d.
ex 04.01);
   12) latte conservato, concentrato o zuccherato (v.d. ex 04.02);
   13)   crema  di  latte  fresca,  conservata,  concentrata  o  non,
zuccherata o non (v.d. ex 04.01-ex 04.02);
   14) uova di volatili in guscio,  fresche  o  conservate  (v.d.  ex
04.05);
   15)  uova  di  volatili  e  giallo di uova, essiccati o altrimenti
conservati, zuccherati o non, destinati ad uso  alimentare  (v.d.  ex
04.05);
   16) miele naturale (v.d. 04.06);
   17)  budella,  vesciche  e  stomaci di animali, interi o in pezzi,
esclusi quelli di pesci, destinati all'alimentazione umana od animale
(v.d. ex 05.04);
   18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate, acidulate  o
degelatinate,  loro  polveri  e  cascami, destinati all'alimentazione
degli animali (v.d. ex 05.08);
   19)  prodotti  di  origine  animale,  non  nominati  ne'  compresi
altrove,  escluse  tendini, nervi, ritagli ed altri simili cascami di
pelli non conciate (v.d. ex 05.15);
   20) (soppresso);
   21) ortaggi e piante mangerecce, esclusi  i  tartufi,  macinati  o
polverizzati,   ma  non  altrimenti  preparati;  radici  di  manioca,
d'arrow-root e di salep, topinambur, patate  dolci  ed  altre  simili
radici  e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o
tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. ex 07.04-07.06);
   22) uva da vino (v.d. ex 08.04);
   23)  scorze  di  agrumi  e  di  meloni,  fresche,  escluse  quelle
congelate,  presentate  immerse  nell'acqua   salata,   solforata   o
addizionata  di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la
conservazione, oppure secche (v.d. ex 08.13);
   24) te', mate (v.d. 09.02-09.03);
   25) (soppresso);
   26) orzo destinato alla semina,  avena,  grano  saraceno,  miglio,
scagliola,  sorgo ed altri cereali minori destinati ad usi diversi da
quello zootecnico (v.d. 10.03-ex 10.04-ex 10.07);
   27) farine di avena  e  altri  cereali  minori  destinate  ad  usi
diversi da quello zootecnico (v.d. 11.01);
   28)  semole  e semolini di orzo, avena, e di altri cereali minori;
cereali  mondati,  perlati,  in  fiocchi;  germi  di  cereali   anche
sfarinati (v.d. ex 11.02);
   29)  riso,  avena,  altri  cereali minori, spezzati o schiacciati,
destinati ad usi diversi  da  quello  zootecnico  (v.d.  ex  10.06-ex
11.02);
   30)  farine di legumi da granella secchi compresi nella v.d. 07.05
o della frutta comprese nel capitolo 8 della Tariffa Doganale; farine
e semolini di sago e di radici e tuberi compresi  nella  v.d.  07.06;
farina, semolino e fiocchi di patate (v.d. 11.04-11.05);
   31) malto anche torrefatto (v.d. 11.07);
   32) amidi e fecole; inulina (v.d. 11.08);
   33)  glutine  e farine di flutine, anche torrefatti (v.d. 11.09-ex
23.03);
   34 semi di lino e di  ricino;  altri  semi  e  frutti  oleosi  non
destinati  alla  disoleazione,  esclusi  quelle  frantumati  (v.d. ex
12.01);
   35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate,  esclusa  la
farina di senapa (v.d. 12.02);
   36) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);
   37)  barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche
o disseccate (v.d. ex 12.04);
   38) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);
   39) (soppresso);
   40) radici di cicoria, fresche e disseccate, anche  tagliate,  non
torrefatte;  carrube  fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti
vegetali  impiegati  principalmente  nell'alimentazione  umana,   non
nominati ne' compresi altrove (v.d. ex 12.08);
   41)  paglia  e  lolla  di  cereali,  gregge, anche trinciate (v.d.
12.09);
   42) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio;
fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino,
veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v.d. 12.10);
   43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v.d. ex 13.03);
   44) (soppresso);
   45) alghe (v.d. ex 14.05);
   46) strutto ed  altri  grassi  di  maiale  pressati  o  fusi,  non
destinati all'alimentazione umana; grasso di oca e di altri volatili,
pressato o fuso (v.d. ex 15.01);
   47)  sevi  (della  specie bovina, ovina e caprina), greggi o fusi,
compresi i sevi detti "primo sugo", destinati all'alimentazione umana
od animale (v.d. ex 15.02);
   48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto o oleomargarina
non emulsionata, non mescolati ne'  altrimenti  preparati,  destinati
all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.03);
   49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati,
destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.04);
   50)  altri  grassi  e  oli animali destinati alla nutrizione degli
animali; oli vegetali greggi destinati alla  alimentazione  umana  od
animale (v.d. ex 15.06-ex 15.07);
   51)  oli  e  grassi  animali  o vegetali parzialmente o totalmente
idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o  induriti
mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati,
destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.12);
   52)  imitazioni  dello strutto e altri grassi alimentari preparati
(v.d. ex 15.13);
   53) cera di api greggia (v.d. ex 15.15);
   54) (soppresso);
   55)  salsicce,  salami  e  simili,  di  carni  diverse  da  quelle
totalmente  o  parzialmente suine, di frattaglie o di sangue (v.d. ex
16.01);
   56) altre preparazioni e conserve di  carni  o  di  frattaglie  ad
esclusione  di  quelle  di  fegato  d'oca  o di anatra e di quelle di
selvaggina (v.d. ex 16.02);
   57) (soppresso);
   58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i  suoi
succedanei;  crostacei  e  molluschi  (compresi  i testacei), esclusi
astici,  aragoste  ed  ostriche,  preparati  o  conservati  (v.d.  ex
16.04-16.05);
   59) (soppresso);
   60)  altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati
o colorati; sciroppi  di  zuccheri  non  aromatizzati  ne'  colorati;
succedanei  del  miele,  anche  misti  con miele naturale, zuccheri e
melassi carammellati, destinati all'alimentazione  umana  od  animale
(v.d. ex 17.02);
   61)  melassi destinati all'alimentazione umana od animale, esclusi
quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.03);
   62) prodotti a base di zucchero non contenenti  cacao  (caramelle,
boli  di  gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezioni non di
pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata,  alluminio  o
vetro comune (v.d. ex 17.04);
   63) cacao in polvere non zuccherato (v.d. 18.05);
   64)  cioccolato  ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao
in confezioni non di pregio, quali carta,  cartone,  plastica,  banda
stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. ex 18.06);
   65)  estratti  di  malto;  preparazioni  per  l'alimentazione  dei
fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini,
amidi, fecole o estratti di malto,  anche  addizionate  di  cacao  in
misura inferiore al 50 per cento in peso (v.d. ex 19.02);
   66) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v.d. 19.04);
   67) (soppresso);
   68)  prodotti  della  panetteria  fine,  della pasticceria e della
biscotteria, anche addizionati  di  cacao  in  qualsiasi  proporzione
(v.d. 19.08);
   69)  ortaggi,  piante  mangerecce e frutta, preparati o conservati
nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o
zuccheri (v.d. 20.01);
   70)  ortaggi  e  piante mangerecce (esclusi i tartufi) preparati o
conservati senza aceto a acido acetico (v.d. ex 20.02);
   71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.03);
   72) frutta, scorze di frutta, piante  e  parti  di  piante,  cotte
negli  zuccheri  o  candite  (sgocciolate, diacciate, cristallizzate)
(v.d. 20.04);
   73) puree  e  paste  di  frutta,  gelatine,  marmellate,  ottenute
mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.05);
   74)  frutta  altrimenti preparate e conservate, anche con aggiunta
di zuccheri (v.d. ex 20.06);
   75) (soppresso);
   76) cicoria torrefatta e altri succedanei torreatti del  caffe'  e
loro  estratti;  estratti  o essenze di caffe', di te', di mate' e di
camomilla, preparazioni a base di questi  estratti  o  essenze  (v.d.
21.02-ex 30.03);
   77) farina di senape e senape preparate (v.d. 21.03);
   78)   preparazioni  alimentari  composte  omogeneizzati  (v.d.  ex
21.05);
   79) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali  preparati
(v.d. 21.06);
   80)  preparazioni  alimentari  non  nominate  ne' comprese altrove
(v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura;
   81) acqua, acque minerali (v.d. ex 22.01);
   82) birra (v.d. 22.03);
   83) (soppresso);
   84) (soppresso);
   85)  aceto  di  vino;  aceti  commestibili  non  di  vino  e  loro
succedanei (v.d. 22.10);
   86)  farine  e  polveri  di  carne  e  di frattaglie, di pesci, di
crostacei,  di  molluschi,  non  adatta  all'alimentazione  umana   e
destinata  esclusivamente  alla  nutrizione  degli  animali; ciccioli
destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 23.01);
   87) polpe di barbabietole, cascami di canne da  zucchero  esaurite
ed  altri  cascami  della  fabbricazione dello zucchero; avanzi della
fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli;  avanzi
della  fabbricazione  degli  amidi  ed  altri avanzi e residui simili
(v.d. 23.03);
   88) (soppresso);
   89) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05);
   90) prodotti di origine vegetale del genere di  quelli  utilizzati
per  la  nutrizione  degli animali, non nominati ne' compresi altrove
(v.d. 23.06);
   91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del  genere
di  quelle  utilizzate  nell'alimentazione degli animali, esclusi gli
animali per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto  (v.d.
23.07);
   92)  tabacchi  greggi  o  non  lavorati;  cascami di tabacco (v.d.
24.01);
   93) lecitine destinate all'alimentazione umana od animale (v.d. ex
29.24);
   94) (soppresso);
   95) (soppresso);
   96) (soppresso);
   97) (soppresso);
   98)  legna  da  ardere  in  tondelli,  ceppi,  ramaglie o fascine;
cascami di legno compresa la segatura (v.d. 44.01);
   99) (soppresso);
  100) (soppresso);
  101) (soppresso);
  102) (soppresso);
  103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica  e  gas
per  uso  di  imprese estrattive e manifatturiere comprese le imprese
poligrafiche, editoriali e simili; gas, gas metano e gas  petroliferi
liquefatti,  destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni
delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati;
  104) oli minerali greggi, oli combustibili  ed  estratti  aromatici
impiegati   per  generare,  direttamente  o  indirettamente,  energia
elettrica, purche' la potenza installata non sia  inferiore  ad  1Kw;
oli  minerali  greggi,  oli  combustibili  (ad  eccezione  degli  oli
combustibili fluidi per riscaldamento) e terre  da  filtro  residuate
dalla  lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non piu' del 45
per cento in peso di prodotti petrolici, da usare  direttamente  come
combustibili  nelle  caldaie  e nei forni; oli combustibili impiegati
per  produrre  direttamente  forza  motrice  con  motori   fissi   in
stabilimenti  industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri
di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati
alla trasformazione in gas  da  immettere  nelle  reti  cittadine  di
distribuzione;   oli   minerali   non   raffinati  provenienti  dalla
distillazione  primaria  del  petrolio  naturale  greggio   o   dalle
lavorazioni  degli  stabilimenti  che trasformano gli oli minerali in
prodotti chimici di natura diversa, aventi punto  di  infiammabilita'
(in  vaso  chiuso)  inferiore a 55 C, nei quali il distillato a 225 C
sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300 C si  almeno  il  90
per  cento  in  volumi,  destinati  alla  trasformazione  in  gas  da
immettere nelle reti cittadine di distribuzione;
  105) (soppresso);
  106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in  acque
interne;
  107) (soppresso);
  108) (soppresso);
  109) (soppresso);
  110) prodotti fitosanitari;
  111) seme per la fecondazione artificiale dei bestiame;
  112)  principi  attivi  per  la  preparazione  ed  integratori  per
mangimi;
   113)  prodotti  di  origine  minerale  e  chimico-industriale   ed
additivi per la nutrizione degli animali;
   114)  specialita'  medicinali, prodotti galenici, vaccini ed altri
prodotti biologici di cui agli articoli  180  e  seguenti  del  testo
unico  delle  leggi  sanitarie  approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265 e successive modificazioni;  sostanze  farmaceutiche  e
articoli  di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente
essere dotate, secondo la farmacopea ufficiale;
   115) (soppresso);
   116) (soppresso);
   117) (soppresso);
   118) (soppresso);
   119) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali;
   120)   prestazioni   rese  ai  clienti  alloggiati  nelle  aziende
alberghiere, escluse quelle classificate di lusso  e  nei  parchi  di
campeggio;
   121) somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi,
escluse  quelle  effettuate  in pubblici esercizi di categoria lusso,
compresi quelli alberghieri;
   122)  prestazioni   di   servizi   relativi   alla   fornitura   e
distribuzione di calore-energia per uso domestico;
   123)  spettacoli cinematografici, spettacoli sportivi per ingressi
di prezzo fino a lire 25.000 nette, spettacoli teatrali  elencati  al
n.   4  della  tariffa  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  640,  spettacoli  di  burattini  e
marionette  ovunque  tenuti  e  attivita' circensi e dello spettacolo
viaggiante;
   124) servizi telefonici per utenze private, compresi  quelli  resi
attraverso  posti  telefonici  pubblici e telefoni a disposizione del
pubblico; servizio radiomobile pubblico di comunicazione  per  utenze
residenziali;
   125)   prestazioni   di   servizi  mediante  macchine  agricole  o
aeromobili rese a imprese agricole singole o associate;
   126) (soppresso);
   127) prestazioni di trasporto eseguite con i  mezzi  di  cui  alla
legge  23  giugno  1927, n. 1110 e al regio decreto-legge 7 settembre
1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8;
   127-bis) somministrazione di gas metano  usato  come  combustibile
per  usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di
cui alla  tariffa  T  1,  prevista  dal  provvedimento  del  Comitato
interministeriale  dei  prezzi  (CIP)  n.  37  del  26  giugno  1986;
somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas  di  petrolio
liquefatti  per  usi  domestici  di  cottura cibi e per produzione di
acqua calda; gas di petrolio  liquefatti  contenuti  o  destinati  ad
essere  immessi  in  bombole  da  10  a 20 kg in qualsiasi fase della
commercializzazione;
   127-ter) locazioni di immobili  di  civile  abitazione  effettuate
dalle  imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per
la rivendita;
   127-quater)   prestazioni   di   allacciamento   alle   reti    di
teleriscaldamento realizzate in conformita' alla vigente normativa in
materia di risparmio energetico;
   127-quinquies)  opere  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria
elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato
dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n.  865; linee di trasporto
metropolitane tramviarie ed altre  linee  di  trasporto  ad  impianto
fisso;  impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia
e di  energia  elettrica  da  fonte  solare-fotovoltaica  ed  eolica;
impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie
anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di
cui  all'art.  1  della  legge  19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai
fabricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949  n.    408,  e
successive modificazioni, ceduti da imprese costruttrici;
   127-sexies)        beni,  escluse  materie  prime e semi lavorate,
forniti per la  costruzione  delle  opere,  degli  impianti  e  degli
edifici di cui al numero 127-quinquies);
   127-septies)  prestazioni  di  servizi  dipendenti da contratti di
appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli
edifici di cui al numero 127-quinquies);
   127-octies) prestazioni dei servizi di assistenza per  la  stipula
di  accordi in deroga previsti dall'art. 11 comma 2,del decreto-legge
11 luglio 1992 n. 333 convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8
agosto  1992,  n.  359,  resi  dalle  organizzazioni della proprieta'
edilizia e dei conduttori per il tramite  delle  loro  organizzazioni
provinciali;
   127-novies) prestazioni di trasporto aereo di persone;
   127-decies) francobolli da collezione e collezioni di francobolli;
   127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di
cui  al  decreto  del  Ministro  del  lavori  pubblici 2 agosto 1969,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  218  del  27  agosto  1969,
ancorche'  non  ultimate, purche' permanga l'originaria destinazione,
qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero  21)  della
parte  seconda  della  presente  tabella;  fabbricati  o  porzioni di
fabbricato,  diversi  dalle  predette  case  di  abitazione,  di  cui
all'art.   13  della  legge  2  luglio  1949  n.  408,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  ancorche'  non  ultimati,   purche'
permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici;
   127-duodecies) (soppresso);
   127-terdecies)  beni,  escluse  le  materie  prime e semilavorate,
forniti per la realizzazione degli  interventi  di  recupero  di  cui
all'art.  31  della legge 5agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui
alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo,  relativi
alle   opere,   agli  impianti  e  agli  edifici  di  cui  al  numero
127-quinquies);
   127-quaterdecies)        prestazioni  di  servizi  dipendenti   da
contratti  di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione
di cui al numero 127-undecies) e alla realizzazione degli  interventi
di  recupero  di  cui  all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
esclusi quelli di cui alle lettere a) e  b)  del  primo  comma  dello
stesso articolo, relativi alle opere, agli impianti e agli edifici di
cui al numero 127- quinquies);
   127-quinquiesdecies)  opere,  impianti ed edifici di cui al numero
127-quinquies) sui quali siano stati eseguiti interventi di  recupero
di  cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli
di cui alle lettere a) e b) del primo comma  dello  stesso  articolo,
ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi.".
   Si  trascrive, inoltre, nell'ordine progressivo degli articoli, il
testo delle disposizioni del predetto D.P.R. n. 633/1972, cosi'  come
modificate,  da  ultimo,  dal presente articolo ed anche dall'art. 57
per quanto riguarda l'art. 9 e dagli articoli 57, 63 e 66 per  quanto
riguarda l'art. 74:
   "Art.   9   (Servizi   internazionali   o   connessi  agli  scambi
internazionali). - Costituiscono servizi  internazionali  o  connessi
agli scambi internazionali:
     1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello
Stato  e  in  parte  in  territorio  estero  in  dipendenza  di unico
contratto;
     2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in
importazione temporanea, nonche'  i  trasporti  relativi  a  beni  in
importazione  i  cui  corrispettivi  sono  assoggettati all'imposta a
norma del primo comma dell'art. 69;
     3)  i  noleggi  e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli,
vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e  carrelli,  adibiti  ai
trasporti  di  cui  al  precedente  n.  1),  ai  trasporti di beni in
esportazione, in transito o  in  temporanea  importazione  nonche'  a
quelli relativi a beni in importazione sempreche' i corrispettivi dei
noleggi  e delle locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del
primo comma dell'art. 69;
     4) i servizi di spedizione  relativi  ai  trasporti  di  cui  al
precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o
in  temporanea importazione sempreche' i corrispettivi dei servizi di
spedizione siano assoggettati all'imposta a  norma  del  primo  comma
dell'art. 69; i servizi relativi alle operazioni doganali;
     5)  i  servizi  di  carico,  scarico,  trasbordo,  manutenzione,
stivaggio,   disistivaggio,   pesatura,    misurazione,    controllo,
refrigerazione,  magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi
ai beni in esportazione, in transito  o  in  importazione  temporanea
ovvero relativi a beni in importazione sempreche' i corrispettivi dei
servizi  stessi siano assoggettati ad imposta a norma del primo comma
dell'art. 69;
     6) i servizi prestati nei porti, autoporti,  aeroporti  e  negli
scali   ferroviari   di   confine   che  riflettono  direttamente  il
funzionamento e la manutenzione degli impianti  ovvero  il  movimento
dei  beni  o  mezzi  di  trasporto  nonche'  quelli resi dagli agenti
marittimi raccomandatari;
     7) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione,
in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di  persone
o  di  beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3); le cessioni
di licenze all'esportazione;
     7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto  di
agenzie  di  viaggio  di  cui all'art. 74-ter, relativi a prestazioni
eseguite fuori del territorio  degli  Stati  membri  della  Comunita'
economica europea;
     8)  le  manipolazioni  usuali  eseguite  nei depositi doganali a
norma dell'art. 152 primo comma, del T.U.  approvato  con  D.P.R.  23
gennaio 1973, n. 43;
     9)  i  trattamenti di cui all'art. 176 del testo unico approvato
con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, eseguiti su  beni  di  provenienza
estera   non   ancora  definitivamente  importati,  nonche'  su  beni
nazionali, nazionalizzati o comunitari destinati ad essere  esportati
da  o  per  conto  del  prestatore del servizio o del committente non
residente nel territorio dello Stato;
    10) i servizi relativi alle telecomunicazioni internazionali, con
esclusione delle comunicazioni telefoniche in partenza dallo Stato;
    11) il transito nei trafori internazionali;
    12)  le  operazioni  di  cui  ai  numeri da 1) a 4) dell'art. 10,
effettuate nei confronti di soggetti residenti fuori dalla  Comunita'
economica  europea  o  relative  a beni destinati ad essere esportati
fuori dalla Comunita' stessa.
   Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle del secondo
e terzo comma dell'art. 8 si applicano, con riferimento all'ammontare
complessivo  dei  corrispettivi   delle   operazioni   indicate   nel
precedente comma, anche per gli acquisti di beni non ammortizzabili e
di  servizi  fatti  da  soggetti  che effettuano le operazioni stesse
nell'esercizio dell'attivita' propria dell'impresa.".
   "Art.  10  (Operazioni  esenti  dall'imposta).   -   Sono   esenti
dall'imposta:
     1)  le  operazioni  di  credito  e di finanziamento, compresi lo
sconto di crediti, cambiali o  assegni  bancari,  le  fideiussioni  o
altre  malleverie,  le  dilazioni di pagamento nonche' la gestione di
fondi comuni di investimento e le gestioni similari; il  servizio  di
banco-posta di cui al D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156;
     2)  le  operazioni  di  assicurazione,  di  riassicurazione e di
vitalizio;
     3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale  e
a crediti in valute estere, ad eccezione delle monete e dei biglietti
da collezione;
     4) le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli
non rappresentativi di merci e a quote sociali eccettuate la custodia
e l'amministrazione dei titoli;
     5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese
quelle  relative  ai  versamenti  di imposte effettuati per conto dei
contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende
e istituti di credito;
     6)  le  operazioni  relative  all'esercizio  del  lotto,   delle
lotterie   nazionali,   nonche'  quelle  relative  all'esercizio  dei
totalizzatori e delle scommesse di cui alla legge 24 marzo  1942,  n.
315,  e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative
alla raccolta delle giuocate;
     7) le  operazioni  relative  all'esercizio  delle  scommesse  in
occasione  di  gare,  corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni
genere, diverse da quelle  indicate  al  numero  precedente,  nonche'
quelle  relative  all'esercizio  del  giuoco  nelle  case  da  giuoco
autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate;
     8)  le  locazioni  non  finanziarie  e  gli  affitti,   relative
cessioni,  risoluzioni  e proroghe, di terreni e aziende agricole, di
aree diverse da quelle destinate a  parcheggio  di  veicoli,  per  le
quali   gli  strumenti  urbanistici  non  prevedono  la  destinazione
edificatoria, ed i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in
genere  i  beni  mobili  destinati  durevolmente  al  servizio  degli
immobili  locati  e  affittati, esclusi quelli strumentali che per le
loro caratteristiche non sono suscettibili di  diversa  utilizzazione
senza  radicali  trasformazioni  e  quelli destinati ad uso di civile
abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita
o acquistati per la rivendita;
     9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione rela-
tive  alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7, nonche' quelle rela-
tive all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto
corrente, effettuate in relazione a rapporti di cui  siano  parti  la
Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi o le banche agenti ai sensi
dell'art. 4, ultimo comma, del presente decreto;
    10) le cessioni agli editori della carta destinata alla stampa di
giornali quotidiani e le prestazioni agli stessi dei servizi relativi
alla composizione e stampa di tali giornali;
    11)  le  cessioni  di  oro  in  lingotti,  pani, verghe, bottoni,
granuli;
    12) le cessioni di cui  al  n.  4)  dell'art.  2  fatte  ad  enti
pubblici,    associazioni    riconosciute    o    fondazioni   aventi
esclusivamente  finalita'  di  assistenza,  beneficenza,  educazione,
istruzione, studio o ricerca scientifica;
    13)  le  cessioni  di  cui  al  n.  4) dell'art. 2 a favore delle
popolazioni colpite da calamita'  naturali  o  catastrofi  dichiarate
tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996;
    14)  le  prestazioni  di  trasporto  pubblico  urbano  di persone
effettuate con qualsiasi mezzo. Si  considerano  urbani  i  trasporti
effettuati  nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra
loro oltre cinquanta chilometri e pubblici anche i trasporti mediante
veicoli da piazza. Per i trasporti eseguiti con i mezzi di  cui  alla
legge  23  giugno 1927, n. 1110 e al R.D.L. 7 settembre 1938 n. 1696,
convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8, l'esenzione  si  applica
limitatamente  a  quelli  costituenti l'unico sistema di collegamento
tra comuni o frazioni di comuni;
    15) le prestazioni di trasporto con autoambulanze  effettuate  da
imprese autorizzate;
    16)  le  prestazioni  relative  ai  servizi postali e al servizio
telegrafico nazionale;
    17) le prestazioni  di  raccolta,  trasporto  e  smaltimento  dei
rifiuti solidi urbani;
    18)  le  prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione
rese alla persona nell'esercizio delle professioni e  arti  sanitarie
soggette  a  vigilanza,  ai  sensi dell'art. 99 del testo unico delle
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e
successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro
della sanita', di concerto con il Ministro delle finanze;
    19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri  o
da cliniche e case di cura convenzionate nonche' da societa' di mutuo
soccorso  con personalita' giuridica, compresa la somministrazione di
medicinali, presidi sanitari e vitto, nonche' le prestazioni di  cura
rese da stabilimenti termali;
    20)  le  prestazioni  educative dell'infanzia e della gioventu' e
quelle  didattiche  di  ogni  genere,  anche  per  la  formazione   e
riqualificazione   professionale,   rese   da   istituti   o   scuole
riconosciute, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto
e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' forniti da
collegi o pensioni annesse o dipendenti, nonche' le lezioni  relative
a  materie  scolastiche  e  universitarie  impartite  da insegnanti a
titolo personale;
    21)  le  prestazioni  proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili,
case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane  e
campestri  e  degli  alberghi  e ostelli per la gioventu' di cui alla
legge 21marzo 1958, n. 326, comprese le  somministrazioni  di  vitto,
indumenti   e   medicinali,   le  prestazioni  curative  e  le  altre
prestazioni accessorie;
    22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili
e quelle  inerenti  alla  visita  di  musei,  gallerie,  pinacoteche,
monumenti,  ville,  palazzi,  parchi, giardini botanici e zoologici e
simili;
    23) le prestazioni previdenziali e  assistenziali  a  favore  del
personale dipendente;
    24)  le  cessioni  di  organi,  sangue  e latte umani e di plasma
sanguigno;
    25) (soppresso);
    26) le prestazioni dei servizi di vigilanza o custodia di cui  al
regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952;
    27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;
    27-bis)  i  canoni  dovuti  da imprese pubbliche, ivi comprese le
aziende municipalizzate, o private per l'affidamento  in  concessione
di  costruzione  e  di esercizio di impianti, comprese le discariche,
destinati allo smaltimento, al riciclaggio  o  alla  distruzione  dei
rifiuti urbani, speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi;
    27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare
o  ambulatoriale,  in  comunita' e simili, in favore degli anziani ed
inabili adulti, di tossicodipendenti  e  di  malati  di  AIDS,  degli
handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di
disadattamento  e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico,
da  istituzioni  sanitarie  riconosciute   che   erogano   assistenza
pubblica, previste dall'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
o  da enti aventi finalita' di assistenza sociale, nonche' da cooper-
ative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di appalti,
convenzioni e contratti in genere".
  "Art. 19. (Detrazione). - Per la determinazione dell'imposta dovuta
a norma del primo comma dell'art. 17,  o  dell'eccedenza  di  cui  al
secondo  comma dell'art. 30, e' ammesso in detrazione, dall'ammontare
dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta
assolta o dovuta dal contribuente o a  lui  addebitata  a  titolo  di
rivalsa  in  relazione  ai  beni  e ai servizi importati o acquistati
nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.
   In deroga alle disposizioni del comma precedente:
     a)  l'imposta  relativa  all'acquisto  o   all'importazione   di
aeromobili  e  di  autoveicoli  di  cui alla lettera e)della allegata
tabella B quale ne sia la cilindrata, alle prestazioni di servizi  di
cui  al  terzo  comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi, nonche'
alle prestazioni di manutenzione  e  riparazione  di  tali  beni,  e'
ammessa  in  detrazione  se  i  beni  formano  oggetto dell'attivita'
propria  dell'impresa  o  sono  destinati  ad  essere  esclusivamente
utilizzati come strumentali nell'attivita' propria dell'impresa ed e'
in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
     b)  l'imposta  relativa  all'acquisto  o  all'importazione degli
altri  beni  elencati  nell'allegata  tabella  B  e  delle   navi   e
imbarcazioni  da diporto, alle prestazioni di servizi di cui al terzo
comma  dell'art.  16  concernenti  i  beni   stessi,   nonche'   alle
prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, e' ammessa in
detrazione  soltanto se i beni formano oggetto dell'attivita' propria
dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa  per  gli  esercenti  arti  e
professioni;
     c)   l'imposta   relativa  all'acquisto  o  all'importazione  di
motocicli e di autovetture ed autoveicoli di cui all'art. 26, lettere
a) e c), del D.P.R.  15  giugno  1959  n.  393,  non  compresi  nella
allegata  tabella  B  e  non adibiti ad uso pubblico, che non formano
oggetto dell'attivita'  propria  dell'impresa,  alle  prestazioni  di
servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi,
nonche'  alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni,
non e' ammessa in detrazione fino al 31dicembre 1993, salvo  che  per
gli agenti o rappresentanti di commercio;
     d)   l'imposta   relativa  all'acquisto  o  all'importazione  di
carburanti  e  lubrificanti  destinati  ad  autovetture  e   veicoli,
aeromobili,  navi  e imbarcazioni da diporto e' ammessa in detrazione
se  e'  ammessa  in  detrazione  l'imposta   relativa   all'acquisto,
all'importazione  o  all'acquisizione mediante contratti di locazione
finanziaria, di noleggio e  simili  di  detti  autovetture,  veicoli,
aeromobili e natanti;
     e) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni
alberghiere,  a  somministrazioni  di alimenti e bevande nei pubblici
esercizi, a  prestazioni  di  trasporto  di  persone  e  al  transito
stradale  delle autovetture e autoveicoli di cui all'art. 26, lettera
a) e c), del D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393;
     e-bis) l'imposta relativa all'acquisto,  all'importazione,  alle
prestazioni  di  servizi  di cui al terzo comma dell'art. 16, nonche'
alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il  servizio
radiomobile  pubblico  terrestre di comunicazione soggette alla tassa
di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972,  n.
641, e' ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento;
     e-ter)  non  e'  ammessa in detrazione l'imposta relativa a beni
immobili  acquistati,   anche   mediante   contratti   di   locazione
finanziaria, in comunione o in comproprieta' con soggetti per i quali
non sussistono i presupposti di cui agli articoli 4 e 5;
     e-quater)  non  e' ammessa in detrazione l'imposta relativa agli
acquisti  di  immobili  strumentali  per  l'esercizio   di   arti   e
professioni  ovvero  alla  loro  acquisizione  mediante  contratti di
locazione finanziaria.
   Se il contribuente ha effettuato anche operazioni esenti ai  sensi
dell'art.   10   la   detrazione   e'   ridotta   della   percentuale
corrispondente al rapporto tra l'ammontare  delle  operazioni  esenti
effettuate   nell'anno  e  il  volume  di  affari  dell'anno  stesso,
arrotondata all'unita' superiore o inferiore a seconda che  la  parte
decimale   superi   o   meno   i   cinque  decimi.  La  riduzione  e'
provvisoriamente  operata  con   l'applicazione   della   percentuale
dell'anno   precedente,  salvo  conguaglio  alla  fine  dell'anno.  I
soggetti che iniziano l'attivita' operano la riduzione in base a  una
percentuale  determinata  presuntivamente, salvo conguaglio alla fine
dell'anno.
   Per il calcolo della percentuale di  riduzione  l'ammontare  delle
operazioni  esenti  e' determinato senza tenere conto di quelle indi-
cate al n. 11) dell'art. 10 e non si tiene conto nemmeno  nel  volume
d'affari,   quando   non   formano   oggetto  dell'attivita'  propria
dell'impresa o sono accessorie ad operazioni imponibili, delle  altre
operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del detto articolo.".
   "Art. 27 (Liquidazioni e versamenti mensili). - Entro il giorno 20
di  ciascun  mese  il contribuente deve calcolare in apposita sezione
del registro di cui all'art. 23 o del registro di  cui  all'art.  24,
sulla  base delle annotazioni eseguite nel registro stesso durante il
mese precedente e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro
delle finanze, la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta
relativa  alle  operazioni  imponibili  e   l'ammontare   complessivo
dell'imposta  detraibile  ai sensi dell'art.  19, tenendo conto anche
delle variazioni di cui all'art. 26.   Tuttavia,  in  deroga  a  tale
disposizione,  il  contribuente  che  affida  a terzi la tenuta della
contabilita',  ai  fini  del  calcolo  della  differenza  di  imposta
relativa  al  mese  precedente puo' fare riferimento alle annotazioni
eseguite durante il secondo mese  precedente,  dandone  comunicazione
all'ufficio   dell'imposta   sul  valore  aggiunto  competente  nella
dichiarazione relativa all'anno precedente o nella  dichiarazione  di
inizio  dell'attivita'.  L'opzione  ha  effetto  per l'intero anno in
corso ovvero, per coloro  che  iniziano  l'attivita',  dalla  seconda
liquidazione periodica dell'anno.
   Entro  il  termine  previsto  dal primo comma il contribuente deve
versare l'importo della differenza a norma  dell'art.  38,  annotando
sul   registro  gli  estremi  della  relativa  attestazione.  Qualora
l'importo non superi il limite di lire  cinquantamila  il  versamento
dovra'   essere   effettuato   insieme  a  quello  relativo  al  mese
successivo.
   Se dal calcolo risulta una differenza a favore  del  contribuente,
il relativo importo e' computato in detrazione nel mese successivo.
   Per  i  commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui
all'art. 22 l'importo da versare a norma  del  secondo  comma,  o  da
riportare  al mese successivo a norma del terzo, e' determinato sulla
base   dell'ammontare   complessivo    dell'imposta    relativa    ai
corrispettivi   delle   operazioni  imponibili  registrate  ai  sensi
dell'art. 24, diminuiti di una percentuale pari al 3,85 per cento per
quelle soggette all'aliquota del  quattro  per  cento,  all'8,25  per
cento  per  quelle soggette all'aliquota del nove per cento, al 10,70
per cento per quelle soggette all'aliquota del dodici per  cento,  al
15,95  per  cento per quelle soggette all'aliquota del diciannove per
cento. In tutti i casi di importi  comprensivi  di  imponibile  e  di
imposta,  la  quota  imponibile  puo' essere ottenuta, in alternativa
alla diminuzione delle percentuali  sopra  indicate,  dividendo  tali
importi  per  104  quando l'imposta e' del quattro per cento, per 109
quando l'imposta e' del nove per cento, per 112 quando  l'imposta  e'
del  dodici per cento, per 119 quando l'imposta e' del diciannove per
cento, moltiplicando  il  quoziente  per  cento  ed  arrotondando  il
prodotto, per difetto o per eccesso, all'unita' piu' prossima.
   Le  detrazioni non computate per il mese di competenza non possono
essere computate per i  mesi  successivi,  ma  soltanto  in  sede  di
dichiarazione annuale".
   "Art.  38  (Esecuzione  dei  versamenti).  - I versamenti previsti
dagli articoli 27, 30 e  33  devono  essere  eseguiti  al  competente
ufficio   dell'imposta   sul  valore  aggiunto  mediante  delega  del
contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art.  54  del
regolamento   per   l'amministrazione   del   patrimonio   e  per  la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio  1924, n. 827, ovvero ad una delle casse rurali e artigiane di
cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge
4 agosto 1955, n. 707, avente un  patrimonio  non  inferiore  a  lire
cento  milioni. La delega deve essere rilasciata presso una qualsiasi
dipendenza dell'azienda delegata sita nel territorio dello Stato.
   L'azienda   delegata   deve   rilasciare   al   contribuente   una
attestazione   recante   l'indicazione  dell'importo  dell'ordine  di
versamento e della  data  in  cui  lo  ha  ricevuto  e  l'impegno  di
effettuare il versamento all'ufficio per conto del contribuente entro
il  quinto giorno successivo. La delega e' irrevocabile ed ha effetto
liberatorio per il delegante.
   Le caratteristiche e le modalita' di  rilascio  dell'attestazione,
nonche'  le  modalita'  per  l'esecuzione  dei versamenti agli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto, per la  trasmissione  dei  relativi
dati  e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli sono
stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto  con  il
Ministro del tesoro.
   I  versamenti  diversi  da  quelli indicati nel primo comma devono
essere eseguiti  direttamente  all'ufficio  dell'imposta  sul  valore
aggiunto  o in contanti o mediante assegni circolari non trasferibili
intestati all'ufficio stesso  o  mediante  altri  titoli  di  credito
bancario  o  postali  a  copertura  garantita. Il versamento mediante
assegni circolari o titoli bancari o  postali  puo'  essere  eseguito
anche a mezzo posta con lettera raccomandata, nella quale deve essere
specificata  la  causale del versamento. L'ufficio rilascia quietanza
nelle forme e con le modalita' stabilite  con  decreto  del  Ministro
delle  finanze  anche  in  deroga  alle  disposizioni contenute negli
articoli  238  e  240  del  regolamento  per  l'amministrazione   del
patrimonio  e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con
R.D. 23 maggio 1924, n. 827".
   "Art. 74 (Disposizioni  relative  a  particolari  settori).  -  In
deroga  alle  disposizioni  dei  titoli primo e secondo, l'imposta e'
dovuta:
     a) per il commercio di sali e tabacchi  importati  o  fabbricati
dall'amministrazione   autonoma  dei  monopoli  dello  Stato,  ceduti
attraverso le rivendite dei generi di monopoli,  dall'amministrazione
stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico;
     b)  per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni
successive  alle   consegne   effettuate   al   Consorzio   industrie
fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al
pubblico.  Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che
effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di  provenienza
comunitaria.  L'imposta  concorre  a  formare  la  percentuale di cui
all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al  decreto  legislativo
17 aprile 1948, n. 525;
     c)  per il commercio dei quotidiani, dei periodici, dei supporti
integrativi, dei libri, sulla base del prezzo di vendita al pubblico,
in relazione al numero delle copie vendute  ovvero  in  relazione  al
numero  di  quelle  consegnate  o  spedite  diminuito,  a  titolo  di
forfettizzazione della resa; del 70 per cento per  gli  anni  1992  e
1993; del 60 per cento per gli anni 1994 e 1995; del 50 per cento per
gli  anni  successivi.  Per  periodici  si intendono le pubblicazioni
registrate come tali ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n.  47,  e
successive  modificazioni.  Per  le  cessioni  congiunte  di giornali
quotidiani,  di periodici, di libri e di altri beni, anche se offerti
in omaggio, l'imposta si applica sul  corrispettivo  complessivo  dei
beni  ceduti,  con  l'aliquota  relativa  al bene principale; qualora
quest'ultimo non sia costituito  dalle  pubblicazioni  o  dai  libri,
l'imposta e' dovuta in relazione al numero delle copie vendute;
    d)  per le prestazioni dei gestori dei posti telefonici pubblici,
telefoni a disposizione del pubblico e cabine  telefoniche  stradali,
nonche'  per  la  distribuzione e la vendita al pubblico, da chiunque
effettuate, di schede magnetiche,  gettoni  ed  altri  mezzi  tecnici
preordinati  all'utilizzazione  degli apparecchi di telecomunicazione
da parte degli utenti, dal concessionario del  servizio,  sulla  base
dei  corrispettivi  dovuti  dall'utente,  determinati  a  norma degli
articoli 305 e seguenti del decreto del Presidente  della  Repubblica
29  marzo 1973, n. 156, e dell'art. 2 della legge 29 gennaio 1992, n.
58;
     e)  per  la  vendita  al  pubblico,  da  parte  di   rivenditori
autorizzati,  di  documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici
urbani di persone, dall'esercente l'attivita' di trasporto.
     e-bis) (abrogata).
   Le operazioni non soggette all'aliquota in virtu'  del  precedente
comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle
operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2.
   Le  modalita'  ed  i termini per l'applicazione delle disposizioni
dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle
finanze.
   Gli enti e  le  imprese  che  prestano  servizi  al  pubblico  con
caratteri  di  uniformita', frequenza e diffusione tali da comportare
l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori  al  mese  possono
essere  autorizzati,  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze, ad
eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e  i  relativi
versamenti    trimestralmente   anziche'   mensilmente.   La   stessa
autorizzazione  puo'  essere  concessa  agli  esercenti  impianti  di
distribuzione  di carburante per uso di autotrazione. In tal caso, si
applicano le disposizioni di  cui  all'art.  33,  terzo  comma;  tali
disposizioni  non  si applicano nei casi di liquidazioni e versamenti
trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze,  emanati
a  norma  dell'art.  73, primo comma, lettera e), e del primo periodo
del presente comma.
   Per gli spettacoli e giuochi, esclusi quelli indicati ai numeri 6)
e 7) dell'art. 10,  e  per  i  trattenimenti  pubblici  l'imposta  si
applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ed
e'  riscossa  con  le stesse modalita' previa deduzione dei due terzi
del  suo  ammontare  a  titolo  di  applicazione  forfettaria   della
detrazione  prevista  dall'art.  19 e con esonero delle imprese dagli
obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione, salvo quanto
stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si applica  la  disciplina
stabilita  per  l'imposta  sugli spettacoli. Le singole imprese hanno
facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo  normale,
dandone  comunicazione  all'ufficio  dell'imposta sul valore aggiunto
prima dell'inizio dell'anno solare. L'opzione e'  vincolante  per  un
triennio.
   Per le operazioni relative all'esercizio dei giuochi di abilita' e
dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel
decreto   legislativo   14   aprile   1948,   n.  496,  e  successive
modificazioni,  ratificato  con  legge  22  aprile  1953,   n.   342,
l'imposta,  compresa  quella sulle operazioni riguardanti la raccolta
delle giuocate, e' compresa nella imposta unica di cui alla legge  22
dicembre  1951, n. 1379, e successive modificazioni. Conseguentemente
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che  formano  oggetto
delle dette operazioni sono esonerate dagli obblighi di fatturazione,
registrazione e dichiarazione.
   Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non
ferrosi,  e  dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di
scarti di ossa, pelli, vetri, gomma e plastica sono effettuate  senza
pagamento  dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo
II.  Agli  effetti  della  limitazione  contenuta  nel  terzo   comma
dell'art. 30 le cessioni sono considerate operazioni imponiboli.
   I  raccoglitori  non  dotati  di  sede  fissa  per  la  successiva
rivendita   sono   tenuti   esclusivamente   alla    numerazione    e
conservazione,  ai  sensi  dell'art.  39, delle fatture relative alle
cessioni effettuate all'emissione  delle  quali  deve  provvedere  il
cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa.
   Per   le   cessioni   di  beni,  esclusi  quelli  strumentali  per
l'esercizio dell'attivita' e quelli propri,  comunque  effettuate  da
esercenti  agenzie  di  vendita  all'asta,  anche  in  esecuzione  di
rapporti di commissione o di rappresentanza di soggetti non  operanti
nell'esercizio di impresa o di arti e professioni, la base imponibile
e'  costituita  dal  15  per  cento  del prezzo di vendita. L'imposta
afferente  l'importazione  o  l'acquisto  intracomunitario  dei  beni
destinati  alla  vendita  non e' detraibile.   Gli esercenti le dette
agenzie, al fine di escludere le  presunzioni  di  cui  all'art.  53,
devono  annotare in apposito registro, tenuto in conformita' all'art.
39, anche i beni ad  essi  consegnati  dai  soggetti  di  cui  sopra,
indicandone  gli  elementi  identificativi,  la  data ed il titolo di
consegna dei beni, nonche' il prezzo di vendita degli stessi".
   (b) Il testo dell'art. 13 della  legge  2  luglio  1949,  n.  408,
recante:  "Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie",
e' il seguente:
   "Art. 13. - Le case di abitazione, anche se comprendono  uffici  e
negozi,  che  non abbiano il carattere di abitazione di lusso, la cui
costruzione sia iniziata entro il 31 dicembre 1959 ed ultimata  entro
il biennio successivo all'inizio, saranno esenti per venticinque anni
dall'imposta  sui fabbricati e relative sovraimposte dalla data della
dichiarazione di abitabilita'.
   Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente  legge,
con  decreto  del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro
per le finanze, saranno fissate le caratteristiche per la  classifica
delle abitazioni di lusso".
   (c)  Il  testo  dell'intero  art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.
457, recante: "Norme per l'edilizia residenziale", e' il seguente:
   "Art. 31 (Definizione  degli  interventi).  -  Gli  interventi  di
recupero del patrimonio edilizio esistente sono cosi' definiti:
     a)  interventi  di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano
le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione  delle  finiture
degli  edifici  e  quelle  necessarie  ad  integrare  o  mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
     b)  interventi  di  manutenzione  straordinaria,  le  opere e le
modifiche  necessarie  per  rinnovare  e   sostituire   parti   anche
strutturali  degli  edifici,  nonche'  per  realizzare ed integrare i
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che  non  alterino  i
volumi  e  le  superfici  delle  singole  unita'  immobiliari  e  non
comportino modifiche delle destinazioni di uso;
     c) interventi di restauro e di risanamento conservativo,  quelli
rivolti  a  conservare  l'organismo  edilizio  e  ad  assicurarne  la
funzionalita' mediante un  insieme  sistematico  di  opere  che,  nel
rispetto   degli   elementi   tipologici,   formali   e   strutturali
dell'organismo stesso, ne  consentano  destinazioni  d'uso  con  essi
compatibili.   Tali  interventi  comprendono  il  consolidamento,  il
ripristino e il rinnovo  degli  elementi  costitutivi  dell'edificio,
l'inserimento  degli  elementi  accessori  e degli impianti richiesti
dalle  esigenze  dell'uso,  l'eliminazione  degli  elementi  estranei
allorganismo edilizio;
     d)  interventi  di  ristrutturazione  edilizia, quelli rivolti a
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico  di
opere  che  possono  portare  ad  un organismo edilizio in tutto o in
parte  diverso  dal  precedente.  Tali  interventi   comprendono   il
ripristino   o   la   sostituzione  di  alcuni  elementi  costitutivi
dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di  nuovi
elementi ed impianti;
     e)  interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a
sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso
mediante un insieme sistematico di interventi edilizi  anche  con  la
modificazione  del  disegno  dei  lotti,  degli  isolati e della rete
stradale.
   Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni
degli strumenti  urbanistici  generali  e  dei  regolamenti  edilizi.
Restano  ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1
giugno 1939, n. 1089,  e  29  giugno  1939,  n.  1497,  e  successive
modificazioni ed integrazioni".
   (d)  Si riporta il testo del n. 4 della tariffa allegata al D.P.R.
640/1972, recante norme sull'imposta sugli spettacoli: "4. Spettacoli
teatrali  di  opere  liriche,  balletto,  prosa,  operetta,  commedia
musicale,  rivista, concerti vocali e strumentali; attivita' circensi
e dello spettacolo viaggiante; spettacoli di burattini  e  marionette
ovunque tenuti: sui corrispettivi netti: 4%".
   (e)  Il  provvedimento  del  Comitato interministeriale dei prezzi
(CIP) n. 37 del 26 giugno 1986, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n.  150  del  1 luglio 1986, reca: "Metodo per la determinazione e la
revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana".
   (f) Sono opere di urbanizzazione primaria, a norma del primo comma
dell'art. 4 della legge n. 847/1964, riguardante l'autorizzazione  ai
comuni  e  loro  consorzi  a contrarre mutui per l'acquisizione delle
aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, ai sensi della
legge 1-3 aprile 1962, n. 167;
     a) le strade residenziali;
     b) gli spazi di sosta e di parcheggio;
     c) le fognature;
     d) la rete idrica;
     e) la rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
     f) la pubblica illuminazione;
     g) gli spazi di verde attrezzato.
   L'art.  26-bis,  comma  1, D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, aggiunto
dalla legge di conversione 28 febbraio 1990, n.  38,  stabilisce  che
gli  impianti cimiteriali sono servizi indispensabili parificati alle
opere di urbanizzazione primaria. Il comma 2  dello  stesso  articolo
prevede che: "Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 1
si  considerano  impianti  cimiteriali le opere ed i servizi indicati
all'art. 54 del  regolamento  di  polizia  mortuaria,  approvato  con
decreto  del  Presidente  della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e
successive modificazioni".
   Sono opere di urbanizzazione secondaria,  in  virtu'  del  secondo
comma  dell'art.  4  della  legge  n. 847/1964, aggiunto dell'art. 44
della legge n. 865/1971,  successivamente  modificato  dall'art.  17,
comma 44, della legge 11 marzo 1988, n. 67:
     a) gli asili nido e scuole materne;
     b)   scuole  dell'obbligo  nonche'  strutture  e  complessi  per
l'istruzione superiore all'obbligo;
     c) i mercati di quartiere;
     d) le delegazioni comunali;
     e) le chiese ed altri edifici religiosi;
     f) gli impianti sportivi di quartiere;
     g) i centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie (l'art.
17-bis del D.L. 31 agosto 1987,  n.  361,  aggiunto  dalla  legge  di
conversione  29  ottobre  1987,  n. 441, come sostituito dall'art. 9-
undecies )) , comma 2, del D.L. 9  ottobre  1988,  n.  397,  aggiunto
dalla legge di conversione 9 novembre 1988, n. 475, prevede che nelle
attrezzature  sanitarie  siano  ricomprese le opere, le costruzioni e
gli impianti  destinati  allo  smaltimento,  al  riciclaggio  o  alla
distruzione  dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi, solidi e
liquidi, alla bonifica di aree inquinate, n.d.r.);
     h) le aree verdi di quartiere.
   (g) Il testo dell'art. 1  della  legge  19  luglio  1961,  n.  659
(Agevolazioni  fiscali  e  tributarie  in  materia  edilizia),  e' il
seguente:
   "Art. 1. - Le agevolazioni fiscali e tributarie stabilite  per  la
costruzione  di  case  di  abitazione  dagli articoli 13, 14, 16 e 18
della  legge  2  luglio  1949,  n.  408,  e  successive  proroghe   e
modificazioni,  sono  estese  agli  edifici  contemplati dall'art. 2,
comma secondo, del regio decreto 21 giugno 1938, n. 1094,  convertito
nella legge 5 gennaio 1939, n. 35.
   Le   agevolazioni   si   applicano  anche  all'ampliamento  ed  al
completamento  degli  edifici  gia'   costruiti   o   in   corso   di
costruzione".
   (h)  Il testo del comma 2 dell'art. 11 del D.L. 11 luglio 1992, n.
333 (Misure urgenti  per  il  risanamento  della  finanza  pubblica),
convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e'
il seguente: "2. Nei contratti di locazione relativi ad immobili  non
compresi  fra  quelli  di  cui  al  comma  1,  stipulati  o rinnovati
successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto, le parti, con l'assistenza delle
organizzazioni   della   proprieta'   edilizia   e   dei   conduttori
maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale, tramite le loro
organizzazioni provinciali, possono stipulare accordi in deroga  alle
norme  della citata legge n. 392 del 1978. La disposizione si applica
per i contratti ad uso abitativo limitatamente  ai  casi  in  cui  il
locatore  rinunzi  alla facolta' di disdettare i contratti alla prima
scadenza a meno che  egli  intenda  adibire  l'immobile  agli  usi  o
effettuare  sullo  stesso  le  opere  di  cui,  rispettivamente, agli
articoli 29 e 59 della citata legge n.  392  del  1978.  Resta  ferma
l'applicazione,  per  i  contratti indicati nel presente comma, degli
articoli 24 e 30 della citata legge n. 392 del 1978".
   (i) La legge 1 giugno 1939, n. 1089, reca: "Tutela delle  cose  di
interesse artistico o storico".
   (l)  Il  D.M.  29 febbraio 1988, n. 124, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  91  del  19  aprile  1988,  reca:  "Disciplina   sulla
produzione  e commercializzazione delle bevande di fantasia a base di
vino e/o mosto".
   (m) Il testo vigente dell'articolo 44 della legge 4 novembre 1965,
n. 1213, recante: "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della
cinematografia", e' il seguente:
   "Art. 44 (Circoli di cultura cinematografica). - Con  decreto  del
Ministro  per  il  turismo  e  lo spettacolo, sentito il parere della
Commissione centrale per la cinematografia, vengono  riconosciute  le
associazioni   nazionali   alle   quali   aderiscano,   all'atto  del
riconoscimento, circoli di  cultura  cinematografica  funzionanti  da
almeno  tre  anni  in  almeno  dieci  province.  Il riconoscimento e'
revocato qualora venga meno uno dei requisiti in  base  ai  quali  il
riconoscimento stesso sia stato accordato.
   Lo statuto di dette associazioni deve prevedere la convocazione di
un'assemblea  almeno biennale di tutti i circoli aderenti per l'esame
del bilancio e l'elezione degli organi dirigenti.
   Ai fini del riconoscimento dell'associazione, i circoli di cultura
cinematografica ad essa aderenti devono:
     a) svolgere  attivita'  di  cultura  cinematografica  attraverso
proiezioni,    nonche'   dibattiti,   conferenze,   pubblicazioni   e
manifestazioni similari non aventi fini di lucro;
     b) riservare le proiezioni ai soci  muniti  di  tessera  annuale
vidimata dalla S.I.A.E.;
     c) avere come soci persone di eta' non inferiore ai 16 anni.
   I   requisiti  indicati  nel  precedente  comma  devono  risultare
dall'atto costitutivo del circolo stipulato per atto pubblico.
   Alle  associazioni  dei   circoli   di   cultura   cinematografica
riconosciute  ai  sensi del primo comma, viene concesso dal Ministero
del turismo e dello spettacolo un contributo annuo da  prelevare  dal
fondo  di  cui  all'art.  45.  Tale  contributo viene concesso per la
organizzazione  dei  servizi comuni e per le iniziative di promozione
culturale promosse direttamente da ciascuna associazione, sulla  base
dei  progetti  presentati,  nonche' in relazione all'attivita' svolta
nell'anno precedente ed in rapporto al numero dei circoli aderenti ed
effettivamente operanti.
   Entro il  31  gennaio  di  ogni  anno  le  associazioni  nazionali
riconosciute   ai  sensi  del  primo  comma,  devono  trasmettere  al
Ministero del turismo e dello  spettacolo  l'elenco  dei  circoli  di
cultura   cinematografica   ad  esse  aderenti  accompagnato  da  una
relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente e  dal  bilancio
consuntivo,  oltre  che  da  un  programma  di  attivita'  e relativo
bilancio di previsione per l'anno seguente.
   I  circoli  di  cultura  cinematografica  aderenti  ad  una  delle
associazioni nazionali riconosciute ai sensi del primo comma, possono
organizzare  proiezioni,  in  sedi  debitamente autorizzate, ai sensi
dell'art. 31, nell'ambito delle  attivita'  ad  essi  consentite,  di
tutti   i   films  destinati  al  normale  circuito  commerciale  nel
territorio della Repubblica, nonche' di quelli, anche se non  abbiano
richiesto il nulla osta di circolazione, loro forniti dalle cineteche
o  da  altri istituti culturali che beneficiano di contributi annuali
dello Stato ai sensi dell'art. 45,  nonche'  dagli  uffici  culturali
delle rappresentanze diplomatiche estere.
   Il  divieto  di  accesso  per i minori degli anni 18 dovra' essere
rispettato  dai  circoli  di  cultura   cinematografica   quando   si
proiettino  films  aventi tale divieto o che non abbiano richiesto il
nulla osta di circolazione.
   Sulle  quote   versate   dai   soci   dei   circoli   di   cultura
cinematografica  non  sono dovuti i diritti erariali sugli spettacoli
cinematografici. Sulla  quota  globale  di  associazione  si  applica
invece   l'IGE   nella   misura   del   3,30   per  cento  maggiorata
dell'addizionale di cui alla legge 15 novembre 1964, n. 1162, la  cui
esazione e' effettuata dalla Societa' italiana autori ed editori.
   Al  trattamento fiscale di cui al precedente comma sono sottoposte
le quote versate  dai  soci  dei  circoli  del  cinema  che  svolgano
attivita'  rivolta  specificamente all'educazione cinematografica dei
minori di anni 16. Il riconoscimento delle funzioni di  tali  circoli
e'   demandato,   ad   ogni  effetto,  ai  provveditori  agli  studi,
territorialmente  competenti,   che   rilasciano,   per   ogni   anno
scolastico, apposita dichiarazione.
   Anche   per  le  proiezioni  effettuate  dai  circoli  di  cultura
cinematografica deve essere redatta la distinta  di  incasso  con  le
modalita' previste dal quarto comma dell'art. 40".
   (n)  Il  testo  dell'art.  5  della  legge  23  marzo 1981, n. 91,
recante: "Norme in  materia  di  rapporti  tra  societa'  e  sportivi
professionisti", e' il seguente:
   "Art.  5  (Cessione  del  contratto)  .  -  Il  contratto  di  cui
all'articolo precedente puo' contenere l'apposizione  di  un  termine
risolutivo,  non  superiore  a  cinque  anni dalla data di inizio del
rapporto. E' annessa la successione di contratto a  termine  fra  gli
stessi soggetti.
   E' ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una
societa'  sportiva  ad  un'altra, purche' vi consenta l'altra parte e
siano osservate  le  modalita'  fissate  dalle  federazioni  sportive
nazionali".
   (o)  Si  riporta  l'elenco dei beni gia' soggetti all'aliquota IVA
del 38%, ridotta al 19% dal presente articolo, di cui alla tabella  B
allegata  al  D.P.R.  n.  633/1972,  recante istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto, come  sostituita  dall'art.  1  del
D.L.  19  dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 1985, n. 17:
     a) lavori  in  platino,  esclusi  quelli  per  uso  industriale,
sanitario  e  di  laboratorio;  prodotti  con  parti o guarnizioni di
platino, costituenti elemento prevalente del prezzo;
     b)  pelli  da   pellicceria,   conciate   o   preparate,   anche
confezionate  in  tavole,  sacchi,  mappette,  croci  o  altri simili
manufatti, di zibellino,  ermellino,  chincilla',  ocelot,  leopardo,
giaguaro,  ghepardo,  tigre,  pantera,  zebra,  lince, visone, pekan,
breitschwanz,  martora,  lontra  sealskin,  lontra  di  fiume,  volpe
argentata, volpe bianca, ghiottone, scimmia, scoiattolo, orso bianco,
donnola, e relative confezioni;
     c)   vini   spumanti   a   denominazione   di   origine  la  cui
regolamentazione obbliga  alla  preparazione  mediante  fermentazione
naturale in bottiglia;
     d)  autovetture  e  autoveicoli di cui all'art. 26, lettere a) e
c), del decreto del Presidente della Repubblica 15  giugno  1959,  n.
393,  con  motore  di  cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici,
esclusi quelli adibiti ad uso pubblico e  quelli  con  motore  diesel
fino  a  2500  centimetri  cubici  diversi  da  quelli  indicati alla
successiva lettera e);
     e) autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e  di  cose
carrozzati  a  pianale  o  a  cassone con cabina profonda o a furgone
anche fenestrato con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri
cubici o con motore diesel superiore a 2500 centimetri cubici;
     f) motocicli per uso privato con motore di cilindrata  superiore
a 350 centimetri cubici;
     g)  navi  e  imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a
diciotto tonnellate;
     h) tappeti e guide fabbricati  a  mano  originari  dall'Oriente,
dall'Estremo Oriente e dal Nord Africa.
   (p) Il testo dell'art. 1, comma 4-bis, del D.L. 13 maggio 1991, n.
151,  convertito,  con  modificazioni  dalla legge 12 luglio 1991, n.
202,  recante:  "Provvedimenti  urgenti  per  la  finanza  pubblica",
soppresso dal presente articolo, recava: "4-bis. Per le cessioni e le
importazioni  di  gas  di  petrolio  liquefatti  per  uso  domestico,
contenuti o destinati ad  essere  immessi  in  bombole  da  20  e  25
chilogrammi e in piccoli serbatoi, l'aliquota dell'imposta sul valore
aggiunto  e' stabilita nella misura del 9 per cento in qualunque fase
della commercializzazione".
   (q) Si trascrive, nell'ordine progressivo degli articoli, il testo
delle disposizioni del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione  e  disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto), alle quali il presente articolo fa
rinvio:
   "Art.  6  (Effettuazione delle operazioni) . - Le cessioni di beni
si  considerano  effettuate  nel  momento   della   stipulazione   se
riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se
riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi
o  costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai
nn. 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui
si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo
il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
   In   deroga   al   precedente   comma  l'operazione  si  considera
effettuata:
     a) per le cessioni di beni per atto della pubblica  autorita'  e
per  le  cessioni  periodiche o continuative di beni in esecuzione di
contratti   di   somministrazione,   all'atto   del   pagamento   del
corrispettivo;
     b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al
n.  3)  dell'art.  2,  all'atto  della  vendita dei beni da parte del
commissionario;
     c)  per  la  destinazione  al  consumo  personale  o   familiare
dell'imprenditore   e   ad  altre  finalita'  estranee  all'esercizio
dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo  dei
beni;
     d)  per  le  cessioni  di  beni inerenti a contratti estimatori,
all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni  non  restituiti,
alla  scadenza  del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il
decorso di un anno dalla consegna o spedizione;
     d-bis) per le assegnazioni in proprieta' di case  di  abitazione
fatte  ai soci da cooperative edilizie a proprieta' divisa, alla data
del rogito notarile.
   Le prestazioni di servizi si considerano effettuate  all'atto  del
pagamento del corrispettivo.
   Se   anteriormente   al  verificarsi  degli  eventi  indicati  nei
precedenti commi o indipendentemente da essi sia  emessa  fattura,  o
sia  pagato  in  tutto  o  in parte il corrispettivo, l'operazione si
considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato  o  pagato,
alla  data  della  fattura o a quella del pagamento, ad eccezione del
caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma.
   Si considerano in ogni caso effettuate all'atto del pagamento  del
corrispettivo le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati al n. 78
della   seconda   parte   dell'allegata   tabella  A  effettuate  dai
farmacisti, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai  soci,
associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'art. 4, nonche'
quelle  fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorche' dotati di
personalita'  giuridica,  agli  enti  pubblici   territoriali,   agli
istituti  universitari,  alle  unita'  sanitarie  locali,  agli  enti
ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi  prevalente
carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza
e a quelli di previdenza".
   "Art.     8-bis     (Operazioni     assimilate    alle    cessioni
all'esportazione). - Sono assimilate alle cessioni all'esportazione:
     a) le cessioni di  navi  destinate  all'esercizio  di  attivita'
commerciali  o  della  pesca  o  ad  operazioni  di  salvataggio o di
assistenza in mare, ovvero alla demolizione,  escluse  le  unita'  da
diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50;
     b) le cessioni di navi e di aeromobili, compresi i satelliti, ad
organi dello Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica;
     c)  le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione
aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;
      d)  le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti
di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui  alle
lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di
bordo   e   le   forniture   destinate   al   loro   rifornimento   e
vettovagliamento, comprese  le  somministrazioni  di  alimenti  e  di
bevande  a  bordo ed escluso, per le navi adibite alla pesca costiera
locale, il vettovagliamento;
     e) le prestazioni  di  servizi,  compreso  l'uso  di  bacini  di
carenaggio,  relativi  alla  costruzione,  manutenzione, riparazione,
modificazione,     trasformazione,     assiemaggio,     allestimento,
arredamento,  locazione  e  noleggio delle navi e degli aeromobili di
cui alle lettere  a),  b)  e  c)  ,  degli  apparati  motori  e  loro
componenti   e  ricambi  e  delle  dotazioni  di  bordo,  nonche'  le
prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle  navi  di  cui
alle lettere a) e b).
   Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle del secondo
e terzo comma dell'art. 8 si applicano, con riferimento all'ammontare
complessivo   dei   corrispettivi   delle   operazioni  indicate  nel
precedente comma, anche per gli acquisti di beni non ammortizzabili e
di servizi fatti dai soggetti che  effettuano  le  operazioni  stesse
nell'esercizio dell'attivita' propria dell'impresa".
   "Art.   21  (Fatturazione  delle  operazioni)  .  -  Per  ciascuna
operazione imponibile deve essere emessa  una  fattura,  anche  sotto
forma  di nota, conto, parcella e simili. La fattura si ha per emessa
all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte.
   La fattura deve essere datata e numerata in ordine  progressivo  e
deve contenere le seguenti indicazioni:
    1)  ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio
dei soggetti fra cui e' effettuata l'operazione,  nonche'  ubicazione
della  stabile  organizzazione  per  i non residenti e, relativamente
all'emittente, numero di partita IVA. Se non si  tratta  di  imprese,
societa'  o  enti  devono  essere  indicati,  in  luogo  della ditta,
denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome;
    2) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei  servizi  formanti
oggetto dell'operazione;
    3)  corrispettivi  e  altri  dati necessari per la determinazione
della base imponibile, compreso il valore normale dei beni  ceduti  a
titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2);
    4)  valore  normale  degli  altri beni ceduti a titolo di sconto,
premio o abbuono;
    5) aliquota e ammontare  dell'imposta,  con  arrotondamento  alla
lira delle frazionio inferiori.
   Se  l'operazione  o  le  operazioni  cui  si  riferisce la fattura
comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse,
gli elementi e i dati di cui ai numeri 2),  3)  e  5)  devono  essere
indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile.
   La  fattura  deve essere emessa in duplice esemplare, dal soggetto
che  effettua  la  cessione  o  la   prestazione,   al   momento   di
effettuazione  dell'operazione determinata a norma dell'art. 6 ed uno
degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte. Per
le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento
di trasporto o da altro documento idoneo a  identificare  i  soggetti
tra  i  quali e' effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche
determinate con decreto del Ministro delle finanze, la  fattura  puo'
essere  emessa  entro  il  mese  successivo a quello della consegna o
spedizione  e  deve  contenere  anche  l'indicazione della data e del
numero dei documenti stessi. In tal caso puo' essere emessa una  sola
fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le
stesse parti. Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' per
la tenuta e la conservazione dei predetti documenti.
   Nelle  ipotesi  di cui al terzo comma dell'art. 17 la fattura deve
essere emessa,  in  unico  esemplare,  dal  soggetto  che  riceve  la
cessione o la prestazione.
   La  fattura  deve essere emessa anche per le cessioni non soggette
all'imposta a norma dell'art. 2, lettera l), per le cessioni relative
a beni in transito  o  depositati  in  luoghi  soggetti  a  vigilanza
doganale,  non  imponibili  a  norma  del  secondo comma dell'art. 7,
nonche' per le operazioni non imponibili di cui agli articoli  8,  8-
bis,  9  e  38-quater e per le operazioni esenti di cui all'art.  10,
tranne quelle indicate al n. 6). In questi casi la fattura, in  luogo
dell'indicazione    dell'ammontare    dell'imposta,    deve    recare
l'annotazione che  si  tratta  di  operazione  non  soggetta,  o  non
imponibile o esente, con l'indicazione della relativa norma.
   Se  viene  emessa  fattura  per  operazioni inesistenti, ovvero se
nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte  relative
sono indicati in misura superiore a quella reale, l'imposta e' dovuta
per  l'intero  ammontare  indicato  o corrispondente alle indicazioni
della fattura.
   Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti  adempimenti
e  formalita'  non  possono  formare  oggetto di addebito a qualsiasi
titolo".
   "Art. 23 (Registrazione delle fatture) . -  Il  contribuente  deve
annotare  entro  quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della
loro numerazione, in apposito registro. Le fatture di cui  al  quarto
comma, seconda parte, dell'art. 21, devono essere registrate entro il
mese di emissione.
   Per  ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo
di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni  e
l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la
ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del
committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al terzo comma
dell'art. 17, del cedente o del prestatore.
   Se  l'altro  contraente  non e' un'impresa, societa' o ente devono
essere indicati,  in  luogo  della  ditta,  denominazione  o  ragione
sociale,  il  nome  e  il  cognome.  Per  le  fatture  relative  alle
operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21
devono essere  indicati,  in  luogo  dell'ammontare  dell'imposta  il
titolo di inapplicabilita' di essa e la relativa norma.
   Per  le  fatture  di  importo  inferiore a lire cinquantamila puo'
essere annotato, in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo sul
quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce,
l'ammontare complessivo imponibile  delle  operazioni  e  l'ammontare
dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata".
  "Art.  24  (Registrazione  dei  corrispettivi). - I commercianti al
minuto e gli altri contribuenti di  cui  all'art.  22,  in  luogo  di
quanto   stabilito  nell'articolo  precedente,  possono  annotare  in
apposito  registro,  relativamente  alle  operazioni  effettuate   in
ciascun   giorno,   l'ammontare   globale   dei  corrispettivi  delle
operazioni imponibili e  delle  relative  imposte,  distinto  secondo
l'aliquota applicabile, nonche' l'ammontare globale dei corrispettivi
delle  operazioni  non imponibili di cui all'art. 21, sesto comma, e,
distintamente, all'art. 38-quater )) e quello delle operazioni esenti
ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita etro il  giorno  non
festivo   successivo  a  quello  in  cui  le  operazioni  sono  state
effettuate. Le operazioni assoggettate all'obbligo del rilascio della
ricevuta  fiscale  devono  essere  annotate  distintamente,   secondo
l'aliquota applicabile.
   Nella  determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi
devono  essere  computati  anche  i  corrispettivi  delle  operazioni
effettuate  con  emissione  di  fattura,  comprese quelle relative ad
immobili e  beni  strumentali  e  quelle  indicate  nel  terzo  comma
dell'art. 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta.
   Per determinate categorie di commercianti al minuto che effettuano
promiscuamente  la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta di-
verse, il Ministro  delle  finanze  puo'  consentire,  stabilendo  le
modalita'  da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle
operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e  che
la    ripartizione   dell'ammontare   dei   corrispettivi   ai   fini
dell'applicazione delle diverse aliquote  sia  fatta  in  proporzione
degli acquisti.
   I  commercianti  al minuto che tengono il registro di cui al primo
comma in luogo diverso da  quello  in  cui  svolgono  l'attivita'  di
vendita  devono  eseguire  le annotazioni prescritte nel primo comma,
nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e
conservato nel luogo  o  in  ciascuno  dei  luoghi  in  cui  svolgono
l'attivita'  di  vendita.  Le  relative  modalita' sono stabilite con
decreto del Ministro delle finanze".
   "Art.  26  (Variazione  dell'imponibile  o  dell'imposta).  -   Le
disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in
relazione  al  maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente
all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli
23 e 24  l'ammontare  imponibile  di  un'operazione  o  quella  della
relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la
rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.
   Se   un'operazione   per   la  quale  sia  stata  emessa  fattura,
successivamente alla registrazione di cui  agli  articoli  23  e  24,
viene  meno  in  tutto  o  in  parte,  o  se  ne  riduce  l'ammontare
imponibile,   in   conseguenza   di   dichiarazione   di    nullita',
annullamento,   revoca,   risoluzione,  rescissione  e  simili  o  in
conseguenza  dell'applicazione   di   abbuoni   o   sconti   previsti
contrattualmente,  il  cedente  del bene o prestatore del servizio ha
diritto di portare in detrazione  ai  sensi  dell'art.  19  l'imposta
corrispondente  alla  variazione, registrandola a norma dell'art. 25.
Il cessionario o committente, che abbia gia' registrato  l'operazione
ai  sensi  di  quest'ultimo  articolo, deve in tal caso registrare la
variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo  diritto
alla  restituzione  dell'importo  pagato  al  cedente  o prestatore a
titolo di rivalsa.
   Le disposizioni del comma precedente non possono essere  applicate
dopo  il  decorso  di  un  anno  dalla  effettuazione dell'operazione
imponibile  qualora  gli  eventi  ivi  indicati  si  verifichino   in
dipendenza  di  sopravvenuto  accordo  fra  le parti e possono essere
applicate, entro lo stesso termine, anche in  caso  di  rettifica  di
inesattezze    della    fatturazione    che    abbiano   dato   luogo
all'applicazione del settimo comma dell'art. 21.
   La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni
di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni  periodiche  di
cui  agli  articoli  27  e  33 deve essere fatta mediante annotazione
delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'art.
23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui
all'art. 25. Con le stesse  modalita'  devono  essere  corretti,  nel
registro  di  cui  all'art.  24,  gli  errori materiali inerenti alla
trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri  tenuti  a
norma di legge.
   Le  variazioni  di  cui  al  secondo  comma e quelle per errori di
registrazione di cui al quarto comma possono  essere  effettuate  dal
cedente  o  prestatore  del  servizio e dal cessionario o committente
anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente  sui
registri  di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'art.
25".
   (r) Riporta il testo vigente  degli  articoli  del  capo  VII  del
titolo   III   (articoli   da   305  a  311  concernenti  le  tariffe
telefoniche), del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in
materia  postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con
D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156:
   "Art. 305 (Tipi di tariffa urbana). - Il Ministero delle  poste  e
delle telecomunicazioni e' autorizzato ad introdurre il sistema delle
tariffe   a  contatore  nelle  reti  telefoniche  urbane,  quando  le
condizioni tecniche dei rispettivi impianti consentano l'applicazione
di tale sistema".
   "Art. 306 (Tariffe interurbane - Riduzioni). - E' data facolta' al
Ministro per  le  poste  e  le  telecomunicazioni  di  accordare,  di
concerto  con  il  Ministro  per  il  tesoro,  subordinatamente  alle
esigenze del servizio, speciali riduzioni sulle  tariffe  telefoniche
interurbane,  nei  limiti  stabiliti  dal regolamento, in determinati
giorni nelle ore notturne e per i servizi in abbonamento  di  cui  al
primo comma dell'art. 294".
   "Art.  307  (Agevolazioni  per  la  stampa).  -  Con  la procedura
prevista  dall'art.  306   possono   essere   accordate   particolari
agevolazioni  alla  stampa,  sia  tariffarie,  sia nelle modalita' di
utilizzazione dei circuiti.
   "Art. 308 (Modalita' di ripartizione delle tariffe). - Con decreto
del  Ministro  per  le  poste  e  le  telecomunicazioni,  sentito  il
consiglio   di   amministrazione,   sono   stabiliti   i  criteri  di
ripartizione degli introiti relativi a servizi resi  da  piu'  di  un
esercente".
   "Art. 309 (Soprattassa per dettatura dei telegrammi per telefono).
-  L'inoltro  dei  telegrammi  per telefono puo' essere assoggettato,
oltreche' alle ordinarie tasse telegrafiche, ad una  soprattassa  che
tenga conto della relativa prestazione.
   E'  in facolta' dell'amministrazione stabilire analoga soprattassa
di ricezione fonica dei telegrammi da parte degli abbonati.
   L'ammontare della  soprattassa  e'  determinato  con  decreto  del
Ministro  per  le poste le telecomunicazioni, sentito il consiglio di
amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro".
   "Art.  310  (Ripartizione  della  soprattassa  fra  gli  esercenti
interessati).  -  La  ripartizione  della  soprattassa  di   cui   al
precedente  articolo  309  fra  l'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni e l'esercente il servizio telefonico  e'  stabilita
mediante  convenzione  fra gli esercenti dei due servizi interessati,
secondo criteri che  tengano  conto  della  effettiva  entita'  della
rispettiva prestazione.
   Quando il servizio non comporta l'applicazione di una soprattassa,
la  partecipazione  al  prodotto  da parte dell'esercente il servizio
telefonico e' regolata dalla convenzione di cui al comma precedente".
  "Art. 311 (Tariffe per il servizio commissioni). -  La  tariffa  da
corrispondersi  per  le  commissioni  per  telefono  e' stabilita con
decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito  il
consiglio  d'amministrazione,  di  concerto  con  il  Ministro per il
tesoro.
   Quando la commissione impegni contemporaneamente tratti  di  linee
interurbane  statali e dei concessionari, nulla sara' a questi ultimi
dovuto per l'impiego delle loro linee.
   Spetta, invece, al concessionario una percentuale per il  servizio
di accettazione nella misura da stabilirli nei modi sopra indicati".
   (s)  Il  testo  dell'art.  2  della  legge  29 gennaio 1992, n. 58
(Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni), e'
il seguente:
   "Art. 2 (Tariffe dei servizi  di  telecomunicazioni).  -  1.    Il
Ministro  delle poste e delle telecomunicazioni, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, propone  al  Comitato
interministeriale  prezzi  (CIP),  sentiti i Ministri del tesoro, del
bilancio e della  programmazione  economica  e  delle  partecipazioni
statali,  un  piano  di ristrutturazione delle tariffe dei servizi di
telecomunicazioni da realizzarsi entro il 1992,  volto  a  stabilire,
contestualmente,  una stretta correlazione tra le tariffe dei singoli
servizi  ed  il  costo  delle  relative  prestazioni,   nonche'   una
armonizzazione  con  le  tariffe  in vigore nei Paesi della Comunita'
economica europea paragonabili all'Italia per sviluppo  del  servizio
ed estensione territoriale.
   2.  Dalla  data  di  approvazione  da  parte  del CIP del piano di
ristrutturazione di cui al  comma  1  e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre  1992,  le  tariffe  dei servizi di telecomunicazioni ad uso
pubblico sono determinate con decreto  del  Ministro  delle  poste  e
delle  telecomunicazioni,  di  concerto con i Ministri del bilancio e
della programmazione economica  e  del  tesoro;  non  si  applica  il
disposto di cui all'art. 17 della legge 28 febbraio 1986. n. 41. Sono
abrogati  l'articolo  304  e'  il  primo  comma dell'articolo 306 del
codice postale e delle telecomunicazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo  1973,
n.  156,  con  effetto  dalla  data  di  approvazione  del  piano  di
ristrutturazione di cui al comma 1 ovvero dal 31 dicembre 1992".
   (t)  La  legge  24  marzo  1942,  reca:  "Provvedimenti   per   la
ippicoltura".
   (u) L'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' cosi' formulato:
   "Art.  99.  - E' soggetto a vigilanza l'esercizio della medicina e
chirurgia, della veterinaria;  della  farmacia  e  delle  professioni
sanitarie ausiliarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e
infermiera diplomata.
   E'  anche  soggetto  a vigilanza l'esercizio delle arti ausiliarie
delle  professioni  sanitarie.   S'intendono   designate   con   tale
espressione  le  arti dell'odontotecnico, del meccanico ortopedico ed
ernista e dell'infermiere abilitato o autorizzato, compresi in questa
ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici  e  i
massaggiatori.
   Con regio decreto, su proposta del Ministro per l'interno, sentiti
il  Ministro  dell'educazione  nazionale  ed  il  Consiglio di Stato,
possono essere sottoposte  a  vigilanza  sanitaria  altre  arti,  che
comunque   abbiano   rapporto   con   l'esercizio  delle  professioni
sanitarie,  secondo  le  norme  che  sono  determinate  nel   decreto
medesimo.
   La vigilanza si estende:
     a) all'accertamento del titolo di abilitazione;
     b)  all'esercizio  delle  professioni  sanitarie  e  delle  arti
ausiliarie anzidette".
   (v) Il testo dell'art. 41 della legge 23  dicembre  1978,  n.  833
(Istituzione del servizio sanitario nazionale), e' il seguente:
   "Art.  41  (Convenzioni con istituzioni sanitarie riconosciute che
erogano assistenza pubblica). - Salva la vigilanza  tecnico-sanitaria
spettante  all'unita'  sanitaria  locale  competente  per territorio,
nulla e' innovato alle disposizioni vigenti per  quanto  concerne  il
regime  giuridico-amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici
civilmente  riconosciuti  che  esercitano  l'assistenza  ospedaliera,
nonche'  degli  ospedali  di  cui  all'art. 1 della legge 26 novembre
1973, n. 817.
   Salva  la   vigilanza   tecnico-sanitaria   spettante   all'unita'
sanitaria  locale  competente  per territorio, nulla e' innovato alla
disciplina vigente per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova.
Con legge dello Stato, entro il 31  dicembre  1979,  si  provvede  al
nuovo   ordinamento   dell'Ordine  mauriziano,  ai  sensi  della  XIV
Disposizione  transitoria  e  finale   della   Costituzione   ed   in
conformita',  sentite  le  regioni  interessate,  per  quanto attiene
all'assistenza ospedaliera, ai principi di cui alla presente legge.
   I rapporti delle unita' sanitarie locali competenti per territorio
con gli istituti, enti ed ospedali di cui al primo comma che  abbiano
ottenuto  la classificazione ai sensi della legge 2 febbraio 1968, n.
132, nonche' con l'ospedale Galliera  di  Genova  e  con  il  Sovrano
Ordine militare di Malta, sono regolati da apposite convenzioni.
   Le  convenzioni di cui al terzo comma del presente articolo devono
essere stipulate in conformita' a schemi tipo approvati dal Consiglio
dei ministri, su proposta del  Ministro  della  sanita',  sentito  il
Consiglio sanitario nazionale.
   Le  regioni,  nell'assicurare la dotazione finanziaria alle unita'
sanitarie locali, devono tener conto  delle  convenzioni  di  cui  al
presente articolo".
   (x)  Il testo dell'art. 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989,
n. 48 (proroga di termini previsti da disposizioni  legislative),  e'
il  seguente:  "1.  Sono  prorogati  al  31  dicembre  1989 i termini
indicati nell'art. 1, comma 1-bis, lettera  a),  e  nell'art.  9  del
decreto-legge   20   novembre   1987,   n.   474,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  21  gennaio  1988,  n.  12,  concernenti,
rispettivamente,   l'attuazione  degli  strumenti  urbanistici  e  le
modalita'  di  attuazione  della ricostruzione nei comuni colpiti dal
terremoto nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia.  Nei  medesimi
comuni l'agevolazione agli effetti della imposta sul valore aggiunto,
prevista  dall'art.  5  del  decreto-legge  5  dicembre 1980, n. 799,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n.  875,
e'  prorogata fino al 31 dicembre 1989, limitatamente alle lettere c)
ed f) del primo comma dello stesso art. 5".
   Le agevolazioni agli effetti dell'IVA previste da tale comma  sono
state prorogate al 31 dicembre 1992 dall'art. 3, comma 8, del D.L. 27
aprile  1990,  n.  90,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26
giugno 1990, n.  165;  ulteriore  proroga  e'  stata  prevista  prima
dall'art.  36,  comma 10, del D.L. 2 marzo 1993, n. 47, poi dall'art.
36, comma 13, del D.L. 28 aprile 1993,  n.  131,  non  convertiti  in
legge  per  decorrenza dei termini costituzionali, i cui effetti sono
stati sanati dall'art. 1, comma 2, della  legge  di  conversione  del
decreto qui pubblicato (si veda in appendice).
   (y)  Il  testo  dell'art.  5,  primo comma, lettera c), del D.L. 5
dicembre 1980, n. 799 (ulteriori interventi urgenti in  favore  delle
popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980), convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, e' il seguente:
   "Fino  alla data del 31 dicembre 1981, fermi restando gli obblighi
di fatturazione e di registrazione, non sono considerate cessioni  di
beni  e  prestazioni di servizi, agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto;
    a)-b) (omissis);
    c) le cessioni di beni e le prestazioni  di  servizi,  effettuate
anche   in   dipendenza   di  contratti  di  appalto,  relative  alla
ricostruzione o alla ripartizione di fabbricati  ancorche'  destinati
ad  uso  diverso  dalla  abitazione,  e  di attrezzature, distrutti o
danneggiati, per effetto  degli  eventi  sismici  verificatisi  nelle
regioni  indicate  nella  precedente  lettera a). La distruzione o il
danneggiamento deve risultare da attestazione rilasciata  dal  comune
in  cui si trovano i fabbricati o le attrezzature oppure dall'ufficio
del genio civile  o  dall'ufficio  tecnico  erariale  competenti  per
territorio".
   (w)  Il  D.Lgs.  3  aprile  1993,  n. 96, reca: "Trasferimento dei
soppressi  Dipartimento   per   gli   interventi   straordinari   nel
Mezzogiorno   e   Agenzia   per  la  promozione  dello  sviluppo  del
Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della legge 19 dicembre  1992,
n. 488".
   (z)  Il  testo  dell'art.  2, comma 1, del D.L. 29 maggio 1989, n.
202, (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore  aggiunto
e  di  agevolazioni  tributarie per la zone settentrionali colpite da
eccezionali avversita' atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto  del
1987,  nonche'  in materia di imposta di consumo sul gas metano usato
come conbustibile), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
luglio  1989,  n.  263,  e'  il  seguente:  "1. Fino alla data del 31
dicembre 1992 continuano ad applicarsi le disposizioni  dell'art.  11
del   decreto-legge  19  settembre  1987,  n.  384,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987,  n.  470  (v.  appresso,
n.d.r.),   salva,   ai   fini   dell'imposta   sul  valore  aggiunto,
l'apllicazione dell'aliquota del 4 per cento per  le  cessioni  e  le
prestazioni  previste  nelle medesime disposizioni. Al relativo onere
valutato in lire 33 miliardi in ragione d'anno, so  provvede  con  le
maggiori entrate derivanti dal presente decreto".
   (aa)  Il  testo  dell'art.  11 del D.L. 19 settembre 1987, n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n.  470,
recante:
   "Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della
Val  Formazza,  della  Val  Brembana,della Val Camonica e delle altre
zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle  eccezionali
avversita'  armosferiche  dei  mesi  di  luglio e agosto 1987", e' il
seguente:
   "Art. 11. - 1. Fino alla data del 30 settembre 1988 sono  soggette
all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento:
     a)  le  cessioni  di  fabbricati o porzioni di fabbricati, anche
destinati ad uso  diverso  di  abitazione,  nonche'  le  cessioni  di
terreni edificabili siti nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1,
comma 1;
     b)  le  cessioni  di  beni  e  le  prestazioni di servizi, anche
professionali, relative alla  ricostruzione  o  alla  riparazione  di
fabbricati,  ancorche'  destinati  ad uso diverso di abitazione, e di
attrezzature distrutte o danneggiate, siti nei comuni indicati  nella
lettera  a).  La  distruzione  o  il danneggiamento deve risultare da
attestazione  in  carta  libera  del  comune  in  cui  si  trovano  i
fabbricati  o  le  attrezzature  oppure dei capi degli uffici tecnici
erariali competenti per territorio;
     c) le cessioni di beni e le prestazioni  di  servizi  effettuate
per  il  ripristino  e  la  ricostruzione delle scorte vive e morte a
favore delle aziende agricole ammesse ai  contributi  previsti  dalle
leggi  statali  e  regionali  riguardanti  provvidenze in conseguenza
degli eventi calamitosi verificatisi nei comuni di cui  alla  lettera
a);
     d)  le  cessioni  di  beni  e  le  prestazioni di servizi, anche
professionali, comunque effettuate  in  relazione  alla  riparazione,
costruzione   o  ricostruzione  di  opere  pubbliche  o  di  pubblica
utilita',  nonche'  in  relazione  all'attivita'  di  demolizione   e
sgombero delle macerie.
   2.  Sono  soggetti  all'imposta di registro nella misura del 2 per
cento e alle imposte fisse ipotecarie e catastali i trasferimenti dei
beni di cui al comma 1.
   3.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  alle
cessioni e prestazioni di cui al comma 1 effettuate nei confronti dei
soggetti  danneggiati  dagli  eventi  calamitosi,  risultanti tali da
attestazione rilasciata dal comune competente, nonche' nei  confronti
del  Ministro  per  il coordinamento della protezione civile, di enti
pubblici, di enti di assistenza e beneficenza e  di  associazioni  di
categoria  che destinano i beni e servizi medesimi ai danneggiati. La
destinazione deve risultare da certificazioni del comune.
   4. Fino alla data del 30 settembre 1988 sono soggette  all'I.V.A.,
con  l'aliquota  del 2 per cento, le importazioni di beni di cui alle
lettere b), c) e  d)  del  comma  1,  effettuate  nei  confronti  dei
soggetti  danneggiati  di  cui  al  comma  3  ed  alle condizioni ivi
previste.
   5. Le imposte suppletive e complementari, accertate e  non  pagate
alla  data  di entrata in vigore del presente decreto e quelle ancora
di accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di  proprieta'  o
di  altro  diritto reale su immobili, effettuati in data anteriore al
luglio  1987  a titolo gratuito o oneroso, per atto tra vivi o mortis
causa, non sono dovute se il  bene  cui  l'imposta  si  riferisce  e'
rimasto  distrutto  o e' stato demolito per effetto delle eccezionali
avversita' atmosferiche del luglio e agosto 1987 che hanno colpito il
territorio dei comuni indicati nell'art. 1, comma 1.
   6. In caso di distruzione o di demolizione parziale le imposte  di
cui  al  comma 5 sono sovute in misura percentuale limitatamente alla
parte di immobile ancora utilizzabile.
   7. Le successioni dei deceduti a causa delle  predette  avversita'
sono   esenti   dalle  imposte  di  successione,  di  trascrizione  e
catastale, nonche' da ogni altra tassa o diritto.
   8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano in materia di
imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui  al
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e
successive modificazioni, limitatamente  ai  trasferimenti  a  titolo
gratuito per atto tra vivi o per causa di morte.
   9. Per conseguire le agevolazioni tributarie previste nel presente
articolo  deve  essere  prodotta  dichiarazione  rilasciata  in carta
semplice dalle competenti amministrazioni comunali.
   10. le domande, gli atti, i provvedimenti,  i  contratti  comunque
relativi    all'attuazione   del   presente   decreto   e   qualsiasi
documentazione diretta a conseguire  i  benefici  sono  esenti  dalle
imposte di bollo, dalle tasse di concessione governativa, dalle tasse
ipotecarie  di  cui all'articolo 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165
nonche' dai tributi speciali  di  cui  alla  tabella  A  allegata  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.
   11.  E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli
di credito".
   (bb) Il testo dell'art. 5, comma 4, del D.L. 14 marzo 1980, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio  1988,  n.  154,
recante:  "Norme in materia tributaria nonche' per la semplificazione
delle procedure di accatastamento degli immobili  urbani",  soppresso
dal  presente  articolo,  era  il  seguente:  "4.  Tra le prestazioni
previste dal n. 19 dell'art. 10  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633 (v. precedente nota (a), n.d.r.),
rese da societa' di mutuo soccorso,  devono  intendersi  comprese  le
prestazioni  rese dalle cooperative e loro consorzi, sia direttamente
che in esecuzione di appalti convenzioni e contratti  in  genere,  di
assistenza domiciliare, in comunita' e simili in favore degli anziani
ed  inabili adulti, degli handicappati psico-fisici, dei minori anche
coinvolti in situazione di disadattamento e di devianza".
   (cc) Si riporta il testo del comma 12-bis dell'art.  10  del  D.L.
18  gennaio  1993,  n.  8, (Diposizioni urgenti in materia di finanza
derivata e di contabilita' pubblica), convertito, con  modificazioni,
dalla  legge 19 marzo 1993, n. 68, cosi' come modificato dal presente
articolo:  "12-bis.  Il   trasporto   degli   alunni   della   scuola
dell'obbligo e della scuola materna e' considerato trasporto pubblico
urbano  di  persone,  ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
   Resta fermo il trattamento fiscale gia'  applicato  e  non  si  fa
luogo  a  rimborsi  di  imposte  gia'  pagate,  ne'  e' consentita la
variazione di cui  all'art.  26  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni".