Art. 36 
                               Fusioni 
 
  1. La Banca d'Italia  autorizza,  nell'interesse  dei  creditori  e
qualora sussistano ragioni  di  stabilita',  fusioni  tra  banche  di
credito cooperativo e banche  di  diversa  natura  da  cui  risultino
banche popolari o banche costituite in forma di societa' per azioni. 
  2. Le deliberazioni assembleari sono  assunte  con  le  maggioranze
previste dagli statuti per le modificazioni  statutarie;  quando,  in
relazione all'oggetto  delle  modificazioni,  gli  statuti  prevedano
maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata.  E'  fatto
salvo il diritto di recesso dei soci. 
  3. Si applica l'art. 57, commi 2, 3 e 4.