Art. 36.
  1. L'articolo 72 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 72 (Norma transitoria). - 1. Salvo che per le materie di  cui
all'articolo  2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n.
421, gli accordi sindacali recepiti in decreti del  Presidente  della
Repubblica  in  base  alla  legge  29  marzo  1983, n. 93, e le norme
generali e speciali  del  pubblico  impiego,  vigenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e non abrogate, costituiscono,
limitatamente  agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di
cui all'art. 2, comma  2.  Tali  disposizioni  sono  inapplicabili  a
seguito  della stipulazione dei contratti collettivi disciplinati dal
presente decreto in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi
contemplati. Le disposizioni vigenti cessano in ogni caso di produrre
effetti dal momento  della  sottoscrizione,  per  ciascun  ambito  di
riferimento,  del  secondo contratto collettivo previsto dal presente
decreto.
   2.  Fino  all'adozione  di  una  diversa  disciplina  contrattuale
secondo  quanto  previsto  dal  comma  1  in  materia di infrazioni e
sanzioni  disciplinari,  per  quanto  non  espressamente   modificato
dall'articolo 59, continuano ad applicarsi le disposizioni dei capi I
e  II  del  titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, nonche' le norme che regolano  le  corrispondenti
materie  nelle  amministrazioni  pubbliche in cui tale decreto non si
applica.
   3.  Contestualmente  alla  sottoscrizione  dei   primi   contratti
collettivi  stipulati  ai  sensi  del  titolo  III,  sono abrogate le
disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento
economico,  nonche'  le  disposizioni   che   prevedono   trattamenti
economici  accessori  comunque  denominati  a  favore  di  dipendenti
pubblici. I contratti collettivi fanno comunque salvi  i  trattamenti
economici  fondamentali  ed  accessori  in  godimento  aventi  natura
retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalita'  per
ciascuna amministrazione o ente.
   4.  In  attesa  di  una  nuova regolamentazione contrattuale della
materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,
la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto.
   5. Resta ferma, per quanto non modificato dal presente decreto, la
disciplina dell'accordo  sindacale  riguardante  tutto  il  personale
delle  istituzioni  e  degli  enti di ricerca e sperimentazione, reso
esecutivo con decreto del Presidente  della  Repubblica  12  febbraio
1991, n. 171, fino alla sottoscrizione del primo contratto collettivo
previsto dal titolo III nell'ambito di riferimento di esso".
 
          Note all'art. 36:
            -  Per  i riferimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera
          c), della legge n. 421/1992, vedi nota all'art. 2
             La legge n. 93/1983 e'  la  legge  quadro  sul  pubblico
          impiego.
             -  Le  disposizioni di cui ai capi I e II del titolo VII
          del D.P.R.   n.  3/1957  (Testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato),
          concernono le infrazioni e sanzioni disciplinari nonche' la
          sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna
          penale.
             -  Il  D.P.R. n. 171/1991 reca: "Recepimento delle norme
          risultanti dalla disciplina prevista  dall'accordo  per  il
          triennio   1988/1990   concernente   il   personale   delle
          istituzioni e degli enti di ricerca  e  sperimentazione  di
          cui all'articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n.  168".