Articolo 36 Tenuto conto del particolare pericolo dei passaggi a livello, le Parti contraenti s'impegnano: a) a fare installare prima di tutti i passaggi a livello uno dei segnali di pericolo che rechi uno dei simboli A,26 oppure A,27; tuttavia, nessun segnale puo' essere posto: i) nei casi speciali che possono presentarsi nei centri abitati; ii) sulle strade di campagna e sui sentieri dove la circolazione dei veicoli a motore e' eccezionale; b) a far installare a tutti i passaggi a livello delle barriere o semibarriere oppure una segnalazione che indichi l'approssimarsi dei treni, salvo se gli utenti della strada possano vedere la linea ferroviaria da una parte e dall'altra di detto passaggio, in modo tale che, tenuto conto soprattutto della velocita' massima dei treni, un conducente di veicoli stradali che si avvicini alla linea ferroviaria, da una parte o dall'altra, abbia il tempo di fermarsi prima di inoltrarsi sul passaggio a livello se il treno e' visibile ed in modo tale anche che gli utenti della strada che si trovano gia' impegnati sul passaggio nel momento in cui il treno appare abbiano il tempo di compiere la traversata; tuttavia, le Parti contraenti potranno derogare dalle disposizioni del presente alinea nei passaggi a livello dove la velocita' dei treni e' relativamente lenta oppure dove la circolazione stradale dei veicoli a motore e' scarsa; c) a far installare una delle segnalazioni, per segnalare l'approssimarsi dei treni, previste al paragrafo 1 dell'Articolo 33 della presente Convenzione a tutti i passaggi a livello muniti di barriere o semibarriere la cui manovra e' comandata da una cabina da cui esse non sono visibili; d) a far installare una delle segnalazioni per segnalare l'approssimarsi dei treni previste al paragrafo 1 dell'Articolo 33 della presente Convenzione, a tutti i passaggi a livello muniti di barriere o di semibarriere la cui manovra e' comandata automaticamente dall'approssimarsi dei treni; e) per migliorare la visibilita' delle barriere e delle semibarriere, a far installare dei materiali o dispositivi rifrangenti ed eventualmente ad illuminarli durante la notte; inoltre, sulle strade dove la circolazione stradale e' piu' importante durante la notte, a far installare materiali o dispositivi rifangenti ed, eventualmente, ad illuminare durante la notte i segnali di pericolo posti prima del passaggio a livello; f) per quanto possibile, in prossimita' dei passaggi a livello muniti di barriere o semibarriere, a far apporre al centro della carreggiata una striscia longitudinale che vieti ai veicoli che si avvicinano al passaggio a livello di invadere la meta' della carreggiata opposta al senso di marcia, oppure di installare delle isole di traffico che separino i due sensi di marcia. 2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi previsti alla penultima frase del paragrafo 2 dell'articolo 35 della presente Convenzione.