Articolo 36 Numero di immatricolazione 1. Ogni autoveicolo in circolazione internazionale deve recare nella Parte anteriore e su quella posteriore il proprio numero d'immatricolazione; tuttavia, i motocicli sono tenuti a portare tale numero solo sulla parte posteriore. 2. Ogni rimorchio immatricolato deve, in circolazione internazionale, recare sulla parte posteriore il proprio numero di immatricolazione. Nel caso di un autoveicolo trainante uno o piu' rimorchi, il rimorchio unico o l'ultimo rimorchio, se non e' immatricolato, deve recare il numero di immatricolazione del veicolo trattore. 3. La composizione e le modalita' di apposizione del numero di immatricolazione previsto al presente articolo debbono essere conformi alle disposizioni dell'allegato 2 della presente Convenzione.