Art. 36
      (Concessioni di stoccaggio in giacimenti gia' coltivati)
   1.  Nelle  zone  delimitate  nella  tabella  A  ed annessa cartina
allegate  alla  legge  n.136  del  1953,  non riattribuite all'ENI in
permesso  o  in concessione, gli enti interessati possono presentare,
qualora  ne  ricorrano  le  condizioni,  domanda  di  concessione  di
stoccaggio  ai sensi della legge 26 aprile 1974, n.170, relativamente
a giacimenti per i quali si e' conclusa la fase di coltivazione.
   2.  La  concessione  di  stoccaggio  e'  accordata  in  base  alle
disposizioni  della  legge  26 aprile 1974, n.170 e del disciplinare-
tipo vigente in materia, in quanto applicabili.