Art. 36 (Concessioni di stoccaggio in giacimenti gia' coltivati) 1. Nelle zone delimitate nella tabella A ed annessa cartina allegate alla legge n.136 del 1953, non riattribuite all'ENI in permesso o in concessione, gli enti interessati possono presentare, qualora ne ricorrano le condizioni, domanda di concessione di stoccaggio ai sensi della legge 26 aprile 1974, n.170, relativamente a giacimenti per i quali si e' conclusa la fase di coltivazione. 2. La concessione di stoccaggio e' accordata in base alle disposizioni della legge 26 aprile 1974, n.170 e del disciplinare- tipo vigente in materia, in quanto applicabili.