Art. 36.
               Determinazione del prezzo dei farmaci e
                  spese per assistenza farmaceutica
              Interpretazione della norma sul regime di
               sorveglianza dei prezzi per medicinali
  1. La disposizione di cui all'articolo  8, comma 12, della legge 24
dicembre 1993,  n. 537, secondo la  quale, a decorrere dal  1 gennaio
1994, i prezzi delle specialita'  medicinali, esclusi i medicinali da
banco, sono sottoposti al regime di sorveglianza secondo le modalita'
indicate  dal  CIPE  e  non  possono superare  la  media  dei  prezzi
risultanti  per prodotti  similari e  inerenti al  medesimo principio
attivo nell'ambito  della Comunita'  europea, deve essere  intesa nel
senso che  e' rimesso al  CIPE stabilire  anche quali e  quanti Paesi
della  Comunita'  prendere  a   riferimento  per  il  confronto,  con
applicazione dei  tassi di  conversione fra  le valute,  basati sulla
parita' dei  poteri d'acquisto,  come determinati dallo  stesso CIPE.
                   Validita' dei precedenti prezzi
  2. Dalla data  del 1 settembre 1994 fino all'entrata  in vigore del
metodo di calcolo del prezzo medio  europeo come previsto dai commi 3
e 4, restano validi i prezzi applicati secondo i criteri indicati per
la determinazione  del prezzo  medio europeo dalle  deliberazioni del
CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994, 3 agosto 1994 e
22 novembre 1994.
                       Nuovo metodo di calcolo
  3. A  decorrere dal 1 luglio  1998, ai fini del  calcolo del prezzo
medio  dei  medicinali  si  applicano i  tassi  di  cambio  ufficiali
relativi  a tutti  i Paesi  dell'Unione europea  in vigore  nel primo
giorno non festivo del quadrimestre precedente quello in cui si opera
il calcolo.
                     Criteri deliberati dal CIPE
  4.  Entro sessanta  giorni dalla  data di  entrata in  vigore della
presente  legge,   con  deliberazione  del  CIPE   si  provvede  alla
definizione dei criteri per il calcolo del prezzo medio europeo sulla
base  di quanto  previsto  dal comma  3 e  delle  medie ponderate  in
funzione  dei consumi  di  medicinali in  tutti  i Paesi  dell'Unione
europea per i  quali siano disponibili i  dati di commercializzazione
dei  prodotti.  La  deliberazione suddetta  deve  comunque  prevedere
l'inapplicabilita'  del  metodo  ai   medicinali  che  non  siano  in
commercio in almeno quattro Paesi, due dei quali con regime di prezzi
amministrati.
                     Attuazione dell'adeguamento
  5. Per  i medicinali  gia' in  commercio, l'adeguamento  del prezzo
alla  media europea  calcolata secondo  il  disposto del  comma 4  ha
effetto immediato  qualora la  media risulti  inferiore al  prezzo in
vigore; in  caso contrario l'adeguamento  e' attuato in sei  fasi con
cadenza annuale di eguale importo.
                             Decorrenza
  6.  A decorrere  dalla data  di  entrata in  vigore della  presente
legge, non si  applicano gli adeguamenti alla  media comunitaria gia'
previsti dall'articolo 8, comma 12,  della legge 24 dicembre 1993, n.
537.
                  Prezzi di particolari specialita'
  7. Il prezzo delle specialita' medicinali a base di principi attivi
per i quali e' scaduta la tutela brevettuale e' pari all'80 per cento
del  prezzo calcolato  secondo i  criteri stabiliti  dal CIPE  per le
specialita'  medicinali. Per  le  specialita' medicinali  autorizzate
successivamente alla data di entrata  in vigore della presente legge,
il  disposto del  primo periodo  del  presente comma  si applica  con
effetto  immediato, mentre  per  le specialita'  gia' autorizzate  la
riduzione del 20  per cento dei prezzi attuali si  applica in quattro
anni, a decorrere  dal 1 luglio 1998, per scaglioni  di pari importo.
Le disposizioni del presente comma  non si applicano alle specialita'
medicinali che hanno  goduto della tutela brevettuale e  a quelle che
hanno usufruito della relativa licenza.
                      Classi di rimborsabilita'
  8.  I medicinali  con prezzo  conforme alla  disciplina del  prezzo
medio  europeo prevista  dal presente  articolo sono  collocati nelle
classi  di rimborsabilita'  applicate  alle corrispondenti  categorie
terapeutiche omogenee.
                 Percentuali di riduzione dei prezzi
  9. La  percentuale di riduzione  del prezzo prevista dal  comma 130
dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito
dal   decreto-legge  20   giugno  1996,   n.  323,   convertito,  con
modificazioni,  dalla legge  8 agosto  1996,  n. 425,  ai fini  della
classificazione del  generico nelle  classi dei medicinali  erogati a
carico del Servizio sanitario  nazionale, deve intendersi riferita al
prezzo  della corrispondente  specialita'  medicinale  che ha  goduto
della  tutela brevettuale  o delle  specialita' medicinali  che hanno
usufruito della relativa licenza.
                               Deroghe
  10. In deroga alla disciplina del prezzo medio europeo prevista dal
presente articolo,  le disposizioni  sulla contrattazione  dei prezzi
recate dall'articolo  1, comma 41,  della legge 23 dicembre  1996, n.
662, sono estese, in via sperimentale, per due anni, alle specialita'
medicinali  autorizzate  in  Italia  secondo  il  sistema  del  mutuo
riconoscimento, fatta eccezione  per la previsione di  cui al secondo
periodo del richiamato comma 41, la cui applicazione alle specialita'
medicinali  predette e'  differita  al 1  gennaio  1999; gli  accordi
conseguentemente  stipulati  entro il  31  dicembre  1999 restano  in
vigore  fino alla  data prevista  nelle clausole  contrattuali, fatta
salva diversa  disciplina legislativa.  Ai medicinali innovativi  e a
quelli autorizzati con il  sistema del mutuo riconoscimento, soggetti
alle previsioni del  richiamato articolo 1, comma 41,  della legge n.
662 del  1996, non si applica  il disposto dell'articolo 1,  comma 2,
dei   decreto-legge  20   giugno  1996,   n.  323,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8  agosto   1996,  n.  425.
                     Misure di razionalizzazione
  11.  Il Ministro  della sanita'  adotta misure  atte a  favorire la
produzione  e l'uso  di farmaci  generici, ad  assicurare un'adeguata
informazione  del   pubblico  sui  medicinali   attraverso  strumenti
ulteriori  rispetto  al foglio  illustrativo  e  a rendere  effettiva
l'introduzione di  confezioni di specialita' medicinali  e di farmaci
generici che,  per dosaggio  e quantitativo complessivo  di principio
attivo, risultino ottimali in  rapporto al ciclo terapeutico.
                       Aumenti ingiustificati
  12. Il Ministro della sanita'  adotta iniziative dirette a impedire
aumenti non  giustificati dei  prezzi dei medicinali  collocati nella
classe c) prevista dall'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993,  n.  537.  Gli  eventuali aumenti  dei  prezzi  dei  medicinali
predetti sono ammessi esclusivamente  a decorrere dalla comunicazione
degli stessi  al Ministero della  sanita' e  al CIPE e  con frequenza
annuale.
                Deducibilita' di spese per congressi
  13. Nell'articolo 19,  comma 14, della legge 11 marzo  1988, n. 67,
come modificato dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 539, dopo  la parola: "deducibili" sono inserite le
seguenti:  "  nella misura  dell'80  per  cento". La  pubblicita'  di
medicinali comunque effettuata dalle  aziende farmaceutiche, ai sensi
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, attraverso convegni
e  congressi, e'  soggetta al  disposto dell'articolo  19, comma  14,
della legge 11  marzo 1988, n. 67, come modificato  dal primo periodo
del  presente  comma. La  deducibilita'  della  spesa e'  subordinata
all'ottenimento   da    parte   delle   aziende    della   prescritta
autorizzazione  ministeriale   alla  partecipazione  al   convegno  o
congresso in  forma espressa, ovvero  per decorrenza dei  termini nei
casi  in cui  la legge  preveda la  procedura del "silenzio-assenso".
         Campagna di informazione e di educazione sanitaria
  14.  Per iniziative  di  farmacovigilanza e  di informazione  degli
operatori  sanitari sulle  proprieta', sull'impiego  e sugli  effetti
indesiderati dei  medicinali, nonche'  per le campagne  di educazione
sanitaria nella stessa materia, e' autorizzata, a decorrere dall'anno
1999, la  spesa di  lire 100  miliardi. Tale  importo e'  iscritto ad
apposita unita'  previsionale di base  dello stato di  previsione del
Ministero della  sanita' ed e' utilizzato,  per una quota pari  al 50
per cento, dalle regioni e  dalle province autonome, che si avvalgono
a tal fine  delle aziende unita' sanitarie locali, e  per il restante
50 per  cento direttamente  dal Dipartimento  per la  valutazione dei
medicinali  e la  farmacovigilanza  del Ministero  della sanita'.  Al
conseguente onere  si provvede  con le  entrate di  cui al  comma 13.
                 Onere per l'assistenza farmaceutica
  15.  L'onere   a  carico  del  Servizio   sanitario  nazionale  per
l'assistenza farmaceutica e' determinato  in lire 11.091 miliardi per
l'anno 1998, 200  dei quali destinati, in parti eguali,  a far fronte
ai maggiori costi derivanti  dall'introduzione dei farmaci innovativi
e di  farmaci per  la prevenzione ed  il trattamento  dell'AIDS, lire
11.451 miliardi  per l'anno  1999 e lire  11.811 miliardi  per l'anno
2000,  salvo diversa  determinazione adottata,  per gli  anni 1999  e
2000, con apposita disposizione della legge finanziaria a ciascuno di
essi  relativa. L'onere  predetto puo'  registrare un  incremento non
superiore  al 10  per  cento, fermo  restando  il mantenimento  delle
occorrenze finanziarie  delle regioni  nei limiti  degli stanziamenti
complessivi  previsti  per i  medesimi  anni.
              Procedure in  caso  di eccedenze di spesa
  16. Nel  caso che  la spesa  per l'assistenza  farmaceutica ecceda,
secondo  proiezioni   da  effettuare  trimestralmente,   gli  importi
previsti  dal comma  15, il  Ministro della  sanita', avvalendosi  di
un'apposita commissione da istituire con proprio decreto, che includa
una  rappresentanza delle  aziende del  settore, ivi  comprese quelle
della distribuzione  intermedia e  finale, e della  Commissione unica
del  farmaco, valuta  l'entita' delle  eccedenze per  ciascuna classe
terapeutica  omogenea  e  identifica le  misure  necessarie.  Qualora
comunque, alla  fine dell'anno,  si registri  una spesa  superiore ai
limiti previsti dal comma 15, le imprese titolari dell'autorizzazione
al commercio,  le imprese distributrici  e le farmacie sono  tenute a
versare al Servizio sanitario nazionale  un contributo pari al 60 per
cento dell'eccedenza. La suddivisione dell'onere tra le tre categorie
predette avviene  sulla base delle  quote di spettanza sui  prezzi di
cessione  dei medicinali  tenendo conto  dei margini  effettivi delle
farmacie  quali  risultano  dall'applicazione   dei  commi  40  e  41
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
      Definizione dei procedimenti che autorizzano il commercio
                            di medicinali
  17.  Al  fine  di  consentire al  competente  Dipartimento  per  la
valutazione dei  medicinali e la farmacovigilanza  di definire, entro
due anni,  tutti i  procedimenti relativi  alle domande  arretrate di
autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali, il Ministro
della  sanita'  e'  autorizzato   ad  avvalersi,  mediante  incarichi
temporanei  e revocabili,  entro il  limite complessivo  di cinquanta
unita',  di  medici,  chimici, farmacisti,  economisti,  informatici,
amministrativi e personale esecutivo,  non appartenenti alla pubblica
amministrazione.  Gli  incarichi  sono  conferiti,  previa  selezione
pubblica, con decreto ministeriale per un periodo non superiore a due
anni e  possono essere revocati  in qualsiasi momento per  ragioni di
servizio, ivi compresa l'opportunita'  di sostituire, entro lo stesso
biennio,  l'incaricato  con  persona di  altra  professionalita'.  La
misura dei compensi per gli  incarichi e' determinata con decreto del
Ministro della sanita',  di concerto con il Ministro  del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione   economica,  tenuto  conto  della
professionalita'  richiesta.  Gli  oneri per  il  conferimento  degli
incarichi non  possono eccedere  il valore di  lire 2,5  miliardi per
anno. Agli stessi  oneri si provvede mediante  utilizzazione di quota
parte degli introiti  delle tariffe per le  domande di autorizzazione
all'immissione in  commercio dei medicinali previsti  dall'articolo 5
del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.
 
          Nota all'art. 36, comma 1:
            -  Il  comma  12, dell'articolo 8 della legge 24 dicembre
          1993, n. 537 (Interventi correttivi di  finanza  pubblica),
          cosi' recita:
            "12.  A   decorrere dal  1 gennaio 1994,  i prezzi  delle
          specialita' medicinali, esclusi i    medicinali  da  banco,
          sono    sottoposti  a  regime  di  sorveglianza  secondo le
          modalita'  indicate dal CIPE e non  possono  superare    la
          media    dei   prezzi risultanti  per  prodotti similari  e
          inerenti  al     medesimo   principio   nell'ambito   della
          Comunita'  europea;  se   inferiori,   l'adeguamento   alla
          media    comunitaria    non    potra'  avvenire  in  misura
          superiore  al    20 per cento annuo della differenza.  Sono
          abrogate  le  disposizioni  che     attribuiscono  al   CIP
          competenze  in materia   di   fissazione   e  revisione del
          prezzo  delle  specialita' medicinali".
           Nota all'art. 36, comma 6:
            - Il  testo del comma 12,   dell'articolo 8  della  legge
          24  dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza
          pubblica) e' riportato in nota del comma 1.
           Nota all'art. 36, comma 9:
            - Il comma 130 dell'articolo 3 della  legge  28  dicembre
          1995,  n. 549 (Misure  di  razionalizzazione  della finanza
          pubblica),   nel   testo  sostituito    dall'art.  1    del
          decreto-legge    20 giugno   1996, n.  323, convertito, con
          modificazioni, nella legge  18 luglio 1996,  n. 382,  cosi'
          recita:
            "130.    Il  Ministero   della   sanita'   autorizza,  su
          domanda, l'immissione in commercio, quali    generici,  dei
          medicinali  cosi'  come definiti dall'art. 1,  comma 1, del
          D.Lgs. 29 maggio  1991, n. 178, a base di    uno  o    piu'
          principi    attivi, prodotti  industrialmente, non protetti
          da  brevetto o  dal certificato protettivo    complementare
          di  cui    alla   L. 19   ottobre   1991,   n. 349,   e  al
          regolamento CEE   n.   1768/1992   e  identificati    dalla
          denominazione   comune internazionale (DCI)  del  principio
          attivo  o,  in  mancanza   di  questa,  dalla denominazione
          scientifica  del   medicinale,   seguita   dal   nome   del
          titolare  dell'autorizzazione  all'immissione in commercio,
          che  siano  bioequivalenti  rispetto  a   una   specialita'
          medicinale  gia'  autorizzata  con la   stessa composizione
          qualiquantitativa in   principi  attivi,  la  stessa  forma
          farmaceutica  e le stesse  indicazioni terapeutiche. Non e'
          necessaria la presentazione di    studi  di  bioequivalenza
          qualora  la  domanda  di autorizzazione all'immissione   in
          commercio sia presentata dal  titolare   della  specialita'
          medicinale    di   cui e'  scaduto  il brevetto o da un suo
          licenziatario. La Commissione unica del farmaco esprime  le
          proprie  valutazioni   sulla domanda,  anche ai  fini della
          classificazione dei farmaci ai sensi   dell'art.  8,  comma
          10,  della L.   24   dicembre  1993, n.  537,  nel  termine
          di  novanta    giorni    dalla  presentazione della domanda
          stessa. Se  e' offerto a un prezzo almeno del 20 per  cento
          inferiore     a  quello  della  corrispondente  specialita'
          medicinale a base dello stesso principio attivo con  uguale
          dosaggio  e  via  di    somministrazione, gia' classificata
          nelle classi a) o  b) di cui  all'art. 8,  comma 10,  della
          L.  24 dicembre   1993, n.   537,  il  medicinale  generico
          ottiene  dalla   Commissione unica del  farmaco la medesima
          classificazione  di   detta  specialita'   medicinale.   Il
          Ministero    della  sanita'    adotta il   provvedimento di
          autorizzazione  all'immissione    in  commercio    entro  i
          trenta  giorni   successivi alla pronuncia  della  CUF.  Il
          nome  del  titolare  dell'autorizzazione all'immissione  in
          commercio  puo' essere omesso nella prescrizione del medico
          o,   ove si    tratti  di  medicinale    non  soggetto    a
          prescrizione  medica,    nella  richiesta   del   paziente;
          in    caso   di    mancata specificazione  del    nome  del
          titolare,   il      farmacista  puo'  consegnare  qualsiasi
          generico   corrispondente,  per  composizione,   a   quanto
          prescritto  o    richiesto.  Il   Ministero della   sanita'
          diffonde  fra i medici   e i   farmacisti,  a    mezzo  del
          Bollettino  d'Informazione  sui farmaci, la conoscenza  del
          contenuto  del  presente  comma    ed  attua  un   apposito
          programma  di  informazione  sull'uso dei farmaci generici;
          per la realizzazione di detto programma   sara'  utilizzata
          per  l'anno  1996 la somma di  lire cinquecento milioni sul
          capitolo   2046 del bilancio del  Ministero  della  sanita'
          alimentato  con le entrate derivanti dalle tariffe riscosse
          dal Ministero   della  sanita'    ai  sensi    del  decreto
          ministeriale 19, luglio 1993".
           Note all'art. 36, comma 10:
            -  Il  comma  41 dell'articolo 1  della legge 23 dicembre
          1996, n. 662 (Misure  di  razionalizzazione  della  finanza
          pubblica), cosi' recita:
            "41.   I    medicinali  sottoposti    alla  procedura  di
          autorizzazione di cui  al regolamento   (CEE) n.    2309/93
          del    Consiglio,  del   22 luglio 1993,   sono  ceduti dal
          titolare  dell'autorizzazione   ad un   prezzo  contrattato
          con  il  Ministero della  sanita', su conforme parere della
          Commissione unica  del farmaco,  secondo criteri  stabiliti
          dal  CIPE, entro   il   31   gennaio   1997.   Le quote  di
          spettanza,   per   aziende farmaceutiche,    grossisti    e
          farmacisti,  sul  prezzo  di vendita  al pubblico, al netto
          dell'IVA,  dei  medicinali  di  cui al presente comma, sono
          stabilite dal  CIPE in deroga al disposto del    comma  40,
          secondo   criteri  comunque  finalizzati    ad  una  minore
          incidenza    dei  margini  di  distribuzione    sul  prezzo
          finale.    In caso   di  mancato accordo,  il medicinale e'
          collocato nella classe  c) di cui all'articolo 8, comma 10,
          della legge 24 dicembre 1993, n. 537".
            - Il comma    2  dell'articolo  1  del  decreto-legge  20
          giugno   1996,  n.     323  (Disposizioni  urgenti  per  il
          risanamento  della  finanza  pubblica),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nel testo
          modificato in sede di conversione, cosi' recita:
            "2.  Il  termine  previsto  dall'articolo   3, comma 129,
          della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e'  differito  al  15
          luglio  1996.  A decorrere da tale data,  i farmaci a  base
          di un  medesimo principio attivo  per i quali e'   prevista
          uguale    via di   somministrazione e  che presentano forma
          farmaceutica  uguale    o  terapeuticamente     comparabile
          con  documentata  bioequivalenza,    anche se   con diversa
          concentrazione di principio attivo, collocati nelle  classi
          a)  e  b)  di  cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24
          dicembre    1993,  n.  537,  sono  a  carico  del  Servizio
          sanitario  nazionale    solo se posti in vendita  al prezzo
          per unita' posologica piu' basso fra quelli dei farmaci che
          presentano le caratteristiche predette,   in vigore al    1
          giugno  1996.  I medicinali venduti  ad un  prezzo maggiore
          sono classificati   dalla Commissione unica  del    farmaco
          nella    classe c) di   cui alla  citata disposizione della
          legge   n. 537 del   1993, eccettuato   il  caso  in    cui
          sussistano  particolari  motivi  sanitari  che,  a giudizio
          della stessa Commissione, giustificano  il     mantenimento
          del     medicinale   nella    classe  di appartenenza. Sono
          escluse dai   confronti le  confezioni  registrate  ma  non
          effettivamente in commercio alla data del 1 giugno 1996".
           Nota all'articolo 36, comma 12:
            -  Il  comma  10, dell'articolo 8 della legge 24 dicembre
          1993, n. 537 (Interventi correttivi di  finanza  pubblica),
          cosi' recita:
            "10.  Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del
          farmaco di cui all'articolo  7 del decreto  legislativo  30
          giugno  1993,    n.  266,  procede   alla riclassificazione
          delle specialita'  medicinali e   dei preparati    galenici
          di  cui  al   comma  9  del  presente  articolo, collocando
          i medesimi in una delle seguenti classi:
               a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;
            b) farmaci, diversi da quelli di  cui alla lettera a), di
          rilevante interesse terapeutico;
            c)  altri  farmaci privi   delle caratteristiche indicate
          alle lettere a) e b)".
           Note all'art. 36, comma 13:
            - Il  comma 14 dell'articolo  19 della legge    11  marzo
          1988,  n. 67 (Disposizioni per  la formazione  del bilancio
          annuale      e  pluriennale  dello    Stato),    nel  testo
          modificato  dall'articolo  12 del   decreto legislativo  30
          dicembre 1992, n 539, cosi' recita:
            "14.   Le   spese  sostenute  da aziende  produttrici  di
          medicinali  previsti  dal  comma   5   per   promuovere   e
          organizzare  congressi,  convegni  e   viaggi   ad     essi
          collegati,    sono    deducibili,      ai    fini     della
          determinazione    del reddito   di   impresa, quando  hanno
          finalita'     di  rilevante   interesse   scientifico   con
          esclusione di scopi pubblicitari in conformita'  ai criteri
          stabiliti     dal  Ministro  della    sanita'  con  proprio
          decreto".
            -  Il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  541
          (Attuazione  della  direttiva  92/28/CEE   concernente   la
          pubblicita'  dei  medicinali  per  uso umano),   e'   stato
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 11 gennaio 1993, n. 7.
           Note all'art. 36, comma 16:
            -  Il    comma 40   dell'art. 1  della legge 23  dicembre
          1996,  n. 662 (Misure di  razionalizzazione  della  finanza
          pubblica), cosi' recita:
            "40.  A decorrere  dall'anno 1997, le quote di  spettanza
          sul prezzo  di  vendita    al  pubblico  delle  specialita'
          medicinali  collocate  nelle  classi    a) e   b), di   cui
          all'articolo  8, comma  10, della  legge 24 dicembre  1993,
          n.  537, sono   fissaste per le  aziende farmaceutiche, per
          i grossisti  e per  i  farmacisti rispettivamente  al 66,65
          per cento, al 6,65 per cento e al 26,7 per cento sul prezzo
          di vendita al pubblico   al   netto'    dell'imposta    sul
          valore   aggiunto  (IVA).  Il Servizio sanitario nazionale,
          nel  procedere alla corresponsione alle farmacie di  quanto
          dovuto,    trattiene  a  titolo    di  sconto    una  quota
          sull'importo  al   lordo dei  ticket   e al netto  dell'IVA
          pari al 3,75 per cento per le specialita' medicinali il cui
          prezzo di vendita al   pubblico  e'    inferiore    a  lire
          50.000,    al 6  per  cento per  le specialita'  medicinali
          il cui  prezzo  di  vendita al  pubblico  e' compreso   tra
          lire    50.000   e lire   99.999,  al 9  per  cento per  le
          specialita'  medicinali  il cui   prezzo   di   vendita  al
          pubblico  e' compreso tra lire 100.000  e lire 199.999 e al
          12,5  per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo
          di  vendita  al  pubblico  e'  pari  o superiore   a   lire
          200.000.   Per     le   farmacie    rurali    che    godono
          dell'indennita'  di  residenza    ai  sensi dell'articolo 2
          della  legge  8  marzo  1968,  n.  221,   e      successive
          modificazioni,  restano  in  vigore le quote  di sconto  di
          cui all'articolo  2, comma  1,   della legge   28  dicembre
          1995,   n.    549.  Per  le  farmacie  con    un  fatturato
          complessivo annuo non superiore   a lire  500  milioni,  le
          percentuali  previste  dal  presente  comma sono ridotte in
          misura pari al 60 per cento".
            - Il testo   del comma 41 dell'art. 1  della    legge  23
          dicembre  1996, n.   662   (Misure   di   razionalizzazione
          della  finanza  pubblica)  e' riportato in  nota  al  comma
          10.
           Nota all'art. 36, comma 17:
            -    L'articolo 5   del decreto  legislativo 18  febbraio
          1997,  n. 44 (Attuazione  della direttiva  93/39/CEE,   che
          modifica le  direttive 65/65/CEE,  75/318/CEE e  75/319/CEE
          relative  ai medicinali),  cosi' recita:
            "Art.     5   -    1.   Per    l'esame  di    domande  di
          autorizzazione  all'immissione     in     commercio      di
          medicinali  e   per  le  domande  di modifica e  di rinnovo
          delle   autorizzazione rilasciate ai    sensi  del  decreto
          legislativo  29  maggio 1991,  n. 178, da ultimo modificato
          dal presente decreto,  sono    dovute  al  Ministero  della
          sanita'  tariffe di importo pari a un quinto  degli importi
          stabiliti dall'articolo 3 del Regolamento (CE)   n.  297/95
          del  Consiglio,  del    10  febbraio    1995,  e successivi
          aggiornamenti, calcolate  al  tasso  ufficiale di    cambio
          dell'ECU    del giorno  del versamento;  l'attestazione del
          versamento deve essere allegata alla domanda.
            2.   Sono   conforme le   tariffe   vigenti    dovute  al
          Minstero   della sanita'  per l'esame  di  domande relative
          a  medicinali diverse  da quelle previste al comma 1; dette
          tariffe sono aggiornate nel mese di gennaio di   ogni  anno
          sulla    base delle variazioni  dell'indice ISTAT sul costo
          della vita.
            3.  Le somme  derivanti dalle  tariffe di  cui al   comma
          1   vengono acquisite  al capo  XX -  capitolo  3629, dello
          stato di   previsione dell'Entrata  e  assoggettate    allo
          stesso  regime delle   tariffe di cui all'art. 5, comma 12,
          della legge 29 dicembre 1990, n. 407".