Art. 36. (a) (b)
                  (( Reclutamento del personale ))
((  1.  L'assunzione  nelle  amministrazioni  pubbliche  avviene  con
contratto individuale di lavoro:
  a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del  comma  3,
volte   all'accertamento   della   professionalita'   richiesta,  che
garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
  b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste  di  collocamento
ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i
quali  e'  richiesto  il  solo  requisito  della scuola dell'obbligo,
facendo  salvi  gli  eventuali  ulteriori  requisiti  per  specifiche
professionalita'.
 2.   Le  assunzioni  obbligatorie  da  parte  delle  amministrazioni
pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui  all'articolo
1 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (c), come integrato dall'articolo
19  della  legge  5 febbraio 1992, n. 104 (d), avvengono per chiamata
numerica degli iscritti nelle liste di collocamento  ai  sensi  della
vigente   normativa,   previa  verifica  della  compatibilita'  della
invalidita' con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite  e
per  i  figli  del  personale  delle  Forze  dell'ordine,  del  Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e  del  personale  della  Polizia
municipale,  deceduto  nell'espletamento  del servizio, nonche' delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata di  cui  alla
legge  13  agosto  1980,  n.  466  (e), tali assunzioni avvengono per
chiamata diretta nominativa.
  3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni  si
conformano ai seguenti principi:
  a)  adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di svolgimento
che  garantiscano  l'imparzialita'  e   assicurino   economicita'   e
celerita'  di espletamento, ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio
di  sistemi  automatizzati,  diretti  anche  a  realizzare  forme  di
preselezione;
  b)  adozione  di  meccanismi  oggettivi  e  trasparenti,  idonei  a
verificare il possesso dei  requisiti  attitudinali  e  professionali
richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
  c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori;
  d) decentramento delle procedure di reclutamento;
  e)  composizione  delle  commissioni  esclusivamente con esperti di
provata competenza nelle materie di concorso, scelti  tra  funzionari
delle  amministrazioni,  docenti  ed  estranei alle medesime, che non
siano    componenti     dell'organo     di     direzione     politica
dell'amministrazione,  che  non ricoprano cariche politiche e che non
siano rappresentanti sindacali o designati  dalle  confederazioni  ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
 4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento
sono  adottate  da  ciascuna  amministrazione o ente sulla base della
programmazione triennale del fabbisogno di  personale  deliberata  ai
sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (f).  Per
le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,
l'avvio delle procedure e' subordinato alla previa deliberazione  del
Consiglio  dei  ministri adottata ai sensi dell'articolo 39, comma 3,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
 5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello
Stato e nelle aziende  autonome  si  espletano  di  norma  a  livello
regionale.    Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o
di economicita', sono autorizzate dal Presidente  del  Consiglio  dei
ministri.  Per  gli  uffici  aventi sede regionale, compartimentale o
provinciale possono essere banditi  concorsi  unici  circoscrizionali
per l'accesso alle varie professionalita'.
 6.  Ai  fini  delle assunzioni di personale presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze
istituzionali in materia  di  difesa  e  sicurezza  dello  Stato,  di
polizia,  di  giustizia  ordinaria,  amministrativa,  contabile  e di
difesa in giudizio  dello  Stato,  si  applica  il  disposto  di  cui
all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 (g).
 7. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul
reclutamento  del  personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono
delle forme contrattuali flessibili di assunzione e  di  impiego  del
personale  previste  dal  codice civile e dalle leggi sui rapporti di
lavoro subordinato nell'impresa.  I  contratti  collettivi  nazionali
provvedono   a   disciplinare   la  materia  dei  contratti  a  tempo
determinato, dei  contratti  di  formazione  e  lavoro,  degli  altri
rapporti  formativi  e  della  fornitura  di  prestazioni  di  lavoro
temporaneo, in applicazione di quanto previsto dalla legge 18  aprile
1962,  n.  230 (h), dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n.
56 (i), dall'articolo 3 del decreto legge 30  ottobre  1984,  n.  726
(l),  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.
863, dall'articolo 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n.  299  (m),
convertito  con  modificazioni,  dalla  legge 19 luglio 1994, n. 451,
dalla legge 24 giugno 1997, n. 196 (n), nonche'  da  ogni  successiva
modificazione o integrazione della relativa disciplina.
 8.   In   ogni   caso,  la  violazione  di  disposizioni  imperative
riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori,  da  parte  delle
pubbliche  amministrazioni,  non  puo'  comportare la costituzione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato con  le  medesime  pubbliche
amministrazioni,  ferma  restando ogni responsabilita' e sanzione. Il
lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante
dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le  somme  pagate  a
tale  titolo  nei  confronti  dei  dirigenti responsabili, qualora la
violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. ))
  (a) Articolo sostituito dall'art. 22  del  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 80. Si riporta il testo dell'art. 36 sostituito:
  "Art.  36  (Assunzioni).  -  1.  L'assunzione  agli  impieghi nelle
amministrazioni pubbliche avviene:
   a) per concorso pubblico per esami,  per  titoli,  per  titoli  ed
esami,  per corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di
prove volte all'accertamento della professionalita' richiesta;
   b)  mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento
presenti negli uffici circoscrizionali del lavoro per le qualifiche e
profili per le quali e' richiesto  il  solo  requisito  della  scuola
dell'obbligo,   facendo   salvi  gli  eventuali  ulteriori  requisiti
prescritti per specifiche professionalita';
   c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite  liste
di collocamento formate dagli appartenenti alle categorie protette di
cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482.
  2.  Il  concorso  pubblico  deve  svolgersi  con  modalita'  che ne
garantiscano l'imparzialita', la tempestivita', l'economicita'  e  la
celerita' di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di
sistemi   automatizzati,   diretti   anche   a  realizzare  forme  di
preselezione,  ed   a   selezioni   decentrate   per   circoscrizioni
territoriali.
  3.  Con  le  medesime  procedure  e modalita' di cui ai commi 1 e 2
viene reclutato il personale a  tempo  parziale,  ferme  restando  le
disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri 17 marzo 1989, n. 117,  e  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127.
  4.  Salvo  quanto  stabilito dall'art. 7, comma 6, e' fatto divieto
alle amministrazioni pubbliche di costituire  rapporti  di  lavoro  a
tempo   determinato   per   prestazioni  superiori  a  tre  mesi.  La
disposizione  non  si  applica  al  personale  della  scuola,   delle
istituzioni   universitarie   e   degli   enti   di   ricerca   e  di
sperimentazione,    al    personale    militare    e     a     quello
dell'amministrazione  giudiziaria,  delle  Forze  di  polizia e delle
agenzie per l'impiego di cui all'art.  24  della  legge  28  febbraio
1987, n. 56, nonche' al personale civile necessario per la formazione
del  personale  militare,  per gli accertamenti sanitari della leva e
per le strutture sanitarie militari. Le assunzioni anche in forma  di
contratti  d'opera, effettuate in violazione del divieto, determinano
responsabilita' personali, patrimoniali e disciplinari  a  carico  di
chi le ha disposte e sono nulle di pieno diritto".
  (b)  Si  veda  l'art.  45, commi 11 e 12 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80.
  (c) La legge 2 aprile 1968,  n.  482,  reca:  "Disciplina  generale
delle  assunzioni  obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e
le aziende private.". Si riporta il testo del relativo art. 1:
  "Art. 1. (Soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria).    -
La  presente  legge disciplina la assunzione obbligatoria - presso le
aziende  private  e  le  amministrazioni  dello   Stato,   anche   ad
ordinamento  autonomo,  le  amministrazioni  regionali, provinciali e
comunali, le aziende di Stato e quelle  municipalizzate,  nonche'  le
amministrazioni  degli  enti  pubblici  in  genere  e  degli istituti
soggetti a vigilanza governativa - degli invalidi di guerra, militari
e civili, degli invalidi per servizio,  degli  invalidi  del  lavoro,
degli  invalidi  civili,  dei  ciechi,  dei sordomuti, degli orfani e
delle vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro,  degli
ex-tubercolotici e dei profughi.
  Non  si  applicano  le  disposizioni di cui alla presente legge nei
confronti di coloro che abbiano superato il 55 anno di eta',  nonche'
nei confronti di coloro che abbiano perduto ogni capacita' lavorativa
o  che,  per  la  natura  ed il grado della loro invalidita', possano
riuscire di danno alla salute e  alla  incolumita'  dei  compagni  di
lavoro o alla sicurezza degli impianti".
  (d)  La  legge  5  febbraio  1992,  n. 104, reca: "Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate.".  Si trascrive il testo del relativo art. 19:
  "Art.  19.  (Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio).
- 1. In attesa dell'entrata in  vigore  della  nuova  disciplina  del
collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile
1968,   n.   482,   e  successive  modificazioni,  devono  intendersi
applicabili anche a coloro che sono affetti da minoranza psichica,  i
quali  abbiano  una capacita' lavorativa che ne consente l'impiego in
mansioni  compatibili.    Ai  fini  dell'avviamento  al  lavoro,   la
valutazione  della  persona  handicappata tiene conto della capacita'
lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo della  minorazione
fisica  o  psichica.  La  capacita'  lavorativa  e'  accertata  dalle
commissioni di cui all'art. 4  della  presente  legge,  integrate  ai
sensi  dello  stesso  articolo  da  uno  specialista nelle discipline
neurologiche, psichiatriche o psicologiche".
  (e) La legge 13 agosto 1980, n. 466, reca: "Speciali elargizioni  a
favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del
dovere o azioni terroristiche.".
  (f)  La  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  reca: "Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica.". Per il testo  del  relativo
art. 39, si veda la nota (c) all'art. 6.
  (g)  La  legge  1 febbraio 1989, n. 53, reca: "Modifiche alle norme
sullo stato giuridico  e  sull'avanzamento  dei  vicebrigadieri,  dei
graduati  militari  di  truppa  dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza nonche' disposizioni relative  alla  Polizia
di  Stato,  al  Corpo  degli  agenti di custodia e al Corpo forestale
dello Stato.". Si trascrive il testo del relativo art. 26:
  "Art. 26. 1. Per l'accesso ai ruoli del personale della polizia  di
Stato  e  delle  altre  forze  di polizia indicate dall'art. 16 della
legge 1 aprile 1981, n. 121, e' richiesto il possesso delle  qualita'
morali  e  di  condotta  stabilite per l'ammissione ai concorsi della
magistratura ordinaria".
  (h) La  legge  18  aprile  1962,  n.  230,  reca:  "Disciplina  del
contratto di lavoro a tempo determinato.".
  (i)   La   legge   28   febbraio   1987,   n.   56,   reca:  "Norme
sull'organizzazione del mercato del lavoro.". Si trascrive  il  testo
del relativo art.  23:
  "Art.  23.  (Disposizioni  in materia di contratto a termine). - 1.
L'apposizione di un termine alla  durata  del  contratto  di  lavoro,
oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1962,
n.  230, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' all'art.
8-bis del decreto-legge 29  gennaio  1983,  n.  17,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, e' consentita nelle
ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati  con
i   sindacati   nazionali   o  locali  aderenti  alle  confederazioni
maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale.   I   contratti
collettivi  stabiliscono  il numero in percentuale dei lavoratori che
possono essere assunti con contratto di lavoro a termine rispetto  al
numero dei lavorati impegnati a tempo indeterminato.
  2.  I  lavoratori  che  abbiano  prestato  attivita' lavorativa con
contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dall'art. 8-bis,
decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  25  marzo  1983,  n.  79,  hanno  diritto di precedenza
nell'assunzione  presso la stessa azienda, con la medesima qualifica,
a condizione che manifestino la volonta' di esercitare  tale  diritto
entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
  3.  Nei  settori  del  turismo  e  dei pubblici esercizi e' ammessa
l'assunzione diretta  di  manodopera  per  l'esecuzione  di  speciali
servizi  di  durata  non  superiore  ad  un  giorno,  determinata dai
contratti collettivi stipulati con i  sindacati  locali  o  nazionali
aderenti  alle  confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale. Dell'avvenuta assunzione deve  essere  data  comunicazione
all'ufficio  di  collocamento  entro  il  primo  giorno  non  festivo
successivo.
  4. I lavoratori assunti con contratti a tempo  determinato  la  cui
durata   complessiva   non   superi  quattro  mesi  nell'anno  solare
conservano l'iscrizione e la posizione di graduatoria nella lista  di
collocamento".
  (l) Il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, reca: "Misure urgenti
a  sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali.". Si trascrive
il testo del relativo art. 3:
  "Art. 3. 1. I lavoratori di eta'  compresa  fra  i  quindici  ed  i
ventinove  anni possono essere assunti nominativamente, in attuazione
dei progetti di cui al comma 3, con contratto di formazione e  lavoro
non  superiore  a  ventiquattro  mesi  e  non rinnovabile, dagli enti
pubblici economici e dalle imprese e loro  consorzi  che  al  momento
della  richiesta  non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi
dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675,  ovvero  non  abbiano
proceduto  a  riduzione  di  personale  nei dodici mesi precedenti la
richiesta  stessa,   salvo   che   l'assunzione   non   avvenga   per
l'acquisizione  di  professionalita' diverse da quelle dei lavoratori
interessati alle predette sospensioni e riduzioni di personale.
  1-bis. Nelle aree indicate dall'art. 1 del testo unico delle  leggi
sugli  interventi  per  il  Mezzogiorno  approvato con D.P.R. 6 marzo
1978, n. 218, nonche' in quelle svantaggiate del Centro-Nord previste
dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, l'assunzione con  contratti  di
formazione e lavoro e' ammessa sino all'eta' di 32 anni.
  2.  Fra  i  lavori  assunti a norma del comma precedente, una quota
fino al cinque per cento deve essere riservata ai cittadini  emigrati
rimpatriati,  ove  in  possesso  dei  requisiti necessari. In caso di
carenza di predetto personale dichiarata dall'ufficio di collocamento
si procede ai sensi del comma 1.
  3.  I  tempi  e  le  modalita'  di  svolgimento  dell'attivita'  di
formazione  e  lavoro  sono  stabiliti  mediante progetti predisposti
dagli enti pubblici economici e  dalle  imprese  ed  approvati  dalla
commissione  regionale  per  l'impiego.  Nel  caso in cui la delibera
della commissione regionale per  l'impiego  non  sia  intevenuta  nel
termine  di  trenta  giorni  dalla  loro  presentazione,  provvede il
direttore  dell'ufficio  regionale  del  lavoro   e   della   massima
occupazione.  La  commissione  regionale  per  l'impiego, nell'ambito
delle direttive generali fissate dal  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale,  sentita  la commissione centrale per l'impiego,
delibera, in coerenza con le finalita' formative ed  occupazionali  e
con  le  caratteristiche dei diversi settori produttivi, in ordine ai
criteri di approvazione dei  progetti  ed  agli  eventuali  specifici
requisiti  che  gli  stessi  devono  avere,  tra  i quali puo' essere
previsto  il  rapporto tra organico aziendale e numero dei lavoratori
con contratti di formazione e lavoro. Nel  caso  in  cui  i  progetti
interessino piu' ambiti regionali i medesimi progetti sono sottoposti
all'approvazione  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
il quale, entro trenta  giorni,  delibera  sentito  il  parere  della
commissione    centrale    per    l'impiego.    Non   sono   soggetti
all'approvazione  i  progetti  conformi  alle  regolamentazioni   del
contratto  di  formazione  e  lavoro concordate tra le organizzazioni
sindacali nazionali dei datori di lavoro e  dei  lavoratori  aderenti
alle   confederazioni   maggiormente  rappresentative,  recepite  dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione
centrale per l'impiego.
  4. I progetti di cui al comma 3,  che  prevedono  la  richiesta  di
finanziamento  alle regioni, devono essere predisposti in conformita'
ai regolamenti comunitari. Essi possono essere finanziati  dal  fondo
di  rotazione  di  cui  all'art.  25 della legge 21 dicembre 1978, n.
845, secondo le modalita' di cui all'art. 27 della stessa legge.    A
tal fine le regioni ogni anno determinano la quota del limite massimo
di  spesa, di cui al secondo comma dell'art. 24 della legge predetta,
da  destinare  al  finanziamento  dei  progetti.   Hanno   precedenza
nell'accesso  ai  finanziamenti i progetti predisposti d'intesa con i
sindacati di cui al comma 3 del presente articolo.
  5. Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni
legislative che disciplinano i  rapporti  di  lavoro  subordinato  in
quanto  non  siano  derogate  dal  presente  decreto.  Il  periodo di
formazione e lavoro e' computato nell'anzianita' di servizio in  caso
di  trasformazione  del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a
tempo   indeterminato,   effettuata   durante   ovvero   al   termine
dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro.
  6. Per i lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro
la  quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e' dovuta in
misura fissa corrispondente a quella  prevista  per  gli  apprendisti
dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma
restando  la  contribuzione  a  carico  del  lavoratore  nelle misure
previste per la generalita' dei lavoratori.
   7. Al termine del rapporto  il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  ad
attestare  l'attivita' svolta ed i risultati formativi conseguiti dal
lavoratore,  dandone  comunicazione   all'ufficio   di   collocamento
territorialmente competente.
  8.   La   commissione   regionale  per  l'impiego  puo'  effettuare
controlli,   per   il   tramite    dell'ispettorato    del    lavoro,
sull'attuazione dei progetti di formazione e lavoro (Comma dichiarato
incostituzionale  dalla  Corte  costituzionale  con  sentenza  del 21
maggio 1987, n. 190, nella parte in cui non prevede che le competenti
strutture  regionali  possano  accertare  il  livello  di  formazione
acquisito dai lavoratori).
  9.  In  caso  di  inosservanza  da parte del datore di lavoro degli
obblighi del contratto di formazione e lavoro, il contratto stesso si
considera a tempo indeterminato fin dalla data dell'instaurazione del
relativo rapporto.
  10. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro  sono
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
  11.   Il  rapporto  di  formazione  e  lavoro  nel  corso  del  suo
svolgimento puo' essere convertito in rapporto a tempo indeterminato,
ferma  restando   l'utilizzazione   del   lavoratore   in   attivita'
corrispondenti  alla formazione conseguita. In questo caso continuano
a trovare applicazione i commi 6 e 10 fino alla scadenza del  termine
originariamente previsto dal contratto di formazione e lavoro.
  12.  I  lavoratori  che  abbiano  svolto  attivita' di formazione e
lavoro entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto possono essere
assunti a tempo indeterminato, dal medesimo  o  da  altro  datore  di
lavoro,  con  richiesta  nominativa  per  l'espletamento di attivita'
corrispondenti alla formazione conseguita. Qualora il lavoratore  sia
assunto,  entro  i  limiti  di  tempo  fissati dal presente comma dal
medesimo datore di lavoro, il  periodo  di  formazione  e'  computato
nell'anzianita'  di servizio. La commissione regionale per l'impiego,
tenendo conto delle particolari condizioni di mercato  nonche'  delle
caratteristiche della formazione conseguita, puo' elevare il predetto
limite fino ad un massimo di trentasei mesi.
  13.  Le regioni, nell'ambito delle disponibilita' dei loro bilanci,
possono organizzare, di intesa con le  organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori  e  dei  datori di lavoro maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, attivita' di formazione professionale che  prevedano
periodi  di  formazione  in  azienda.  Per il periodo di formazione i
lavoratori hanno diritto alle prestazioni  sanitarie  previste  dalla
legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  e  successive  modificazioni ed
integrazioni, nonche' attraverso apposite convenzioni  stipulate  tra
le  regioni  e  l'Istituto  nazionale  per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro,  alle  prestazioni  da  questo  erogate.  Entro
dodici  mesi  dal  termine  dell'attivita' formativa le imprese hanno
facolta' di assumere nominativamente coloro  che  hanno  svolto  tale
attivita'.
  14.  Ferme  restando  le  norme  relative  al praticantato, possono
effettuare assunzioni con il contratto di cui  al  comma  1  anche  i
datori  di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto
di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi  professionali
ed  autorizzato in conformita' a quanto previsto dal comma 3. Trovano
altresi' applicazione i commi 4 e 6.
  15. Ferme restando le altre disposizioni in materia di contratto di
formazione e lavoro, quando i progetti formativi di cui  al  comma  3
sono  relativi  ad  attivita'  direttamente  collegate  alla  ricerca
scientifica e tecnologica, essi sono approvati dal  Ministro  per  il
coordinamento   delle   iniziative   per  la  ricerca  scientifica  e
tecnologica, d'intesa con il Ministro del lavoro e  della  previdenza
sociale.  I  predetti progetti formativi possono prevedere una durata
del contratto di formazione e lavoro superiore a ventiquattro mesi.
  16. Il Ministro  per  il  coordinamento  delle  iniziative  per  la
ricerca   scientifica   e   tecnologica,  ai  fini  della  formazione
professionale prevista dai  progetti  di  cui  al  comma  precedente,
utilizza,  attivandoli  e  coordinandoli,  gli strumenti e i relativi
mezzi  finanziari  previsti  nel  campo  della  ricerca  finalizzata,
applicata  e  di  sviluppo  tecnologico, secondo linee programmatiche
approvate dal CIPE.
  17. Nel caso i cui per lo svolgimento di determinate attivita'  sia
richiesto   il   possesso   di  apposito  titolo  di  studio,  questo
costituisce requisito per la stipulazione del contratto di formazione
e lavoro finalizzato allo svolgimento delle predette attivita'.
  18.  I  lavoratori  iscritti negli elenchi di cui all'art. 19 della
legge 2 aprile 1968, n. 482, assunti con contratto  di  formazione  e
lavoro,  sono  considerati ai fini delle percentuali d'obbligo di cui
all'art. 11 della stessa legge".
  (m) Il decreto-legge 16 maggio 1994, n.  299,  reca:  "Disposizioni
urgenti  in  materia  di  occupazione  e  fiscalizzazione degli oneri
sociali.".  Si riporta il testo del relativo art. 16:
  "Art. 16. (Norme in materia di contratti di formazione  e  lavoro).
-  1.  Possono  essere assunti con contratto di formazione e lavoro i
soggetti di eta' compresa tra  sedici  e  trentadue  anni.  Oltre  ai
datori  di  lavoro  di  cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre  1984,  n.  863, possono stipulare contratti di formazione e
lavoro  anche  gruppi   di   imprese,   associazioni   professionali,
socio-culturali,  sportive,  fondazioni,  enti  pubblici  di  ricerca
nonche' datori di lavoro iscritti agli albi professionali  quando  il
progetto  di  formazione  venga  predisposto  dagli  ordini e collegi
professionali ed autorizzato in  conformita'  a  quanto  previsto  al
comma 7.
  2.  Il  contratto  di  formazione  e  lavoro e' definito secondo le
seguenti tipologie:
   a) contratto di formazione e lavoro mirato alla:  1)  acquisizione
di  professionalita'  intermedie; 2) acquisizione di professionalita'
elevate;
   b)  contratto  di  formazione  e  lavoro   mirato   ad   agevolare
l'inserimento  professionale  mediante  un'esperienza  lavorativa che
consenta un adeguamento delle  capacita'  professionali  al  contesto
produttivo ed organizzativo.
  3. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro di cui
alle  lettere  a)  e  b)  del comma 2 possono essere inquadrati ad un
livello inferiore a quello di destinazione.
  4. La durata massima del contratto di formazione e lavoro non  puo'
superare  i  ventiquattro mesi per i contratti di cui alla lettera a)
del comma 2 e i dodici mesi per i contratti di cui  alla  lettera  b)
del medesimo comma.
  5.  I contratti di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del comma 2
devono prevedere rispettivamente almeno ottanta e centotrenta ore  di
formazione  da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.  Il
contratto di cui alla lettera b)  del  comma  2  deve  prevedere  una
formazione  minima  non  inferiore  a venti ore di base relativa alla
disciplina del rapporto di  lavoro,  all'organizzazione  del  lavoro,
nonche'  alla prevenzione ambientale e antinfortunistica. I contratti
collettivi possono prevedere la non retribuibilita' di eventuali  ore
aggiuntive devolute alla formazione.
  6.  Per i contratti di cui alla lettera a) del comma 2 continuano a
trovare  applicazione  i   benefici   contributivi   previsti   dalle
disposizioni  vigenti  in  materia alla data di entrata in vigore del
presente decreto.   Per i  contratti  di  cui  alla  lettera  b)  del
predetto   comma   2   i   medesimi   benefici  trovano  applicazione
subordinatamente alla trasformazione del rapporto di lavoro  a  tempo
indeterminato e successivamente ad essa, per una durata pari a quella
del  contratto  di  formazione e lavoro cosi' trasformato e in misura
correlata  al  trattamento  retribuito  corrisposto  nel  corso   del
contratto  di formazione medesimo. Nelle aree di cui all'obiettivo n.
1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio  1993,
e  successive  modificazioni, in caso di trasformazione, allo scadere
del ventiquattresimo mese, dei contratti di formazione  e  lavoro  di
cui   al  comma  2,  lettera  a),  in  rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato, continuano a trovare applicazione,  per  i  successivi
dodici  mesi, le disposizioni di cui al comma 3 e di quelle di cui al
primo periodo del presente comma. Nel  caso  in  cui  il  lavoratore,
durante  i  suddetti  ulteriori  dodici  mesi, venga illegittimamente
licenziato, il datore di  lavoro  e'  tenuto  alla  restituzione  dei
benefici contributivi percepiti nel predetto periodo.
  7. (abrogato).
  8. (omissis).
  9.  Alla  scadenza  del  contratto di formazione e lavoro di cui al
comma 2, lettera a), il datore  di  lavoro,  utilizzando  un  modello
predisposto,  sentite  le  parti  sociali, dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, trasmette alla sezione circoscrizionale per
l'impiego  competente  per  territorio  idonea   certificazione   dei
risultati   conseguiti   dal  lavoratore  interessato.  Le  strutture
competenti delle regioni possono accertare il livello  di  formazione
acquisito dal lavoratore. Alla scadenza del contratto di formazione e
lavoro  di  cui  alla  lettera  b)  del  comma 2, il datore di lavoro
rilascia al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta.
  10. Qualora sia necessario per il  raggiungimento  degli  obiettivi
formativi,  i  progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi
siano presentati da consorzi o gruppi di  imprese,  che  l'esecuzione
del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralita'
di  imprese,  individuate  nei  progetti medesimi. La titolarita' del
rapporto resta ferma in capo alle singole imprese.
  11. La misura di cui al comma 6 dell'art. 8 della legge 29 dicembre
1990, n. 407, e' elevata al sessanta per cento.
  12. (abrogato).
  13. Nella predisposizione  dei  progetti  di  formazione  e  lavoro
devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed
indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
  14.  Le  disposizioni del presente articolo, ad eccezione del comma
1,  primo  periodo,  non  trovano  applicazione  nei  confronti   dei
contratti  di formazione e lavoro gia' stipulati alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Esse, ad eccezione dei commi 1, primo
periodo, 8, 11 e 15, non trovano inoltre applicazione  nei  confronti
dei  contratti  di  formazione  e lavoro stipulati entro il 30 giugno
1995, sulla base  di  progetti  che  alla  data  del  31  marzo  1995
risultino  gia' approvati, presentati ovvero riconosciuti conformi ai
sensi e per gli effetti di cui all'art.  3,  comma  3,  del  D.L.  30
ottobre  1984,  n.  726,  convertito,  con modificazioni, dalla L. 19
dicembre 1984, n. 863, come modificato dall'art. 9, comma 1, del D.L.
29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1
giugno  1991,  n. 169. La disposizione delll'ultimo periodo dell'art.
3, comma 3, del citato decreto-legge n. 726 del 1984, si applica fino
all'emanazione dei decreti di cui al comma 7 e comunque non oltre  il
30 settembre 1994.
  15.  Dalla  tabella  C  annessa  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e' eliminato il  procedimento  per
l'approvazione  dei  progetti  di  formazione  e  lavoro da parte del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previsto dall'art. 3,
comma  3,  del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863".
  (n) La legge 24 giugno 1997, n. 196, reca:  "Norme  in  materia  di
promozione dell'occupazione".