Art. 36-bis. (a)
          (( Norme sul reclutamento per gli enti locali ))
((  1.  Il  regolamento  sull'ordinamento  degli uffici e dei servizi
degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalita'  di
assunzione  agli  impieghi,  i  requisiti  di  accesso e le procedure
concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nell'articolo 36.
 2. Nei comuni interessati da  mutamenti  demografici  stagionali  in
relazione  a  flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a
carattere  periodico,  al  fine  di  assicurare  il  mantenimento  di
adeguati  livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il
regolamento puo' prevedere particolari  modalita'  di  selezione  per
l'assunzione   del   personale   a  tempo  determinato  per  esigenze
temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidita'  e  trasparenza
ed  escludendo  ogni  forma di discriminazione. Si applicano, in ogni
caso le disposizioni dei commi 7 e 8 dell'articolo 36. ))
  (a) Articolo introdotto dall'art. 23  del  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 80.