Art. 36. Abrogazioni 1. Dalla data dell'attuazione delle deleghe previste all'articolo 34 del presente decreto legislativo sono abrogati gli articoli 44 e 53 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395.
Nota all'art. 36: - Si trascrive il testo degli articoli 44 e 53 del D.P.R. 27 maggio 1991, n. 395 (Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche): "Art. 44 (Sospensione dei lavori). - 1. Il concessionario puo' sospendere di propria iniziativa i lavori di coltivazione e di ulteriore ricerca solo per ragioni di forza maggiore o per giustificati motivi tecnico-economici, dandone immediata notizia all'ingegnere capo della Sezione competente per la approvazione. 2. Al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, il concessionario non puo' sospendere i lavori se non espressamente autorizzato dall'ingegnere capo. 3. Avverso le decisioni dell'ingegnere capo che neghi la approvazione ed ordini l'immediata ripresa dei lavori o neghi l'autorizzazione il concessionario puo' presentare ricorso gerarchico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il quale decide, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia. Il ricorso non ha effetto sospensivo salvo che lo stesso Ministro non riconosca l'esistenza di giustificati motivi per consentire la sospensione del provvedimento impugnato". "Art. 53 (Abbandono di pozzo sterile). - 1. Il concessionario, nel caso in cui intenda abbandonare il pozzo ritenuto sterile o non suscettibile di assicurare ulteriormente la produzione commerciale, deve richiedere la preventiva autorizzazione all'ingegnere capo della Sezione competente, precisando il piano di sistemazione del pozzo stesso. 2. L'ingegnere capo puo' impartire eventuali istruzioni in merito alla sistemazione del pozzo. 3. In caso di rifiuto dell'autorizzazione il provvedimento deve essere motivato. 4. Avvereso il provvedimento di rifiuto dell'ingegnere capo il concessionario puo' avanzare ricorso gerarchico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale decide sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia".