Art. 36 
                    Fondi comuni di investimento 
 
  1. Il fondo comune di investimento e'  gestito  dalla  societa'  di
gestione del risparmio che lo ha istituito o  da  altra  societa'  di
gestione del  risparmio.  Quest'ultima  puo'  gestire  sia  fondi  di
propria istituzione sia fondi istituiti da altre societa'. 
  2. La custodia degli strumenti finanziari  e  delle  disponibilita'
liquide di un fondo comune di investimento e' affidata  a  una  banca
depositaria. 
  3. Il rapporto di partecipazione al fondo comune di investimento e'
disciplinato dal regolamento del fondo. La Banca d'Italia, sentita la
CONSOB, determina i criteri generali di redazione del regolamento del
fondo e il suo contenuto minimo, a integrazione  di  quanto  previsto
dall'articolo 39. 
  4.  Nell'esercizio   delle   rispettive   funzioni,   la   societa'
promotrice, il gestore  e  la  banca  depositaria  agiscono  in  modo
indipendente e nell'interesse dei partecipanti al fondo. 
  5. La societa' promotrice e il gestore assumono solidamente verso i
partecipanti  al  fondo  gli  obblighi  e  le   responsabilita'   del
mandatario. 
  6. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di  uno
stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a  tutti  gli
effetti dal patrimonio della societa' di gestione del risparmio e  da
quello di ciascun partecipante,  nonche'  da  ogni  altro  patrimonio
gestito dalla medesima societa'. Su tale patrimonio non sono  ammesse
azioni dei creditori della  societa'  di  gestione  del  risparmio  o
nell'interesse della stessa, ne' quelle dei creditori del depositario
o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi.  Le  azioni  dei
creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto  sulle  quote
di partecipazione dei medesimi. La societa' di gestione del risparmio
non puo' in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi,
i beni di pertinenza dei fondi gestiti. 
  7. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento
le procedure di fusione tra fondi comuni di investimento. 
  8. Le quote di partecipazione ai  fondi  comuni,  tutte  di  uguale
valore e  con  uguali  diritti,  sono  rappresentate  da  certificati
nominativi o  al  portatore,  a  scelta  dell'investitore.  La  Banca
d'Italia puo' stabilire,  sentita  la  CONSOB,  in  via  generale  le
caratteristiche  dei  certificati  e  il  valore  nominale   unitario
iniziale delle quote.