Art. 36 
               (Ingresso e soggiorno per cure mediche) 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 34) 
 
  1. Lo straniero che intende  ricevere  cure  mediche  in  Italia  e
l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno  specifico  visto  di
ingresso ed il relativo  permesso  di  soggiorno.  A  tale  fine  gli
interessati  devono  presentare  una  dichiarazione  della  struttura
sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data  di
inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico,
devono  attestare  l'avvenuto  deposito  di  una   somma   a   titolo
cauzionale, tenendo conto del  costo  presumibile  delle  prestazioni
sanitarie richieste, secondo modalita' stabilite dal  regolamento  di
attuazione, nonche' documentare la disponibilita' in Italia di  vitto
e alloggio per l'accompagnatore e per  il  periodo  di  convalescenza
dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o  di  rilascio  o
rinnovo del permesso puo' anche essere presentata da un  familiare  o
da chiunque altro vi abbia interesse. 
  2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso  di
soggiorno per cure mediche  e'  altresi'  consentito  nell'ambito  di
programmi umanitari definiti ai  sensi  dell'articolo  12,  comma  2,
lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  come
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993,  n.  517,  previa
autorizzazione del Ministero della sanita', d'intesa con il ministero
degli affari  esteri.  Le  aziende  sanitarie  locali  e  le  aziende
ospedaliere,  tramite  le  regioni,  sono  rimborsate   delle   spese
sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale. 
  3. Il permesso di soggiorno per cure mediche  ha  una  durata  pari
alla durata presunta del trattamento terapeutico  ed  e'  rinnovabile
finche' durano le necessita' terapeutiche documentate. 
  4. Sono fatte  salve  le  disposizioni  in  materia  di  profilassi
internazionale. 
 
          Nota all'art. 36:
            - Per completezza si riporta il testo  vigente  dell'art.
          12, comma 2, nonche' la lettera c), dello stesso comma, del
          decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502  (per
          l'argomento v. nelle note all'art. 33):
            "2. Una quota pari all'1% del Fondo  sanitario  nazionale
          complessivo  di  cui  al  comma precedente, prelevata dalla
          quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e  del
          Ministero   del   bilancio   per  le  parti  di  rispettiva
          competenza, e' trasferita nei capitoli da  istituire  nello
          stato   di   previsione  del  Ministero  della  sanita'  ed
          utilizzata per il finanziamento di:
             a) - b) (Omissis);
             c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle aziende
          ospedaliere,  tramite   le   regioni,   delle   spese   per
          prestazioni  sanitarie erogate a cittadini stranieri che si
          trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione  del
          Ministro  della  sanita'  d'intesa  con  il  Ministro degli
          affari esteri".