Art. 36 Livello di inquinamento e rumorosita' sulle navi traghetto e sulle navi a carico orizzontale 1. Il datore di lavoro provvede affinche': a) durante le operazioni di imbarco e sbarco il limite di inquinamento dell'aria da ossido di carbonio sia contenuto al di sotto di 50 ppm; se tale limite e' superato, siano utilizzate idonee misure protettive individuali; se la concentrazione di ossido di carbonio raggiunge 75 ppm le operazioni siano sospese e le persone presenti nel locale siano allontanate; b) qualora il livello di rumorosita' superi gli 85 decibels siano utilizzate idonee misure protettive individuali.