Art. 36 
 
 
Misure in materia di  confidi,  strumenti  di  finanziamento  e  reti
                              d'impresa 
 
  (( 1. I confidi sottoposti entro il 31 dicembre  2013  a  vigilanza
diretta da parte della  Banca  d'Italia  possono  imputare  al  fondo
consortile, al capitale sociale, ad apposita  riserva  o  accantonare
per la copertura dei rischi i  fondi  rischi  e  gli  altri  fondi  o
riserve  patrimoniali  o  finanziamenti  per  la  concessione   delle
garanzie costituiti da contributi dello Stato,  delle  regioni  e  di
altri enti pubblici esistenti alla data  del  31  dicembre  2012.  Le
risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini  di
vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli  di  destinazione  nel
caso siano destinati ad  incrementare  il  patrimonio.  Le  eventuali
azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni  o  quote  proprie
dei  confidi  e  non  attribuiscono  alcun  diritto  patrimoniale   o
amministrativo, ne' sono computate nel capitale sociale o  nel  fondo
consortile  ai  fini  del  calcolo  delle  quote  richieste  per   la
costituzione e  per  le  deliberazioni  dell'assemblea.  La  relativa
delibera e' di competenza dell'assemblea ordinaria.)) 
  2. La disposizione di cui al comma 1 trova  applicazione  anche  ai
confidi che operano a seguito di operazioni di fusione  realizzate  a
partire dal 1° gennaio 2007,  ovvero  che  realizzino,  entro  il  31
dicembre  2013,  operazioni  di  fusione.  In  quest'ultimo  caso  la
delibera assembleare richiamata al  terzo  periodo  del  primo  comma
potra' essere adottata entro il 30 giugno 2014. 
  ((2-bis.  E'  istituito  presso  l'Ismea  un   Fondo   mutualistico
nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese  agricole.
Il Fondo e' costituito dai contributi volontari degli  agricoltori  e
puo' beneficiare di contributi pubblici compatibili con la  normativa
europea in materia di aiuti di Stato.)) 
  ((2-ter. Il contratto di rete di cui al  successivo  comma  5  puo'
prevedere, ai fini della stabilizzazione delle relazioni contrattuali
tra i contraenti, la costituzione di un fondo di mutualita'  tra  gli
stessi, per il quale si applicano le medesime regole  e  agevolazioni
previste  per  il  fondo  patrimoniale  di   cui   al   comma   4-ter
dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile  2009,  n.  33.  Il  suddetto
fondo di mutualita' partecipa al Fondo mutualistico nazionale per  la
stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole di  cui  al  comma
2-bis.)) 
  3. All'articolo 32 del decreto-legge del 22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  (( a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:)) 
  ((«8. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 115,  della  legge  28
dicembre 1995, n. 549, non si  applicano  alle  cambiali  finanziarie
nonche' alle obbligazioni e titoli similari emessi  da  societa'  non
emittenti strumenti finanziari rappresentativi del  capitale  quotati
in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di  negoziazione,
diverse dalle banche  e  dalle  micro-imprese,  come  definite  dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio  2003,  a
condizione che  tali  cambiali  finanziarie,  obbligazioni  e  titoli
similari  siano  negoziati  in  mercati   regolamentati   o   sistemi
multilaterali di negoziazione di Paesi  della  Unione  europea  o  di
Paesi aderenti all'Accordo sullo  spazio  economico  europeo  inclusi
nella  lista  di  cui  al  decreto  ministeriale  emanato  ai   sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, ovvero, nel caso in cui tali cambiali finanziarie,  obbligazioni
e titoli similari non siano quotati, a condizione che siano  detenuti
da investitori qualificati ai sensi  dell'articolo  100  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che non detengano,  direttamente
o indirettamente, anche per il tramite di societa' fiduciarie  o  per
interposta  persona,  piu'  del  2  per  cento  del  capitale  o  del
patrimonio della societa'  emittente  e  sempreche'  il  beneficiario
effettivo dei proventi sia residente in Italia o in Stati e territori
che  consentono  un   adeguato   scambio   di   informazioni.   Dette
disposizioni si applicano con riferimento alle cambiali  finanziarie,
alle obbligazioni e ai titoli similari emessi a partire dalla data di
entrata in vigore del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179»;)) 
  b) il comma 9 e' sostituito  dal  seguente:  «Nell'articolo  1  del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, il comma 1 e'  sostituito
dal seguente: "1. La ritenuta del 20 per cento  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 26 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, non  si  applica  sugli  interessi  ed  altri
proventi delle obbligazioni  e  titoli  similari,  e  delle  cambiali
finanziarie, emesse da banche, da  societa'  per  azioni  con  azioni
negoziate  in  mercati  regolamentati  o  sistemi  multilaterali   di
negoziazione degli Stati membri dell'Unione  europea  e  degli  Stati
aderenti all'Accordo sullo spazio  economico  europeo  inclusi  nella
lista di cui al decreto ministeriale emanato ai  sensi  dell'articolo
168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  da  enti
pubblici economici trasformati in  societa'  per  azioni  in  base  a
disposizione di legge, nonche'  sugli  interessi  ed  altri  proventi
delle obbligazioni e titoli similari, e  delle  cambiali  finanziarie
negoziate nei medesimi mercati regolamentati o sistemi  multilaterali
di negoziazione emessi da societa' diverse dalle prime."»; 
  c) il comma 16 e' abrogato; 
  d) il comma 19 e' sostituito dal seguente: «19. Le obbligazioni e i
titoli similari emessi da societa' non emittenti strumenti finanziari
rappresentativi del capitale quotati in mercati  regolamentati  o  in
sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche  e  dalle
micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE  della
Commissione,  del  6  maggio  2003,  possono  prevedere  clausole  di
partecipazione agli utili d'impresa e di subordinazione, purche'  con
scadenza iniziale uguale o superiore a trentasei mesi.»; 
  e) al comma 21, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: 
  «Tale somma e' proporzionale al rapporto  tra  il  valore  nominale
delle obbligazioni partecipative e la  somma  del  capitale  sociale,
aumentato della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti
dall'ultimo bilancio approvato, e del medesimo valore delle  predette
obbligazioni.»; 
  f) il comma 24 e' sostituito dal seguente: «Qualora l'emissione con
clausole partecipative contempli anche la clausola di  subordinazione
e comporti il vincolo di non ridurre il capitale sociale se  non  nei
limiti  dei  dividendi  sull'utile  dell'esercizio,   la   componente
variabile  del  corrispettivo  costituisce   oggetto   di   specifico
accantonamento per onere nel conto dei profitti e delle perdite della
societa' emittente, rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione
delle imposte sui redditi, e' computata in  diminuzione  del  reddito
dell'esercizio di competenza, a condizione che il  corrispettivo  non
sia costituito esclusivamente da tale componente variabile.  Ad  ogni
effetto di legge, gli utili netti annuali si considerano depurati  da
detta somma.»; 
  g)  dopo  il  comma  24  e'  inserito  il  seguente:  «24-bis.   La
disposizione di cui al  comma  24  si  applica  solamente  ai  titoli
sottoscritti dagli investitori indicati nel comma 8». 
  ((3-bis.  Limitatamente  all'ipotesi  di  conversione   in   azioni
ordinarie  delle  azioni  privilegiate  in  circolazione,  la   Cassa
depositi e prestiti (CDP) provvede a determinare, entro il 31 gennaio
2013, il rapporto di conversione delle  stesse  secondo  le  seguenti
modalita':)) 
  ((  a)  determinazione  del  valore  di  CDP  (i)  alla   data   di
trasformazione di CDP in societa' per azioni e (ii)  al  31  dicembre
2012 sulla base di perizie giurate di stima che  tengano  conto,  tra
l'altro, della presenza della garanzia dello Stato sulla raccolta del
risparmio postale;)) 
  (( b) determinazione del rapporto  tra  il  valore  nominale  delle
azioni privilegiate e il valore di CDP alla data di trasformazione di
CDP in societa' per azioni determinato ai sensi della lettera a);)) 
  ((  c)  determinazione  del   valore   riconosciuto   alle   azioni
privilegiate ai fini della conversione, quale  quota,  corrispondente
alla percentuale di cui alla lettera b), del  valore  di  CDP  al  31
dicembre 2012 determinato ai sensi della lettera a).)) 
  ((3-ter.  Qualora  il  rapporto   di   conversione   delle   azioni
privilegiate in azioni ordinarie come sopra determinato  non  risulti
alla pari, i titolari delle azioni privilegiate hanno la facolta'  di
beneficiare di un rapporto di conversione alla pari versando alla CDP
una somma, a titolo di conguaglio, di importo  pari  alla  differenza
tra il valore di una azione ordinaria  e  il  valore  di  una  azione
privilegiata.)) 
  ((3-quater. I  titolari  delle  azioni  privilegiate  che  entro  i
termini di cui  al  comma  3-sexies  non  esercitano  il  diritto  di
recesso, versano al Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo
di compensazione, un importo forfetario pari  al  50  per  cento  dei
maggiori dividendi corrisposti da CDP, per le azioni privilegiate per
le quali avviene la conversione,  dalla  data  di  trasformazione  in
societa' per azioni, rispetto a quelli che  sarebbero  spettati  alle
medesime azioni per una partecipazione azionaria corrispondente  alla
percentuale di cui alla lettera b) del comma 3-bis.)) 
  ((3-quinquies. L'importo di  cui  al  comma  3-quater  puo'  essere
versato, quanto ad una quota non inferiore al 20 per cento, entro  il
1° aprile 2013, e, quanto alla residua quota, in quattro rate  uguali
alla data del 1° aprile dei quattro anni successivi, con applicazione
dei relativi interessi legali.)) 
  ((3-sexies. Il periodo  per  l'esercizio  del  diritto  di  recesso
decorre dal 15 febbraio 2013 e termina il 15 marzo  2013.  Le  azioni
privilegiate sono automaticamente convertite in  azioni  ordinarie  a
far data dal 1° aprile 2013.)) 
  ((3-septies. Le condizioni economiche per la conversione di cui  ai
commi  precedenti  sono  riconosciute  al  fine  di  consolidare   la
permanenza di soci privati nell'azionariato di CDP. Conseguentemente,
in  caso  di  recesso,  quanto  alla  determinazione  del  valore  di
liquidazione delle  azioni  privilegiate,  si  applicano  le  vigenti
disposizioni dello statuto della CDP.)) 
  ((3-octies. A decorrere dal 1° aprile 2013  e  fino  alla  data  di
approvazione da parte  dell'assemblea  degli  azionisti  di  CDP  del
bilancio d'esercizio al  31  dicembre  2012,  a  ciascuna  fondazione
bancaria azionista di CDP e' concessa la facolta' di  acquistare  dal
Ministero dell'economia e delle finanze, che e' obbligato a  vendere,
un numero di azioni ordinarie di CDP non  superiore  alla  differenza
tra il numero di azioni privilegiate gia' detenuto  e  il  numero  di
azioni ordinarie ottenuto ad esito della conversione.  Tale  facolta'
di acquisto e' trasferibile  a  titolo  gratuito  tra  le  fondazioni
bancarie azioniste di CDP.)) 
  ((3-novies. La facolta' di acquisto di cui al comma 3-octies  viene
esercitata al prezzo corrispondente al valore di CDP al  31  dicembre
2012 di cui al  comma  3-bis,  lettera  a),  che  e'  corrisposto  al
Ministero dell'economia e delle finanze,  quanto  ad  una  quota  non
inferiore al 20 per cento, entro il 1° luglio 2013,  e,  quanto  alla
residua quota, in quattro rate uguali alla data  del  1°  luglio  dei
quattro anni successivi,  con  applicazione  dei  relativi  interessi
legali.)) 
  ((3-decies. La dilazione dei pagamenti di cui ai commi  3-quinquies
e 3-novies e' accordata dal Ministero, a richiesta,  a  fronte  della
costituzione in pegno di azioni ordinarie  a  favore  del  Ministero,
fino al completamento dei pagamenti dovuti. Il numero delle azioni da
costituire in pegno e' determinato sulla base  degli  importi  dovuti
per i pagamenti  dilazionati  comprensivi  degli  interessi,  tenendo
conto del valore delle azioni ordinarie corrispondente al  valore  di
CDP al 31 dicembre 2012 di cui al comma 3-bis, lettera a). Il diritto
di voto e il diritto agli utili spettano alla  fondazione  concedente
il pegno. In caso di inadempimento  delle  obbligazioni  assunte,  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   acquisisce   a   titolo
definitivo  le  azioni   corrispondenti   all'importo   del   mancato
pagamento.)) 
  4. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito dalla legge 9  aprile  2009,  n.  33,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:  «Il  contratto
di rete che prevede l'organo comune e il fondo  patrimoniale  non  e'
dotato di soggettivita' giuridica,  salva  la  facolta'  di  acquisto
della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte.»; 
  b) il numero 1) e' soppresso; 
  c) alla lettera e), il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:
«L'organo comune agisce in rappresentanza  della  rete,  quando  essa
acquista soggettivita' giuridica e, in assenza  della  soggettivita',
degli imprenditori,  anche  individuali,  partecipanti  al  contratto
salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure  di
programmazione negoziata  con  le  pubbliche  amministrazioni,  nelle
procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito
e in quelle inerenti allo sviluppo del  sistema  imprenditoriale  nei
processi  di  internazionalizzazione  e   di   innovazione   previsti
dall'ordinamento,   nonche'   all'utilizzazione   di   strumenti   di
promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita' o  di  cui  sia
adeguatamente garantita la genuinita' della provenienza;». 
  ((4-bis. All'articolo  3,  comma  4-quater,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, ultimo periodo, le parole: «con l'iscrizione  nel
registro delle imprese la rete acquista soggettivita' giuridica» sono
sostituite dalle seguenti: «con l'iscrizione nella sezione  ordinaria
del registro delle imprese nella cui circoscrizione e'  stabilita  la
sua sede la rete acquista soggettivita' giuridica. Per acquistare  la
soggettivita' giuridica il contratto deve essere stipulato  per  atto
pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato
digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82».)) 
  5. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma  4-quater
dell'articolo  3  del  decreto-legge  10   febbraio   2009,   n.   5,
((convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.  33,))
e successive modificazioni, il contratto di rete nel settore agricolo
puo' essere sottoscritto dalle parti con l'assistenza di una  o  piu'
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative  a
livello  nazionale,  che  hanno  partecipato  alla  redazione  finale
dell'accordo. 
  ((5-bis. Al decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  sono
apportare le seguenti modificazioni:)) 
  (( a) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera e) e'  inserita  la
seguente:  «e-bis)  le  aggregazioni  tra  le  imprese  aderenti   al
contratto  di  rete  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  4-ter,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile  2009,  n.  33;  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 37»;)) 
  (( b) all'articolo 37, dopo il comma 15 e'  inserito  il  seguente:
«15-bis.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo   trovano
applicazione,  in  quanto  compatibili,  alla   partecipazione   alle
procedure di affidamento delle aggregazioni tra le  imprese  aderenti
al contratto di rete,  di  cui  all'articolo  34,  comma  1,  lettera
e-bis)».)) 
  ((5-ter. All'articolo 51, secondo comma, numero 3o, della legge  16
febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: «negli atti del notaro rogante»
sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  «ovvero  sia  iscritto  nel
registro delle imprese».)) 
  6. All'articolo 1, comma 2, della legge 24  aprile  1990,  n.  100,
dopo la lettera b) e' inserita la seguente:  «b-bis)  a  partecipare,
con quote di minoranza nei limiti di cui all'articolo 1, comma 6, del
decreto legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, a societa' commerciali, anche  con
sede   in    Italia,    specializzate    nella    valorizzazione    e
commercializzazione all'estero dei prodotti italiani.»; 
  ((6-bis.  I  contratti  conclusi  fra  imprenditori  agricoli   non
costituiscono cessioni ai sensi dell'articolo 62 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27.)) 
  7. «Il punto 2, lettera m)  dell'allegato  IV  alla  Parte  II  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' modificato come segue: 
  m) impianti per la produzione di energia idroelettrica con  potenza
nominale di concessione superiore a 100 kW e,  per  i  soli  impianti
idroelettrici che rientrano nella casistica di cui  all'articolo  166
del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b,  lettera  i),  del
decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio  2012,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  159
del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW;». 
  ((7-bis. Al  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  sono
apportate le seguenti modificazioni:)) 
  (( a) all'allegato II  della  parte  II,  dopo  il  punto  4)  sono
inseriti i seguenti:)) 
  ((«4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica,
facenti parte della rete elettrica  di  trasmissione  nazionale,  con
tensione nominale superiore a 100 kV e  con  tracciato  di  lunghezza
superiore a 10 Km ed  elettrodotti  in  cavo  interrato  in  corrente
alternata, con tracciato di  lunghezza  superiore  a  40  chilometri,
facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;)) 
  ((4-ter) Elettrodotti aerei esterni per  il  trasporto  di  energia
elettrica,  facenti  parte  della  rete  elettrica  di   trasmissione
nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e  con  tracciato
di lunghezza superiore a  3  Km,  qualora  disposto  all'esito  della
verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo 20»;)) 
  (( b) all'allegato III della parte II, alla  lettera  z),  dopo  le
parole: «energia elettrica» sono inserite le seguenti: «, non facenti
parte della rete elettrica di trasmissione nazionale,»;)) 
  (( c) all'allegato IV della parte II, al punto 7, lettera z),  dopo
le parole: «energia elettrica» sono  inserite  le  seguenti:  «,  non
facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale,»;)) 
  ((d) al comma 8 dell'articolo 6, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: «Le medesime riduzioni si  applicano  anche  per  le  soglie
dimensionali dei progetti di cui  all'allegato  II,  punti  4-bis)  e
4-ter), relativi agli elettrodotti facenti parte della rete elettrica
di trasmissione nazionale».)) 
  ((7-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le regioni e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano   in   conformita'   all'Accordo
concernente  l'applicazione  della  direttiva  del  Consiglio   delle
Comunita' europee n. 91/676/CEE del 12 dicembre  1991  relativa  alla
protezione  delle  acque  dall'inquinamento  provocato  dai   nitrati
provenienti da fonti agricole, procedono all'aggiornamento delle zone
vulnerabili da nitrati di origine  agricola,  anche  sulla  base  dei
criteri contenuti nel medesimo  Accordo.  Qualora  le  regioni  e  le
province autonome, entro un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  non   abbiano
provveduto ai sensi del precedente periodo, il  Governo  esercita  il
potere sostitutivo secondo  quanto  previsto  dall'articolo  8  della
legge 5 giugno 2003, n. 131.)) 
  ((7-quater. Nelle more della attuazione del comma 7-ter, e comunque
per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto,  nelle  zone
vulnerabili da nitrati si applicano le disposizioni previste  per  le
zone non vulnerabili.)) 
  ((7-quinquies. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «A decorrere  dall'esercizio
2012, nel caso di cui al  primo  comma,  il  sovracanone  e'  versato
direttamente ai comuni».)) 
  8. «All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, e' aggiunto infine il  seguente  periodo:  «Non  costituiscono
distrazione dall'esercizio  esclusivo  delle  attivita'  agricole  la
locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati  ad  uso  abitativo,
nonche' di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle  attivita'
agricole di cui all'articolo  2135  del  c.c.,  sempreche'  i  ricavi
derivanti dalla locazione o dall'affitto siano marginali  rispetto  a
quelli derivanti dall'esercizio dell'attivita'  agricola  esercitata.
Il requisito della  marginalita'  si  considera  soddisfatto  qualora
l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non
superi il 10 per cento dell'ammontare dei ricavi  complessivi.  Resta
fermo l'assoggettamento di tali ricavi  a  tassazione  in  base  alle
regole del testo unico delle imposte sui redditi di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.» 
  ((8-bis. Al  fine  di  rendere  piu'  efficienti  le  attivita'  di
controllo relative alla rintracciabilita'  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28  gennaio  2002,  sulla
sicurezza alimentare, i produttori agricoli di cui  all'articolo  34,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,   sono   tenuti   alla
comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto di  cui  all'articolo  21  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.)) 
  9. Il comitato tecnico previsto dall'articolo  16,  secondo  comma,
della legge 17 febbraio 1982, n.  46,  e'  soppresso  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero  dello  sviluppo
economico concede le agevolazioni di cui all'articolo 14 di cui  alla
precitata legge secondo gli esiti istruttori comunicati  dal  Gestore
relativi   alla   validita'   tecnologica    e    alla    valutazione
economico-finanziaria del programma e del soggetto richiedente. 
  10. Il comma 5 dell'articolo 23 del decreto-legge 22  giugno  2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134, e' abrogato. 
  ((10-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 50,  della  legge
15  dicembre  2004,  n.  308,  gia'  destinate   alle   esigenze   di
funzionamento del soppresso ICRAM,  possono  essere  utilizzate,  nei
limiti delle risorse disponibili e senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica, anche per le  spese  di  funzionamento
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.)) 
  ((10-ter. All'articolo 4, comma 45, alinea, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, la parola: «puo'» e'  sostituita  dalle  seguenti:  «e'
autorizzato, anche attraverso la costituzione di forme associative  e
consortili con banche ed altri soggetti autorizzati all'esercizio del
credito agrario, all'erogazione del credito a condizioni di mercato e
a».)) 
  ((10-quater. All'articolo 7, comma 1, lettera c), capoverso  1-bis,
del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, sono soppresse  le
seguenti parole: «, purche' i finanziamenti o i servizi di  pagamento
siano volti a consentire agli investitori  di  effettuare  operazioni
relative a strumenti finanziari».)) 
  ((10-quinquies. Fatto salvo  quanto  previsto  all'articolo  4  del
decreto-  legge  3   novembre   2008,   n.   171,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30  dicembre  2008,  n.  205,  le  risorse
assegnate alle societa' cooperative esercenti attivita'  di  garanzia
collettiva fidi per la realizzazione delle iniziative  di  intervento
strutturale nell'ambito del programma SFOP 1994/1999  permangono  nel
patrimonio dei beneficiari, con il vincolo di destinazione  esclusiva
ad interventi nella filiera ittica in coerenza con gli obiettivi  del
Programma nazionale triennale della pesca,  di  cui  all'articolo  2,
comma  5-decies,  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,   n.   225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.)) 
  ((10-sexies. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, dopo le  parole:  «a  piccole  e  medie  imprese»  sono
inserite le seguenti: «nonche' alle grandi imprese  limitatamente  ai
soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi  e
prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all'articolo 8,
comma 5, lettera  b),  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106».)) 
  ((10-septies. Gli interventi di cui all'articolo 39, comma  4,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  sono  effettuati  nell'ambito
della disponibilita' di cui all'articolo 39, comma  1,  dello  stesso
decreto.))