Art. 36 bis 
 
 
Disciplina delle relazioni commerciali  in  materia  di  cessione  di
                 prodotti agricoli e agroalimentari 
 
   1. Al comma 1 dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio  2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.
27, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  al  primo  periodo,  le  parole:  «a  pena  di  nullita'»  sono
soppresse; 
  b) l'ultimo periodo e' soppresso. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'articolo 62 del  decreto-legge  n.  1  del
          2012, n. 1, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 62. Disciplina  delle  relazioni  commerciali  in
          materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari 
              1. I contratti che hanno ad  oggetto  la  cessione  dei
          prodotti agricoli e  alimentari,  ad  eccezione  di  quelli
          conclusi  con  il  consumatore   finale,   sono   stipulati
          obbligatoriamente in forma scritta e indicano la durata, le
          quantita' e le caratteristiche  del  prodotto  venduto,  il
          prezzo,  le  modalita'  di  consegna  e  di  pagamento.   I
          contratti   devono   essere   informati   a   principi   di
          trasparenza,  correttezza,  proporzionalita'  e   reciproca
          corrispettivita' delle prestazioni, con riferimento ai beni
          forniti. 
              2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici,
          ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto  la  cessione
          dei beni di cui al comma 1, e' vietato: 
              a) imporre direttamente o indirettamente condizioni  di
          acquisto,  di  vendita  o  altre  condizioni   contrattuali
          ingiustificatamente     gravose,     nonche'     condizioni
          extracontrattuali e retroattive; 
              b)  applicare  condizioni  oggettivamente  diverse  per
          prestazioni equivalenti; 
              c)  subordinare  la   conclusione,   l'esecuzione   dei
          contratti e la continuita'  e  regolarita'  delle  medesime
          relazioni commerciali alla  esecuzione  di  prestazioni  da
          parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi
          commerciali, non abbiano alcuna connessione  con  l'oggetto
          degli uni e delle altre; 
              d) conseguire  indebite  prestazioni  unilaterali,  non
          giustificate dalla natura o dal contenuto  delle  relazioni
          commerciali; 
              e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale  sleale
          che risulti tale anche tenendo conto  del  complesso  delle
          relazioni commerciali che caratterizzano le  condizioni  di
          approvvigionamento. 
              3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento  del
          corrispettivo  deve  essere   effettuato   per   le   merci
          deteriorabili entro il termine legale di  trenta  giorni  e
          per tutte le altre  merci  entro  il  termine  di  sessanta
          giorni. In entrambi i casi il termine  decorre  dall'ultimo
          giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi
          decorrono  automaticamente  dal  giorno   successivo   alla
          scadenza del  termine.  In  questi  casi  il  saggio  degli
          interessi e' maggiorato di ulteriori due punti  percentuali
          ed e' inderogabile. 
              4. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono
          i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie: 
              a)   prodotti    agricoli,    ittici    e    alimentari
          preconfezionati che riportano una data  di  scadenza  o  un
          termine minimo di conservazione non  superiore  a  sessanta
          giorni; 
              b)  prodotti  agricoli,  ittici  e  alimentari   sfusi,
          comprese erbe  e  piante  aromatiche,  anche  se  posti  in
          involucro  protettivo  o  refrigerati,  non  sottoposti   a
          trattamenti atti a prolungare la durabilita'  degli  stessi
          per un periodo superiore a sessanta giorni; 
              c) prodotti a base di carne che presentino le  seguenti
          caratteristiche fisico-chimiche: 
              aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 
              oppure 
              aW superiore a 0,91 
              oppure 
              pH uguale o superiore a 4,5; 
              d) tutti i tipi di latte. 
              5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente,
          ad eccezione del consumatore finale, che contravviene  agli
          obblighi di cui al comma  1  e'  sottoposto  alla  sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro  20.000,00.
          L'entita' della sanzione e' determinata facendo riferimento
          al valore dei beni oggetto di cessione. 
              6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente,
          ad eccezione del consumatore finale, che contravviene  agli
          obblighi di cui al  comma  2  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a  euro  3.000,00.
          La misura della sanzione e' determinata facendo riferimento
          al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato  i
          divieti di cui al comma 2. 
              7. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  il  mancato
          rispetto, da parte del debitore, dei termini  di  pagamento
          stabiliti al comma 3 e' punito con sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 500 euro  a  euro  500.000.  L'entita'  della
          sanzione  viene  determinata  in  ragione   del   fatturato
          dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi. 
              8. L'Autorita' Garante per la Concorrenza ed il Mercato
          e'  incaricata  della  vigilanza  sull'applicazione   delle
          presenti disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni  ivi
          previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.  A
          tal fine, l'Autorita' puo' avvalersi del supporto operativo
          della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in
          ordine ai poteri di accertamento degli  ufficiali  e  degli
          agenti  di  polizia  giudiziaria  dall'articolo  13   della
          predetta legge 24 novembre 1981, n.  689.  All'accertamento
          delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2  e
          3 del presente articolo l'Autorita' provvede d'ufficio o su
          segnalazione  di   qualunque   soggetto   interessato.   Le
          attivita' di cui al  presente  comma  sono  svolte  con  le
          risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili a
          legislazione vigente. 
              9.  Gli  introiti  derivanti   dall'irrogazione   delle
          sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono versate  all'entrata
          del bilancio dello Stato per essere riassegnati e ripartiti
          con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          iscritti nello stato  di  previsione  del  Ministero  dello
          sviluppo  economico,  al  Fondo  derivante  dalle  sanzioni
          amministrative irrogate dall'Autorita' Garante  Concorrenza
          e Mercato da destinare  a  vantaggio  dei  consumatori  per
          finanziare iniziative di informazione in materia alimentare
          a vantaggio dei consumatori e per finanziare  attivita'  di
          ricerca, studio e analisi in materia alimentare nell'ambito
          dell'Osservatorio unico delle Attivita' produttive, nonche'
          nello stato di previsione del Ministero  per  le  Politiche
          agricole, alimentari e forestali per  il  finanziamento  di
          iniziative in materia agroalimentare. 
              10. Sono fatte salve  le  azioni  in  giudizio  per  il
          risarcimento del danno  derivante  dalle  violazioni  della
          presente   disposizione,   anche   ove    promosse    dalle
          associazioni dei  consumatori  aderenti  al  CNCU  e  delle
          categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio  Nazionale
          dell'Economia e del Lavoro  o  comunque  rappresentative  a
          livello nazionale. Le  stesse  associazioni  sono  altresi'
          legittimate ad agire, a tutela degli interessi  collettivi,
          richiedendo l'inibitoria  ai  comportamenti  in  violazione
          della presente disposizione ai sensi degli articoli 669-bis
          e seguenti del codice di procedura civile. 
              11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art. 4 del decreto
          legislativo 9  ottobre  2002,  n.  231  e  il  decreto  del
          Ministro delle attivita' produttive del 13 maggio 2003. 
              11-bis. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo
          hanno  efficacia  decorsi  sette   mesi   dalla   data   di
          pubblicazione  della  legge  di  conversione  del  presente
          decreto. Con decreto del Ministro delle politiche  agricole
          alimentari e forestali, di concerto con il  Ministro  dello
          sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di
          pubblicazione  della  legge  di  conversione  del  presente
          decreto,  sono  definite  le  modalita'  applicative  delle
          disposizioni del presente articolo.".