Art. 36 Attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea 1. Agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea gia' recepiti o gia' efficaci nell'ordinamento nazionale, e' data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei.
Note all'art. 36: - Per i riferimenti all'articolo 117 della Costituzione, si veda nelle note all'articolo 1. - Per il testo dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988, si veda nelle note all'articolo 2.