Art. 36 
 
 
                     Competenza giurisdizionale 
 
  1.  Il  CNF  pronuncia  sui   reclami   avverso   i   provvedimenti
disciplinari nonche'  in  materia  di  albi,  elenchi  e  registri  e
rilascio di certificato di compiuta pratica;  pronuncia  sui  ricorsi
relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine; risolve i  conflitti
di  competenza  tra  ordini  circondariali;  esercita   le   funzioni
disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio
distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del
procedimento disciplinare.  La  funzione  giurisdizionale  si  svolge
secondo le previsioni di cui agli articoli  da  59  a  65  del  regio
decreto 22 gennaio 1934, n. 37. 
  2. Le udienze del  CNF  sono  pubbliche.  Ad  esse  partecipa,  con
funzioni  di  pubblico  ministero,  un  magistrato,  con  grado   non
inferiore a  consigliere  di  cassazione,  delegato  dal  procuratore
generale presso la Corte di cassazione. 
  3. Per la partecipazione alle procedure in materia disciplinare del
CNF, ai magistrati  non  sono  riconosciuti  compensi,  indennita'  o
gettoni di presenza. 
  4. Le decisioni del  CNF  sono  notificate,  entro  trenta  giorni,
all'interessato e al pubblico ministero presso la corte  d'appello  e
il  tribunale   della   circoscrizione   alla   quale   l'interessato
appartiene.  Nello  stesso  termine  sono  comunicate  al   consiglio
dell'ordine della circoscrizione stessa. 
  5. Nei casi di cui al  comma  1  la  notificazione  e'  fatta  agli
interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione. 
  6. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso
avverso le decisioni del  CNF  alle  sezioni  unite  della  Corte  di
cassazione,   entro   trenta   giorni   dalla   notificazione,    per
incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge. 
  7. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione puo'
essere sospesa dalle sezioni  unite  della  Corte  di  cassazione  in
camera di consiglio su istanza del ricorrente. 
  8. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio e' fatto al  CNF,
il quale deve conformarsi alla decisione della  Corte  di  cassazione
circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato. 
 
          Note all'art. 36: 
              - Per il testo degli articoli da  59  a  65  del  regio
          decreto  22  gennaio  1934,  n.   37,   vedi   nelle   note
          all'articolo 35.