Articolo 36 Conigli 1. Gli animali devono essere allevati in arche mobili a terra. 2. Le arche devono disporre di una zona coperta e chiusa e di una zona aperta. Ogni area di pertinenza deve avere una superficie di 1 mq e puo' ospitare una femmina con la prole o una nidiata in allevamento. Nelle arche i conigli devono avere la possibilita' di alzarsi e di sdraiarsi. 3. Le arche a terra devono essere attrezzate con mangiatoie per la distribuzione di alimenti concentrati (mangime o cereali) e rastrelliere per la distribuzione dei foraggi freschi o secchi. Le coniglie devono avere a disposizione due nidi: uno per il parto e uno come zona rifugio. Dopo lo svezzamento il divisorio tra i due nidi va tolto per realizzare una grande "tana" che ospiti i conigli fino alla maturita'. 4. Ogni nidiata o coniglia deve avere a disposizione un'area pascolo grande almeno 20 volte la superficie dell'area di pertinenza. Le arche devono essere spostate ogni due giorni e possono ritornare nella medesima posizione dopo quaranta giorni, decorsi 20 spostamenti.