(Regolamento-art. 36)
                             Articolo 36 
 
                               Conigli 
 
  1. Gli animali devono essere allevati in arche mobili a terra. 
  2. Le arche devono disporre di una zona coperta e chiusa e  di  una
zona aperta. Ogni area di pertinenza deve avere una superficie  di  1
mq e puo' ospitare  una  femmina  con  la  prole  o  una  nidiata  in
allevamento. Nelle arche i conigli devono avere  la  possibilita'  di
alzarsi e di sdraiarsi. 
  3. Le arche a terra devono essere attrezzate con mangiatoie per  la
distribuzione  di  alimenti  concentrati  (mangime   o   cereali)   e
rastrelliere per la distribuzione dei foraggi freschi  o  secchi.  Le
coniglie devono avere a disposizione due nidi: uno per il parto e uno
come zona rifugio. Dopo lo svezzamento il divisorio tra i due nidi va
tolto per realizzare una grande "tana" che ospiti i conigli fino alla
maturita'. 
  4. Ogni nidiata  o  coniglia  deve  avere  a  disposizione  un'area
pascolo grande almeno 20 volte la superficie dell'area di pertinenza.
Le arche devono essere spostate ogni due giorni e  possono  ritornare
nella  medesima  posizione   dopo   quaranta   giorni,   decorsi   20
spostamenti.