Art. 36 
 
 
            Misure per evitare duplicazioni di procedure 
 
  1. Al fine di  evitare  duplicazioni  di  procedure,  il  Ministero
accetta  i  dati  provenienti  da  altri  Stati  membri  ottenuti  da
procedure riconosciute dall'Unione europea,  a  meno  che  non  siano
necessarie ulteriori integrazioni  a  fini  di  tutela  della  salute
pubblica, la sicurezza e l'ambiente.