Art. 36 (Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi) 1. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-sexies) e' aggiunta la seguente: "n-septies) per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, delle spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attivita' economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale nonche' per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree in cui si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi, per gli importi stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio di ciascuno anno, sulla base dell'ammontare delle maggiori entrate riscosse dalla Regione, rivenienti dalla quota spettante alle stesse Regioni dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 nel limite delle aliquote di prodotto relative alle produzioni incrementali realizzate negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 rispetto all'anno 2013.". 2. Con la legge di stabilita' per il 2015 e' definito per le Regioni, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il limite della esclusione dal patto di stabilita' interno delle spese in conto capitale finanziate con le entrate delle aliquote di prodotto di cui all'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.