Art. 36 
 
 
                      Soppressione dell'obbligo 
                  di depositare copia dell'appello 
 
  1. E' soppresso il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 53 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
 
          Note all'art. 36: 
              - Si riporta il testo dell'art. 53 decreto  legislativo
          31  dicembre  1992,  n.  546  (Disposizioni  sul   processo
          tributario in attuazione della delega al Governo  contenuta
          nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991,  n.  413),  come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 53 (Forma  dell'appello).  -  1.  Il  ricorso  in
          appello contiene l'indicazione della commissione tributaria
          a cui e' diretto, dell'appellante e delle altre  parti  nei
          cui confronti  e'  proposto,  gli  estremi  della  sentenza
          impugnata,  l'esposizione  sommaria  dei  fatti,  l'oggetto
          della domanda ed i motivi specifici  dell'impugnazione.  Il
          ricorso  in  appello  e'  inammissibile  se  manca   o   e'
          assolutamente incerto uno degli elementi sopra  indicati  o
          se non e' sottoscritto a norma dell'art. 18, comma 3. 
              2. Il ricorso in appello e' proposto nelle forme di cui
          all'art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte  le  parti
          che hanno partecipato al giudizio di  primo  grado  e  deve
          essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3. 
              3. Subito dopo il deposito del ricorso in  appello,  la
          segreteria della commissione  tributaria  regionale  chiede
          alla   segreteria   della   commissione   provinciale    la
          trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere
          copia autentica della sentenza.».