Art. 36 
 
                              Verifiche 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma  6,  della  legge,
l'autorita' che ha rilasciato  il  NOS  puo',  secondo  le  procedure
previste all'art. 24, comma 4, revocarlo, sospenderne la validita'  o
apporvi  limitazioni  sulla  base  di  segnalazioni  e  verifiche   a
campione, anche nei casi di richiesta di Abilitazione  Preventiva  di
cui all'art. 43, dalle quali emergano  motivi  di  inaffidabilita'  a
carico del soggetto interessato. 
  2. Le verifiche di cui al comma 1 sono effettuate  prioritariamente
con riguardo a persone abilitate: 
    a) alla trattazione di informazioni classificate SEGRETISSIMO; 
    b) alla trattazione  di  informazioni  classificate  SEGRETO,  se
occupano  posizioni  per  le  quali  hanno  normale  accesso  ad  una
considerevole quantita'  di  informazioni  recanti  tale  livello  di
classifica  di  segretezza  ovvero  a  sistemi  di  comunicazione   o
informatici che trattano o contengono informazioni classificate; 
    c) alla trattazione di informazioni classificate RISERVATISSIMO o
SEGRETO, se rivestono particolari responsabilita'  nell'ambito  degli
operatori economici, quali  rappresentanti  legali,  Funzionari  alla
sicurezza, direttori tecnici, titolari  di  quote  di  partecipazione
qualificate; 
    d) in presenza di elementi  di  controindicazione,  valutati  non
ostativi in sede di rilascio del NOS.