Art. 36 Verifiche 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 6, della legge, l'autorita' che ha rilasciato il NOS puo', secondo le procedure previste all'art. 24, comma 4, revocarlo, sospenderne la validita' o apporvi limitazioni sulla base di segnalazioni e verifiche a campione, anche nei casi di richiesta di Abilitazione Preventiva di cui all'art. 43, dalle quali emergano motivi di inaffidabilita' a carico del soggetto interessato. 2. Le verifiche di cui al comma 1 sono effettuate prioritariamente con riguardo a persone abilitate: a) alla trattazione di informazioni classificate SEGRETISSIMO; b) alla trattazione di informazioni classificate SEGRETO, se occupano posizioni per le quali hanno normale accesso ad una considerevole quantita' di informazioni recanti tale livello di classifica di segretezza ovvero a sistemi di comunicazione o informatici che trattano o contengono informazioni classificate; c) alla trattazione di informazioni classificate RISERVATISSIMO o SEGRETO, se rivestono particolari responsabilita' nell'ambito degli operatori economici, quali rappresentanti legali, Funzionari alla sicurezza, direttori tecnici, titolari di quote di partecipazione qualificate; d) in presenza di elementi di controindicazione, valutati non ostativi in sede di rilascio del NOS.