Art. 36 
 
 
               Dichiarazione dello stato di insolvenza 
 
  1. Se  l'ente  sottoposto  a  risoluzione  si  trova  in  stato  di
insolvenza alla data di adozione del  provvedimento  di  avvio  della
risoluzione di cui all'articolo 32, si applica l'articolo  82,  comma
2,  del  Testo  Unico  Bancario.  La  legittimazione  dei  commissari
liquidatori  ivi  prevista  spetta  ai  commissari  speciali  di  cui
all'articolo 37. Laddove questi ultimi non siano stati  nominati,  il
ricorso puo' essere presentato dalla Banca d'Italia o da un  soggetto
da essa appositamente designato. 
  2. Il tribunale accerta lo stato di insolvenza dell'ente sottoposto
a risoluzione avendo riguardo alla situazione  esistente  al  momento
dell'avvio della risoluzione. Le disposizioni  del  Titolo  VI  della
legge fallimentare trovano applicazione  anche  quando  lo  stato  di
insolvenza e' superato per effetto della risoluzione. 
  3. Accertato giudizialmente lo stato  di  insolvenza  a  norma  del
comma 1, l'esercizio delle azioni di revoca degli  atti  compiuti  in
frode dei creditori compete ai commissari speciali, ove nominati, o a
un soggetto appositamente designato dalla Banca d'Italia.  I  termini
di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, 69 e 69-bis della legge
fallimentare decorrono dalla data di  avvio  della  risoluzione.  Non
sono esperibili le azioni previste dall'articolo 67,  secondo  comma,
della legge fallimentare. 
 
          Note all'art. 36: 
              - Si riporta il testo vigente comma 2 dell'art. 82  del
          citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              "Art.  82  (Accertamento  giudiziale  dello  stato   di
          insolvenza). - 1. (Omissis). 
              2. Se una banca, anche avente natura pubblica, si trova
          in stato  di  insolvenza  al  momento  dell'emanazione  del
          provvedimento  di  liquidazione  coatta  amministrativa   e
          l'insolvenza non e' stata dichiarata a norma del  comma  1,
          il tribunale del luogo in cui la banca ha la  sede  legale,
          su ricorso  dei  commissari  liquidatori,  su  istanza  del
          pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e
          i cessati rappresentanti legali della banca,  accerta  tale
          stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano  le
          disposizioni dell'art. 195, terzo, quarto, quinto  e  sesto
          comma della legge fallimentare. 
              (Omissis).". 
              - Il Titolo VI della legge  fallimentare  (citato  R.D.
          267 del 1942) comprende gli articoli da 216 a 241. 
              - Si riporta il testo vigente degli  articoli  64,  65,
          67, 69 e 69-bis del citato R.D. 267 del 1942: 
              "Art. 64 (Atti a titolo  gratuito).  -  Sono  privi  di
          effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito  nei
          due anni anteriori alla dichiarazione  di  fallimento,  gli
          atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e  gli  atti
          compiuti in adempimento di un dovere morale o  a  scopo  di
          pubblica   utilita',   in   quanto   la   liberalita'   sia
          proporzionata al patrimonio del donante. 
              I beni oggetto degli atti di cui al  primo  comma  sono
          acquisiti   al   patrimonio   del    fallimento    mediante
          trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel
          caso di cui al  presente  articolo  ogni  interessato  puo'
          proporre reclamo avverso la trascrizione a norma  dell'art.
          36." 
              "Art. 65. (Pagamenti). - Sono privi di effetto rispetto
          ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel  giorno
          della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali
          pagamenti sono stati eseguiti  dal  fallito  nei  due  anni
          anteriori alla dichiarazione di fallimento." 
              "Art. 67. (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie).
          - Sono revocati, salvo che  l'altra  parte  provi  che  non
          conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: 
              1)  gli  atti  a  titolo  oneroso  compiuti   nell'anno
          anteriore alla  dichiarazione  di  fallimento,  in  cui  le
          prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal  fallito
          sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato  dato
          o promesso; 
              2) gli atti estintivi di debiti  pecuniari  scaduti  ed
          esigibili non effettuati  con  danaro  o  con  altri  mezzi
          normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore  alla
          dichiarazione di fallimento; 
              3) i pegni,  le  anticresi  e  le  ipoteche  volontarie
          costituiti  nell'anno  anteriore  alla   dichiarazione   di
          fallimento per debiti preesistenti non scaduti; 
              4) i pegni, le anticresi e  le  ipoteche  giudiziali  o
          volontarie  costituiti  entro  sei  mesi   anteriori   alla
          dichiarazione di fallimento per debiti scaduti. 
              Sono  altresi'  revocati,  se  il  curatore  prova  che
          l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,
          i pagamenti di debiti liquidi  ed  esigibili,  gli  atti  a
          titolo oneroso  e  quelli  costitutivi  di  un  diritto  di
          prelazione per  debiti,  anche  di  terzi,  contestualmente
          creati,  se  compiuti  entro  sei   mesi   anteriori   alla
          dichiarazione di fallimento. 
              Non sono soggetti all'azione revocatoria: 
              a)  i  pagamenti   di   beni   e   servizi   effettuati
          nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso; 
              b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario,
          purche'  non  abbiano  ridotto  in  maniera  consistente  e
          durevole l'esposizione debitoria del fallito nei  confronti
          della banca; 
              c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai
          sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, i  cui  effetti
          non siano cessati ai sensi del comma terzo  della  suddetta
          disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto
          immobili  ad  uso   abitativo,   destinati   a   costituire
          l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e
          affini entro il terzo grado, ovvero  immobili  ad  uso  non
          abitativo  destinati  a  costituire  la   sede   principale
          dell'attivita' d'impresa dell'acquirente, purche' alla data
          di  dichiarazione  di   fallimento   tale   attivita'   sia
          effettivamente  esercitata  ovvero  siano  stati   compiuti
          investimenti per darvi inizio; 
              d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni
          del debitore purche' posti in essere in  esecuzione  di  un
          piano che appaia idoneo a consentire il  risanamento  della
          esposizione  debitoria  dell'impresa  e  ad  assicurare  il
          riequilibrio   della   sua   situazione   finanziaria;   un
          professionista   indipendente   designato   dal   debitore,
          iscritto nel registro dei revisori legali  ed  in  possesso
          dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e  b)  deve
          attestare  la  veridicita'  dei   dati   aziendali   e   la
          fattibilita' del piano; il professionista  e'  indipendente
          quando non e' legato  all'impresa  e  a  coloro  che  hanno
          interesse all'operazione  di  risanamento  da  rapporti  di
          natura personale o  professionale  tali  da  comprometterne
          l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista
          deve essere in possesso dei  requisiti  previsti  dall'art.
          2399 del codice civile e non deve, neanche per  il  tramite
          di  soggetti  con  i  quali  e'   unito   in   associazione
          professionale, avere  prestato  negli  ultimi  cinque  anni
          attivita' di lavoro subordinato o autonomo  in  favore  del
          debitore ovvero partecipato agli organi di  amministrazione
          o  di  controllo;  il  piano  puo'  essere  pubblicato  nel
          registro delle imprese su richiesta del debitore; 
              e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in  essere
          in     esecuzione      del      concordato      preventivo,
          dell'amministrazione  controllata,   nonche'   dell'accordo
          omologato ai sensi dell'art. 182-bis, nonche' gli  atti,  i
          pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo  il
          deposito del ricorso di cui all'art. 161; 
              f) i pagamenti dei  corrispettivi  per  prestazioni  di
          lavoro effettuate da  dipendenti  ed  altri  collaboratori,
          anche non subordinati, del fallito; 
              g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili  eseguiti
          alla  scadenza  per  ottenere  la  prestazione  di  servizi
          strumentali  all'accesso  alle  procedure  concorsuali   di
          amministrazione controllata e di concordato preventivo. 
              Le disposizioni di questo  articolo  non  si  applicano
          all'istituto di emissione, alle operazioni  di  credito  su
          pegno e di credito fondiario; sono  salve  le  disposizioni
          delle leggi speciali." 
              "Art. 69. (Atti compiuti tra i  coniugi).  -  Gli  atti
          previsti dall'art. 67, compiuti tra coniugi  nel  tempo  in
          cui il fallito esercitava un'impresa commerciale e quelli a
          titolo gratuito compiuti tra coniugi piu' di due anni prima
          della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in  cui  il
          fallito esercitava un'impresa commerciale sono revocati  se
          il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del
          coniuge fallito." 
              "Art. 69-bis.  (Decadenza  dall'azione  e  computo  dei
          termini).  -  Le  azioni  revocatorie  disciplinate   nella
          presente sezione non possono essere  promosse  decorsi  tre
          anni dalla dichiarazione di fallimento e  comunque  decorsi
          cinque anni dal compimento dell'atto. 
              Nel caso in cui alla domanda di  concordato  preventivo
          segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli
          articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69  decorrono
          dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel
          registro delle imprese.".