Art. 36 
 
 
                       Comitato amministratore 
 
  1. Alla gestione di ciascun fondo istituito ai sensi  dell'articolo
26  e  del  fondo  di  cui  all'articolo  28,  provvede  un  comitato
amministratore con i seguenti compiti: 
    a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'INPS,  i  bilanci  annuali,  preventivo  e
consuntivo, della gestione, corredati da  una  propria  relazione,  e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; 
    b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi  e  dei
trattamenti e compiere ogni altro  atto  richiesto  per  la  gestione
delle prestazioni previste dal decreto istitutivo; 
    c)  fare  proposte  in  materia  di  contributi,   interventi   e
trattamenti; 
    d) vigilare sull'affluenza dei contributi,  sull'ammissione  agli
interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche'  sull'andamento
della gestione; 
    e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine  alle  materie
di competenza; 
    f) assolvere ogni altro compito ad  esso  demandato  da  leggi  o
regolamenti. 
  2. Il comitato amministratore e' composto da  esperti  in  possesso
dei requisiti  di  professionalita'  e  onorabilita'  previsti  dagli
articoli 37 e 38, designati dalle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e  dei  lavoratori  stipulanti  l'accordo  o  il  contratto
collettivo, in numero complessivamente non superiore a dieci,  o  nel
maggior numero necessario a garantire la rappresentanza di  tutte  le
parti sociali istitutive del fondo, nonche'  da  due  rappresentanti,
con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali  e  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  e  in  possesso  dei  requisiti  di  onorabilita'   previsti
dall'articolo  38.  Ai  componenti  del  comitato  non  spetta  alcun
emolumento, indennita' o rimborso spese. 
  3. Il comitato amministratore e' nominato con decreto del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica  per  quattro
anni o per la diversa durata prevista dal decreto istitutivo. 
  4. Il presidente del comitato amministratore e' eletto dal comitato
stesso tra i propri membri. 
  5. Le deliberazioni del  comitato  amministratore  sono  assunte  a
maggioranza e, in caso di parita' nelle votazioni,  prevale  il  voto
del presidente. 
  6. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo il
collegio sindacale  dell'INPS,  nonche'  il  direttore  generale  del
medesimo Istituto o un suo delegato, con voto consultivo. 
  7.   L'esecuzione   delle   decisioni   adottate    dal    comitato
amministratore puo' essere sospesa,  ove  si  evidenzino  profili  di
illegittimita',  da  parte  del  direttore  generale  dell'INPS.   Il
provvedimento di sospensione deve  essere  adottato  nel  termine  di
cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che
si  ritiene  violata,  al  presidente  dell'INPS  nell'ambito   delle
funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto  legislativo  30
giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre  mesi,  il
presidente stabilisce se dare ulteriore corso  alla  decisione  o  se
annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva. 
  8. Al fine di garantire l'avvio dei fondi di cui  all'articolo  26,
qualora alla data del 30 novembre 2015 non risulti ancora  costituito
il comitato amministratore, i compiti di pertinenza di questo vengono
temporaneamente assolti da un  commissario  straordinario  del  fondo
nominato dal Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali.  Il
commissario straordinario svolge i suoi compiti a titolo  gratuito  e
resta in carica sino alla costituzione del comitato amministratore. 
 
          Note all'art. 36: 
              Si riporta l'art. 3, comma 5, del  decreto  legislativo
          30  giugno  1994,  n.  479,  e   successive   modificazioni
          (Attuazione della delega conferita dall'art. 1,  comma  32,
          della L. 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e
          soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza): 
              "Art. 3. Ordinamento degli enti. 
              (Omissis). 
              5. Il consiglio di amministrazione predispone  i  piani
          pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e
          disinvestimento,  il  bilancio  preventivo  ed   il   conto
          consuntivo;  approva  i  piani  annuali  nell'ambito  della
          programmazione;  delibera  i  piani  d'impiego  dei   fondi
          disponibili e gli atti individuati nel regolamento  interno
          di organizzazione e funzionamento; delibera il  regolamento
          organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali
          maggiormente   rappresentative   del   personale,   nonche'
          l'ordinamento  dei  servizi,  la  dotazione  organica  e  i
          regolamenti    concernenti    l'amministrazione    e     la
          contabilita', e i regolamenti di cui all' art.  10,  L.  29
          febbraio  1988,  n.  48;   trasmette   trimestralmente   al
          consiglio  di   indirizzo   e   vigilanza   una   relazione
          sull'attivita'  svolta  con  particolare   riferimento   al
          processo produttivo  ed  al  profilo  finanziario,  nonche'
          qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio
          di indirizzo e vigilanza.  Il  consiglio  esercita  inoltre
          ogni altra funzione che non sia  compresa  nella  sfera  di
          competenza degli altri organi dell'ente.  Il  consiglio  e'
          composto dal presidente dell'Istituto, che lo  presiede,  e
          da otto esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL  e  sei
          per l'INPDAP e quattro esperti per l'IPSEMA, dei quali  due
          per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP e uno  per  l'IPSEMA  scelti
          tra dirigenti della pubblica amministrazione, da  porre  in
          posizione  di  fuori  ruolo  secondo  le  disposizioni  dei
          vigenti  ordinamenti  di  appartenenza.  I  componenti  del
          consiglio sono scelti tra persone  dotate  di  riconosciuta
          competenza e professionalita' e di indiscussa moralita'  ed
          indipendenza. Il possesso dei requisiti  e'  comprovato  da
          apposito curriculum da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana.  La  carica  di  consigliere  di
          amministrazione e' incompatibile con quella  di  componente
          del consiglio di vigilanza.".