Art. 36 
 
               Disposizioni in materia di trasparenza 
                     e di pubblicita' degli atti 
 
  1. Tutti gli atti del Commissario straordinario relativi a nomine e
designazioni di  collaboratori  e  consulenti,  alla  predisposizione
dell'elenco speciale di cui all'articolo 34, comma  1,  nonche'  alle
relative iscrizioni ed esclusioni,  alla  programmazione  di  lavori,
opere, servizi e forniture, nonche' alle procedure per  l'affidamento
di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori  e  opere  ed  alle
erogazioni  e   concessioni   di   provvidenze   pubbliche   per   la
ricostruzione  privata,  ove  non  considerati  riservati  ai   sensi
dell'articolo 112 ovvero secretati ai  sensi  dell'articolo  162  del
decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  sono  pubblicati  e
aggiornati sul sito istituzionale  del  commissariato  straordinario,
nella sezione «Amministrazione  trasparente»  e  sono  soggetti  alla
disciplina di cui al decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  e
successive modificazioni. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e
per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono
altresi' pubblicati gli  ulteriori  atti  indicati  all'articolo  29,
comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
 
          Riferimenti normativi 
 
               - Si riporta il testo vigente degli articoli 112 e 162
          del citato decreto legislativo n. 50 del 2016: 
              «Art. 112 (Appalti e concessioni riservati). - 1. Fatte
          salve le disposizioni vigenti  in  materia  di  cooperative
          sociali  e  di  imprese  sociali,  le  stazioni  appaltanti
          possono  riservare  il  diritto  di   partecipazione   alle
          procedure di appalto e a quelle di  concessione  o  possono
          riservarne   l'esecuzione   adoperatori   economici   e   a
          cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale
          sia l'integrazione sociale e  professionale  delle  persone
          con  disabilita'  o  svantaggiate  o   possono   riservarne
          l'esecuzione nel contesto di programmi di  lavoro  protetti
          quando almeno il 30 per cento dei lavoratori  dei  suddetti
          operatori  economici  sia  composto   da   lavoratori   con
          disabilita' o da lavoratori svantaggiati. 
              2.  Ai  sensi  del  presente  articolo  si  considerano
          soggetti con disabilita' quelli di  cui  all'art.  1  della
          legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle
          previste dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991,  n.  381,
          gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche  giudiziari,
          i    soggetti    in     trattamento     psichiatrico,     i
          tossicodipendenti,  gli  alcolisti,  i   minori   in   eta'
          lavorativa  in  situazioni  di  difficolta'  familiare,  le
          persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i
          condannati e gli internati ammessi alle misure  alternative
          alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi  dell'art.
          21  della  legge  26  luglio  1975,  n.  354  e  successive
          modificazioni. 
              3. Il bando di gara o l'avviso di preinformazione danno
          espressamente atto che si tratta di appalto  o  concessione
          riservata.». 
              «Art. 162 (Contratti secretati). - 1.  Le  disposizioni
          del presente codice relative alle procedure di  affidamento
          possono essere derogate: 
              a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalita'  di
          esecuzione e' attribuita una classifica di segretezza; 
              b) per  i  contratti  la  cui  esecuzione  deve  essere
          accompagnata  da   speciali   misure   di   sicurezza,   in
          conformita' a  disposizioni  legislative,  regolamentari  o
          amministrative. 
              2. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera  a),
          le amministrazioni e gli  enti  usuari  attribuiscono,  con
          provvedimento motivato, le  classifiche  di  segretezza  ai
          sensi dell'art. 42 della  legge  3  agosto  2007,  n.  124,
          ovvero di altre norme vigenti. Ai fini della deroga di  cui
          al comma 1, lettera  b),  le  amministrazioni  e  gli  enti
          usuari dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori,  i
          servizi e le forniture eseguibili con  speciali  misure  di
          sicurezza individuate nel predetto provvedimento. 
              3. I contratti di cui  al  comma  1  sono  eseguiti  da
          operatori economici in possesso dei requisiti previsti  dal
          presente decreto e del nulla osta di sicurezza, ai sensi  e
          nei limiti di cui all'art. 42, comma 1-bis, della legge  n.
          124 del 2007. 
              4. L'affidamento  dei  contratti  di  cui  al  presente
          articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui
          sono  invitati  almeno  cinque  operatori   economici,   se
          sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione
          all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione  con
          piu' di un  operatore  economico  sia  compatibile  con  le
          esigenze di segretezza e sicurezza. 
              5. La Corte  dei  conti,  tramite  un  proprio  ufficio
          organizzato  in  modo  da  salvaguardare  le  esigenze   di
          riservatezza,  esercita  il  controllo   preventivo   sulla
          legittimita' e sulla regolarita' dei contratti  di  cui  al
          presente articolo, nonche' sulla  regolarita',  correttezza
          ed efficacia  della  gestione.  Dell'attivita'  di  cui  al
          presente comma e' dato conto entro il 30 giugno di  ciascun
          anno in una relazione al Parlamento.». 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33  recante
          «Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto   di
          accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche
          amministrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  5
          aprile 2013, n. 80. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  29
          del citato decreto legislativo n. 50 del 2016: 
              «Art. 29 (Principi in materia  di  trasparenza).  -  1.
          Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
          enti aggiudicatori relativi alla programmazione di  lavori,
          opere, servizi e  forniture,  nonche'  alle  procedure  per
          l'affidamento di appalti pubblici  di  servizi,  forniture,
          lavori e opere, di concorsi pubblici di  progettazione,  di
          concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti
          nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5, ove non
          considerati  riservati  ai  sensi   dell'art.   53   ovvero
          secretati ai sensi dell'art. 162, devono essere  pubblicati
          e aggiornati sul profilo  del  committente,  nella  sezione
          «Amministrazione  trasparente»,  con  l'applicazione  delle
          disposizioni di cui al decreto legislativo 14  marzo  2013,
          n. 33. Al fine di consentire l'eventuale  proposizione  del
          ricorso ai sensi dell'art.  120  del  codice  del  processo
          amministrativo, sono altresi'  pubblicati,  nei  successivi
          due giorni dalla data di adozione  dei  relativi  atti,  il
          provvedimento che determina le esclusioni  dalla  procedura
          di affidamento e le ammissioni all'esito delle  valutazioni
          dei   requisiti    soggettivi,    economico-finanziari    e
          tecnico-professionali.    E'    inoltre    pubblicata    la
          composizione della commissione giudicatrice e  i  curricula
          dei suoi componenti. Nella stessa sezione  sono  pubblicati
          anche i resoconti della gestione finanziaria dei  contratti
          al termine della loro esecuzione. 
              (Omissis).».