(( Art. 36-ter Divieto di installazione di apparecchi e congegni per il gioco lecito 1. Nel territorio dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, fino al 31 dicembre 2017, e' vietata l'installazione di nuovi dispositivi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente dei commi 6 e 7 dell'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): «6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: a) quelli che, dotati di attestato di conformita' alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilita', che consentono al giocatore la possibilita' di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu' favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita e' di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non piu' di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali; a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato puo' essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a); b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: 1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna partita; 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite; 3) l'importo massimo e le modalita' di riscossione delle vincite; 4) le specifiche di immodificabilita' e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi; 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi; 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera. 7. Si considerano, altresi', apparecchi e congegni per il gioco lecito: a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilita' fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non e' superiore a venti volte il costo della partita; b). c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita puo' variare in relazione all'abilita' del giocatore e il costo della singola partita puo' essere superiore a 50 centesimi di euro; c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita; c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco e' regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.».