Art. 36 
 
 
Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 47, comma 1, del  decreto  legislativo  9  novembre
2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) una formazione
a tempo pieno di ostetrica di almeno tre  anni,  che  possono  essere
anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistente
in almeno 4.600 ore di formazione teorica e pratica, di cui almeno un
terzo della durata minima in pratica clinica diretta;"; 
    b) alla lettera b) la parola: "o" e' sostituita  dalle  seguenti:
"che possono essere anche espressi,  in  aggiunta,  in  crediti  ECTS
equivalenti, consistenti in almeno"; 
    c) alla lettera c), la parola: "o" e' sostituita dalle  seguenti:
"che possono essere anche espressi,  in  aggiunta,  in  crediti  ECTS
equivalenti, consistente in almeno". 
 
          Note all'art. 36: 
              -  Il  testo  dell'articolo  47  del   citato   decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 47 (Condizioni per il riconoscimento  del  titolo
          di formazione di ostetrica). - 1. I titoli di formazione di
          ostetrica di cui all'allegato V, punto  5.5.2,  beneficiano
          del riconoscimento automatico ai sensi dell'articolo 31  se
          soddisfano uno dei seguenti requisiti: 
              a) una formazione a tempo pieno di ostetrica di  almeno
          tre anni, che possono essere anche espressi,  in  aggiunta,
          in crediti ECTS equivalenti, consistente  in  almeno  4.600
          ore di formazione teorica e pratica, di cui almeno un terzo
          della durata minima in pratica clinica diretta; 
              b) una formazione a tempo pieno di ostetrica di  almeno
          due anni che possono essere anche espressi, in aggiunta, in
          crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno  3.600  ore
          subordinata  al  possesso  di  un  titolo   di   formazione
          d'infermiere responsabile dell'assistenza generale  di  cui
          all'allegato V, punto 5.2.2; 
              c) una formazione a tempo pieno di ostetrica di  almeno
          18 mesi che possono essere anche espressi, in aggiunta,  in
          crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno  3.000  ore
          subordinata  al  possesso  di  un  titolo   di   formazione
          d'infermiere responsabile dell'assistenza generale  di  cui
          all'allegato  V,   5.2.2   e   seguita   da   una   pratica
          professionale di un anno per la  quale  sia  rilasciato  un
          attestato ai sensi del comma 2. 
              2. L'attestato di cui al comma 1  e'  rilasciato  dalle
          autorita'  competenti  dello  Stato  membro   d'origine   e
          certifica che il titolare, dopo l'acquisizione  del  titolo
          di  formazione  di  ostetrica,  ha   esercitato   in   modo
          soddisfacente, in un ospedale o  in  un  istituto  di  cure
          sanitarie a tal fine autorizzato,  tutte  le  attivita'  di
          ostetrica per il periodo corrispondente.".