Art. 36 
 
                      Modifiche all'articolo 44 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. All'articolo 44 del decreto legislativo  n.  82  del  2005  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Requisiti  per  la
gestione e conservazione dei documenti informatici»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Il  sistema  di  gestione  informatica  e  conservazione   dei
documenti informatici della pubblica amministrazione assicura: 
    a)  l'identificazione  certa  del  soggetto  che  ha  formato  il
documento e dell'amministrazione o dell'area  organizzativa  omogenea
di riferimento di cui all'articolo  50,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
    b) la sicurezza e l'integrita' del sistema e dei dati e documenti
presenti; 
    c)  la  corretta  e  puntuale  registrazione  di  protocollo  dei
documenti in entrata e in uscita; 
    d) la raccolta di informazioni  sul  collegamento  esistente  tra
ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i  documenti  dalla
stessa formati; 
    e)  l'agevole  reperimento  delle  informazioni   riguardanti   i
documenti registrati; 
    f) l'accesso, in condizioni di sicurezza, alle  informazioni  del
sistema, nel rispetto delle disposizioni in  materia  di  tutela  dei
dati personali; 
    g) lo scambio  di  informazioni,  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'articolo 12, comma 2, con sistemi  di  gestione  documentale  di
altre amministrazioni al fine di determinare lo stato  e  l'iter  dei
procedimenti complessi; 
    h) la  corretta  organizzazione  dei  documenti  nell'ambito  del
sistema di classificazione adottato; 
    i) l'accesso remoto, in condizioni di sicurezza, ai  documenti  e
alle relative informazioni di registrazione tramite un identificativo
univoco; 
    j) il rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.»; 
    c) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. Il  sistema  di  gestione  e  conservazione  dei  documenti
informatici e' gestito da un responsabile che opera d'intesa  con  il
dirigente dell'ufficio di cui all'articolo 17 del presente Codice, il
responsabile del trattamento dei dati personali di  cui  all'articolo
29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  ove  nominato,  e
con il responsabile del sistema  della  conservazione  dei  documenti
informatici,  nella  definizione  e  gestione  delle   attivita'   di
rispettiva competenza. Almeno  una  volta  all'anno  il  responsabile
della gestione dei documenti informatici provvede  a  trasmettere  al
sistema di conservazione i fascicoli e le  serie  documentarie  anche
relative a procedimenti conclusi.»; 
    d) al comma 1-ter le parole: «dall'articolo  43  e  dalle  regole
tecniche ivi previste, nonche' dal comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nel presente articolo». 
 
          Note all'art. 36: 
              - si riporta  il  testo  dell'articolo  44  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 44 Requisiti per la gestione e conservazione  dei
          documenti informatici 
              1. Il sistema di gestione informatica  e  conservazione
          dei documenti informatici  della  pubblica  amministrazione
          assicura: 
              a) l'identificazione certa del soggetto che ha  formato
          il   documento   e   dell'amministrazione    o    dell'area
          organizzativa omogenea di riferimento di  cui  all'articolo
          50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 2000, n. 445; 
              b) la sicurezza e l'integrita' del sistema e dei dati e
          documenti presenti; 
              c) la corretta e puntuale registrazione  di  protocollo
          dei documenti in entrata e in uscita; 
              d)  la  raccolta  di  informazioni   sul   collegamento
          esistente     tra      ciascun      documento      ricevuto
          dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati; 
              e) l'agevole reperimento delle informazioni riguardanti
          i documenti registrati; 
              f)  l'accesso,  in  condizioni   di   sicurezza,   alle
          informazioni del sistema, nel rispetto  delle  disposizioni
          in materia di tutela dei dati personali; 
              g) lo scambio  di  informazioni,  ai  sensi  di  quanto
          previsto dall'articolo 12, comma 2, con sistemi di gestione
          documentale di altre amministrazioni al fine di determinare
          lo stato e l'iter dei procedimenti complessi; 
              h) la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito
          del sistema di classificazione adottato; 
              i) l'accesso remoto, in  condizioni  di  sicurezza,  ai
          documenti e alle  relative  informazioni  di  registrazione
          tramite un identificativo univoco; 
              j)  il  rispetto   delle   regole   tecniche   di   cui
          all'articolo 71. 
              1-bis. Il  sistema  di  gestione  e  conservazione  dei
          documenti informatici e' gestito  da  un  responsabile  che
          opera  d'intesa  con  il  dirigente  dell'ufficio  di   cui
          all'articolo 17 del presente Codice,  il  responsabile  del
          trattamento dei dati personali di cui all'articolo  29  del
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove nominato, e
          con il responsabile del  sistema  della  conservazione  dei
          documenti informatici, nella definizione e  gestione  delle
          attivita'  di  rispettiva  competenza.  Almeno  una   volta
          all'anno  il  responsabile  della  gestione  dei  documenti
          informatici  provvede   a   trasmettere   al   sistema   di
          conservazione i fascicoli e  le  serie  documentarie  anche
          relative a procedimenti conclusi. 
              1-ter.  Il  responsabile   della   conservazione   puo'
          chiedere la conservazione dei documenti  informatici  o  la
          certificazione della conformita' del relativo  processo  di
          conservazione a quanto stabilito nel presente  articolo  ad
          altri soggetti, pubblici  o  privati,  che  offrono  idonee
          garanzie organizzative e tecnologiche.»