Articolo 36 Bilancio del tribunale 1. Il bilancio del tribunale e' finanziato dalle risorse finanziarie proprie del tribunale e, almeno nel periodo transitorio di cui all'articolo 83 ove necessario, dai contributi degli Stati membri contraenti. Il bilancio e' in pareggio. 2. Le risorse finanziarie proprie del tribunale sono costituite dai diritti processuali e da altre entrate. 3. I diritti processuali sono fissati dal comitato amministrativo. Essi consistono di un diritto fisso, abbinato ad un diritto basato sul valore al di sopra di una soglia predefinita. I diritti processuali sono fissati ad un livello che garantisce un giusto equilibrio tra il principio dell'equo accesso alla giustizia, in particolare per le piccole e medie imprese, le microentita', le persone fisiche, le organizzazioni senza scopo di lucro, le universita' e gli organismi pubblici di ricerca, e un adeguato contributo delle parti per le spese sostenute dal tribunale, riconoscendo i benefici economici alle parti interessate, e l'obiettivo di un tribunale autofinanziato e con finanze in pareggio. Il livello dei diritti processuali e' riveduto periodicamente dal comitato amministrativo. Si possono prendere in considerazione misure di sostegno mirate per le piccole e medie imprese e le microentita'. 4. Se il tribunale non e' in grado di pareggiare il bilancio sulle base delle risorse proprie, gli Stati membri contraenti gli versano contributi finanziari speciali.