Art. 36 
 
Obbligo  di  rappresentanza  di  un  altro  organismo   di   gestione
  collettiva per la concessione di licenze  multiterritoriali  per  i
  diritti su opere musicali online 
 
  1. Un organismo di gestione collettiva  che  concede  o  amministra
licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali  online  di
cui al presente Capo e' tenuto ad accettare la richiesta di stipulare
accordi di rappresentanza da parte di un altro organismo di  gestione
collettiva che non concede dette licenze se gia' concede o  offre  la
concessione di licenze  multiterritoriali  per  i  diritti  su  opere
musicali online per la stessa categoria di diritti su opere  musicali
online del repertorio di uno  o  piu'  altri  organismi  di  gestione
collettiva. 
  2.  L'organismo  di  gestione  collettiva   interpellato   risponde
all'organismo di gestione collettiva richiedente per iscritto e senza
indebito ritardo. 
  3. Fatti salvi i commi 5 e 6, l'organismo  di  gestione  collettiva
interpellato gestisce il repertorio rappresentato  dell'organismo  di
gestione collettiva richiedente alle stesse condizioni a cui gestisce
il proprio repertorio. 
  4. L'organismo  di  gestione  collettiva  interpellato  include  il
repertorio  rappresentato  dell'organismo  di   gestione   collettiva
richiedente ai sensi dei commi da 1 a  3  in  tutte  le  offerte  che
trasmette ai fornitori di servizi online. 
  5. Le spese di gestione per il servizio fornito  dall'organismo  di
gestione collettiva all'organismo  richiedente  non  eccedono  quelle
ragionevolmente  sostenute  dall'organismo  di  gestione   collettiva
interpellato. 
  6.  L'organismo  di  gestione  collettiva   richiedente   mette   a
disposizione dell'organismo interpellato le informazioni relative  al
proprio repertorio musicale necessarie per la concessione di  licenze
multiterritoriali per i diritti  su  opere  musicali  online.  Se  le
informazioni sono insufficienti o fornite in una forma  tale  da  non
consentire  all'organismo  di  gestione  collettiva  interpellato  di
rispettare  i  requisiti  stabiliti  al  presente  Capo,  l'organismo
interpellato ha il diritto di addebitare alla  controparte  le  spese
ragionevolmente sostenute  per  rispettare  tali  prescrizioni  o  di
escludere le opere per  cui  le  informazioni  sono  insufficienti  o
inutilizzabili.