Art. 36 Disposizioni transitorie 1. Gli appuntati in servizio permanente al 1° gennaio 2017 e che a tale data hanno gia' maturato i requisiti di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono sottoposti a valutazione dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 55-bis dello stesso decreto e, ove giudicati idonei, promossi al grado di appuntato scelto con decorrenza 1° gennaio 2017, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del predetto decreto. 2. In deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo sovrintendenti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, i brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio 2017, inclusi nelle aliquote di valutazione determinate al 31 dicembre 2016, prima e seconda valutazione, giudicati idonei, iscritti in quadro e non promossi perche' non utilmente ricompresi nei rispettivi quadri di avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza 1° gennaio 2017, nell'ordine di iscrizione nel ruolo di provenienza. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 55-bis del medesimo decreto legislativo, con riferimento alle aliquote al 31 dicembre 2016, e' valido anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma. 3. I militari promossi ai sensi del comma 2 precedono nel ruolo, a parita' di anzianita', i parigrado promossi con le aliquote del 31 dicembre 2017. 4. I vice brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio 2017 e che a tale data hanno gia' maturato i requisiti di cui alla tabella D/1 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2017. 5. I vice brigadieri di cui al comma 4, giudicati idonei all'avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal 1° gennaio 2017 e precedono nel ruolo, a parita' di anzianita', quelli promossi con riferimento all'aliquota formata al 31 dicembre 2017. 6. I vice brigadieri di cui al comma 4, giudicati non idonei all'avanzamento, sono inclusi nell'aliquota di valutazione da determinare al 31 dicembre 2017 e valutati secondo le disposizioni in vigore a tale data. 7. I brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio 2017 che hanno conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2013 sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. 8. I brigadieri giudicati idonei nell'aliquota di cui al comma 7 conseguono la promozione a brigadiere capo con decorrenza dal 1° gennaio 2017. Il personale promosso ai sensi del presente comma prende posto in ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma 2. 9. Effettuate le promozioni di cui ai commi 2 e 8, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione per l'avanzamento a brigadiere capo, in deroga alla tabella D/1 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono fissate secondo i seguenti criteri: a) per l'anno 2017, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014; b) per l'anno 2018, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015; c) per l'anno 2019, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016; d) per l'anno 2020, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010; e) per l'anno 2021, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011. 10. Al fine di assicurare la massima flessibilita' organizzativa e di potenziare l'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale e delle frodi in danno del bilancio dello Stato e dell'Unione europea: a) nel triennio 2018-2020, e' autorizzata l'assunzione nel ruolo «ispettori» di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nei limiti delle risorse ordinariamente assentite a legislazione vigente in materia di facolta' assunzionali, allo scopo utilizzando le vacanze organiche esistenti nel ruolo sovrintendenti di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto. Le unita' da assumere sono stabilite annualmente, assicurando l'invarianza di spesa a regime, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero all'organico del ruolo ispettori, da riassorbire per effetto dei passaggi degli ispettori in altri ruoli, secondo le disposizioni vigenti, o per effetto di quanto disposto dalla lettera b); b) a decorrere dal 1° gennaio 2018, le consistenze organiche dei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri, di cui agli articoli 3, comma 1, 17, comma 1, e 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, possono essere progressivamente rimodulate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per incrementare la consistenza organica del ruolo «ispettori» fino a 28.602 unita', assicurando l'invarianza di spesa. Conseguentemente, con il medesimo decreto di cui al primo periodo, puo' essere rideterminata la frazione di cui all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, fermo restando che, in relazione alle specifiche esigenze organiche e funzionali e al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga di quanto previsto dal citato articolo 58, comma 3, per gli anni 2025 e 2026 il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente e' stabilito con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza in misura non superiore a un quattordicesimo della dotazione organica del ruolo ispettori e per l'anno 2027 in misura non superiore a un trentacinquesimo della medesima dotazione organica. 11. I marescialli aiutanti luogotenenti in servizio al 1° gennaio 2017 assumono il grado di luogotenente di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, conservando l'anzianita' di servizio e con l'anzianita' di grado corrispondente a quella maturata nella soppressa qualifica di luogotenente. 12. I marescialli aiutanti in servizio permanente al 1° gennaio 2017 e che a tale data hanno gia' maturato i requisiti di cui alla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2017. 13. I marescialli aiutanti di cui al comma 12, giudicati: a) idonei all'avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal 1° gennaio 2017 e precedono nel ruolo, a parita' di anzianita', quelli promossi con riferimento alle aliquote del 31 dicembre 2017; b) non idonei all'avanzamento, sono inclusi nelle aliquote di valutazione da determinare al 31 dicembre 2017 e valutati secondo le disposizioni in vigore a tale data. 14. I marescialli capo non utilmente iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016, in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo ispettori di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore, qualora in servizio permanente alla data di decorrenza della promozione, con le seguenti modalita': a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017; b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017; c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017. Il giudizio espresso dalla commissione di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 in occasione della aliquota riferita al 31 dicembre 2016 e il relativo quadro di avanzamento sono validi anche ai fini della promozione di cui al presente comma. I marescialli capo idonei nell'aliquota del 31 dicembre 2017 e promossi ai sensi dell'articolo 58, comma 2, lettera a), prendono posto nel ruolo, a parita' di anzianita' assoluta, dopo i militari promossi ai sensi del presente comma. Il requisito della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 deve essere posseduto a partire dai marescialli capo inseriti nelle aliquote di valutazione formate al 31 dicembre 2028. 15. Le promozioni a maresciallo aiutante per gli anni dal 2017 al 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono conferite anche mediante la procedura di valutazione a scelta per esami. Possono partecipare a ciascuna delle citate procedure i marescialli capo che hanno il requisito di anzianita' di grado di seguito indicato: a) per l'anno 2017: fino al 31 dicembre 2012; b) per gli anni 2018 e 2019: fino al 31 dicembre 2013; c) per gli anni 2020 e 2021: fino al 31 dicembre 2014. Il numero massimo delle promozioni annuali conferibili con il sistema a scelta per esami e' pari a 130. Alle suddette procedure valutative continuano ad applicarsi le norme di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 gennaio 2002, n. 58. I marescialli capo promossi ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 precedono nel ruolo, a parita' di anzianita' assoluta, quelli promossi secondo il presente comma. 16. Agli appuntati scelti in servizio al 1° ottobre 2017 che hanno compiuto sette anni di permanenza nel grado, in deroga alla permanenza prevista dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e che non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11 dello stesso decreto, e' attribuita la qualifica di «qualifica speciale», con decorrenza 1° ottobre 2017. Al fine dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il personale di cui al presente comma e' valutato dalla commissione di cui agli articoli 55-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. Agli appuntati scelti in servizio al 31 dicembre 2016, il parametro stipendiale previsto dalla Tabella D allegata al presente decreto per appuntato scelto +5 attribuito dopo quattro anni di anzianita' nel grado. 17. Per il conseguimento della qualifica di «qualifica speciale», fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, gli appuntati scelti non rientranti nella previsione di cui al comma 16 e in servizio alla data del 1° ottobre 2017, sono valutati dopo 7 anni di permanenza nel grado. 18. Ai brigadieri capo in servizio al 1° ottobre 2017 che hanno conseguito la promozione entro il 30 settembre 2013 e che non si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' attribuita la qualifica di «qualifica speciale» con decorrenza dal 1° ottobre 2017. Al fine dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il personale di cui al presente comma e' incluso in un'aliquota di valutazione straordinaria formata alla data del 1° ottobre 2017. 19. Attribuita la qualifica di cui al comma 18, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione dei brigadieri capo per il conseguimento della qualifica di «qualifica speciale», fermi restando gli altri requisiti e in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 18 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono fissate secondo i seguenti criteri: a) per l'anno 2017, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2013; b) per l'anno 2018, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014; c) per l'anno 2019, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015; d) per l'anno 2020, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016; e) per l'anno 2021, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' fino al 31 dicembre 2010; f) per l'anno 2022, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011; g) per l'anno 2023, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012; h) per l'anno 2024, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013. Il parametro stipendiale previsto dalla tabella D allegata al presente decreto per brigadiere capo +4 e' attribuito ai brigadieri capo con le seguenti modalita': 1) per il personale che ha rivestito il grado di brigadiere dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010: all'atto della promozione a brigadiere capo; 2) per il personale che ha rivestito il grado di brigadiere dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011: dopo un anno di permanenza nel grado di brigadiere capo; 3) per il personale che ha rivestito il grado di brigadiere dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012: dopo due anni di permanenza nel grado di brigadiere capo; 4) per il personale che ha rivestito il grado di brigadiere dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: dopo tre anni di permanenza nel grado di brigadiere capo. 20. Ai luogotenenti di cui al comma 11, che non si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in deroga al periodo minimo di permanenza indicato dall'articolo 34 dello stesso decreto legislativo, e' attribuita la qualifica di «cariche speciali» con decorrenza dal 1° ottobre 2017. Al fine dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il personale di cui al presente comma e' incluso in un'aliquota di valutazione straordinaria formata alla data del 1° ottobre 2017. 21. Per il personale promosso al grado di luogotenente ai sensi del comma 13, lettera a), fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, per il conseguimento della qualifica di «cariche speciali» e' la seguente: a) per il personale che riveste il grado di maresciallo aiutante non oltre il 2006: 1 anno; b) per il personale che riveste il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 2 anni; c) per il personale che riveste il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008: 3 anni. 22. Il titolo di studio per l'accesso al ruolo degli appuntati e finanzieri di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, non e' richiesto per i volontari delle Forze armate di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio alla data del 31 dicembre 2020, ovvero congedato entro la stessa data. 23. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nel periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2022, gli ispettori sono tratti mediante: a) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera a): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel secondo e terzo anno, nella misura del 60 per cento; nel quarto e quinto anno, nella misura del 65 per cento; b) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera b): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel secondo e terzo anno, nella misura del 40 per cento; nel quarto e quinto anno, nella misura del 35 per cento. 23. In deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera b), numero 8), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, per la partecipazione al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), numero 2), del medesimo decreto e' richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi universitari. Per il medesimo concorso, il Comandante generale della Guardia di finanza, nell'ambito dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, puo' fissare con il bando di concorso di cui all'articolo 46 del medesimo decreto, aliquote di posti da riservare al personale in possesso di laurea triennale, individuandone le relative classi. 25. L'articolo 6-bis, comma 13, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, non si applica agli allievi ufficiali del soppresso ruolo aeronavale rinviati dal corso di Accademia a seguito di accertata inattitudine al volo o alla navigazione. 26. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui agli articoli 6-bis, comma 12, e 6-ter, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2004, n. 94. 27. Il 50 per cento dei posti per il concorso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e' riservato: a) fino al 31 dicembre 2021, ai marescialli capi, marescialli aiutanti e luogotenenti del Corpo della guardia di finanza, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; b) dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2026, ai marescialli capi, marescialli aiutanti e luogotenenti del Corpo della guardia di finanza, in possesso di laurea triennale nelle materie indicate nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. 28. Gli ufficiali reclutati ai sensi del comma 27 possono essere inclusi nell'aliquota di valutazione al grado di maggiore se hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale in una delle materie indicate nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. 29. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, negli anni dal 2018 al 2022 il Corpo della guardia di finanza puo' bandire per ciascun anno un concorso straordinario, secondo le modalita' e procedure previste dal bando, per 70 sottotenenti del ruolo normale riservato ai luogotenenti in servizio permanente con sei anni di anzianita' nel grado in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 69 del 2001 e che, alla data indicata dal bando, hanno riportato, nell'ultimo biennio, la qualifica finale non inferiore a «eccellente» o equivalente. Nel bando puo' essere prevista una riserva non superiore al 25 per cento dei posti a concorso a favore dei luogotenenti, in possesso dei medesimi requisiti, che hanno frequentato specifici corsi di specializzazione nel comparto aeronavale e sono stati impiegati per almeno un quinquennio nella predetta specializzazione. I posti non coperti nell'ambito della predetta riserva sono devoluti a favore della quota non riservataria; il medesimo meccanismo opera in caso contrario. 30. I vincitori del concorso di cui al comma 29 sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a tre mesi, al termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo normale - comparto speciale ovvero comparto aeronavale, nel caso di superamento del concorso nell'ambito della riserva di cui al comma 29, e sono iscritti in ruolo, con decorrenza successiva alla conclusione dell'attivita' formativa, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. 31. Con il decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 12, del decreto legislativo n. 69 del 2001 sono disciplinate le modalita' di svolgimento del corso di cui al comma 30, ivi comprese quelle di formazione della graduatoria, nonche' le cause e le procedure di rinvio ed espulsione dei frequentatori. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza. Ai frequentatori del corso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8 e 13 e all'articolo 6-ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 69 del 2001. 32. Al fine di assicurare l'invarianza di spesa, gli ufficiali di cui al comma 30 sono iscritti in ruolo in sovrannumero, allo scopo utilizzando le vacanze organiche presenti nel ruolo ispettori, che restano indisponibili fino alla cessazione dal servizio dei medesimi ufficiali. 33. Con decorrenza dal 2 luglio 2017, con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza: a) gli ufficiali del ruolo normale del Corpo della guardia di finanza sono iscritti nel comparto ordinario del medesimo ruolo, conservando il grado rivestito e l'anzianita' assoluta e relativa precedentemente acquisita; b) gli ufficiali del soppresso ruolo aeronavale del Corpo della guardia di finanza transitano nel ruolo normale - comparto aeronavale, conservando il grado rivestito e l'anzianita' assoluta e relativa precedentemente acquisita; c) gli ufficiali del soppresso ruolo speciale del Corpo della guardia di finanza transitano nel ruolo normale - comparto speciale, conservando il grado rivestito e l'anzianita' assoluta e relativa precedentemente acquisita. 34. Gli anni di anzianita' nel grado di tenente colonnello previsti dalla tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificata dal presente decreto, ai fini dell'inclusione nella 1ª, 2ª e 3ª aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello, sono riferiti agli ufficiali che hanno maturato 5 anni di permanenza nel grado di maggiore per essere promossi a tenente colonnello. 35. Ai tenenti colonnelli con quattro anni di permanenza nel grado di maggiore continuano ad applicarsi, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello, le disposizioni di cui alle note (c), (d) ed (e) della tabella n. 1 vigente il giorno precedente all'entrata in vigore del presente decreto. 36. Nei confronti degli ufficiali inclusi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore per l'anno 2017, ovvero per anni precedenti, nonche' nei confronti dei tenenti colonnelli da valutare ai sensi dell'articolo 1099 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano le disposizioni vigenti alla data del 31 ottobre 2016. Con l'entrata in vigore del presente decreto, cessano di avere efficacia le disposizioni transitorie di cui agli articoli 51 e 52 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. 37. Gli ufficiali del soppresso ruolo aeronavale del Corpo della guardia di finanza, in caso di perdita della specializzazione o per motivate esigenze di servizio, possono essere impiegati in compiti addestrativi, operativi e logistici attinenti ai servizi aereo e navale del medesimo Corpo. 38. Gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza del ruolo normale - comparti ordinario, aeronavale e speciale che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono i gradi di tenente colonnello e maggiore, devono aver maturato, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello, nove anni complessivi di permanenza nei predetti gradi. 39. I requisiti di comando previsti dalla tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificata dal presente decreto, per gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello, sono richiesti nei confronti degli ufficiali immessi in servizio, al termine dei corsi di formazione, a partire dall'anno 2017. Per gli ufficiali in servizio alla data del 31 dicembre 2016, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla medesima data. 40. La promozione di cui all'articolo 21, comma 7-ter, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e' attribuita a partire dall'anno 2025. 41. Fino all'anno 2027, ai tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto aeronavale non si applica l'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. I predetti ufficiali sono valutati annualmente e iscritti in un'unica graduatoria di merito. Dall'anno 2018 e fino all'anno 2027, le promozioni sono conferite ai predetti ufficiali secondo un ciclo di due anni: una promozione nel primo anno, 2 promozioni nel secondo. 42. Ai tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto speciale, l'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 si applica a partire dall'anno di inclusione in aliquota per la terza valutazione dei tenenti colonnelli reclutati ai sensi dello stesso decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificato dal presente decreto. Fino all'anno precedente, i predetti ufficiali sono valutati e iscritti in un'unica graduatoria di merito e il numero delle promozioni e' stabilito annualmente dal Comandante generale della Guardia di finanza in relazione alla composizione dell'aliquota di valutazione e all'esigenza di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento. 43. Per gli anni dal 2024 al 2027, nel ruolo normale - comparto ordinario, il numero delle promozioni al grado di colonnello della terza aliquota e' fissato in 4 unita'. 44. Fino all'anno 2021, per i maggiori da valutare per l'avanzamento al grado superiore, continuano ad applicarsi, con esclusivo riferimento alla forma di avanzamento, le tabelle 1, 2 e 3, allegate al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 in vigore al 31 dicembre 2016. Per l'anno 2018, sono inclusi nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore i capitani del ruolo normale - comparto speciale con anzianita' di grado 2011 e antecedente. 45. Per gli ufficiali del ruolo normale - comparto ordinario l'impiego in incarichi del settore aeronavale e' considerato equivalente all'impiego dei parigrado del comparto aeronavale. 46. Nell'anno di entrata in vigore del presente decreto e nel triennio successivo, i periodi minimi di comando previsti dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, necessari ai fini dell'inclusione nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore sono ridotti di 31 giorni. 47. Per l'avanzamento al grado di generale di brigata degli ufficiali provenienti dal soppresso ruolo aeronavale, sono inseriti in aliquota di valutazione per l'anno: a) 2018, i colonnelli con anzianita' di grado pari o anteriore al 1° luglio 2008. Per il medesimo anno il numero delle promozioni al grado di generale di brigata del ruolo normale - comparto aeronavale e' fissato in una unita'; b) 2019, i colonnelli con anzianita' di grado pari o anteriore al 1° luglio 2010; c) 2020, i colonnelli con anzianita' di grado pari o anteriore al 1° luglio 2012; d) 2021, i colonnelli con anzianita' di grado pari o anteriore al 1° luglio 2014; e) 2022, i colonnelli con anzianita' di grado pari o anteriore al 1° luglio 2016. 48. I generali di brigata del soppresso ruolo aeronavale del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione dei limiti di eta' per il collocamento in congedo previsti il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto. 49. I maggiori e i tenenti colonnelli dei soppressi ruoli speciale e aeronavale del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente al 2 luglio 2017 possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione nei loro confronti dei limiti di eta' per i quali abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. 50. I colonnelli del soppresso ruolo speciale del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente al 2 luglio 2017 possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione dei limiti di eta' per il collocamento in congedo previsti il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto. 51. I capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli in servizio permanente dei soppressi ruoli normale e speciale del Corpo della guardia di finanza possono presentare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, domanda irrevocabile di transito nel ruolo normale - comparto aeronavale del medesimo Corpo. A tal fine, i predetti ufficiali devono: a) possedere almeno uno dei seguenti brevetti o specializzazioni: 1) specializzazione di comandante di stazione navale o di comandante di unita' navale; 2) brevetto di pilota militare ovvero brevetto militare di pilota di elicottero; 3) specialista di elicottero o di aeroplano; b) essere stati impiegati per almeno otto anni nell'arco della carriera o, in alternativa, per almeno un biennio negli ultimi quattro anni, in un incarico attinente al comparto aeronavale del Corpo della guardia di finanza. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabilite le modalita' di transito e di iscrizione nel ruolo normale - comparto aeronavale degli ufficiali della Guardia di finanza. 52. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 24 ottobre 1966, n. 887, alla partecipazione al concorso per la frequenza del corso superiore di polizia economico-finanziaria sono ammessi: a) per il corso che ha inizio nell'anno 2018, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2015 e i maggiori del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2016; b) per il corso che ha inizio nell'anno 2019, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2016 e i maggiori del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2016; c) per il corso che ha inizio nell'anno 2020, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2017 e i maggiori del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2016; d) per il corso che ha inizio nell'anno 2021, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2017 e i maggiori del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2017; e) per il corso che ha inizio nell'anno 2022, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2019 e i maggiori con anzianita' di grado non successiva al 31 dicembre 2017; f) per il corso che ha inizio nell'anno 2023, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2019 e i maggiori con anzianita' di grado non successiva al 31 dicembre 2017. Il requisito relativo al grado deve essere posseduto alla data di indizione del concorso. 53. Nel periodo transitorio di cui al comma 52 e a parita' di altri titoli, l'essere dichiarati vincitori del concorso per l'accesso al corso superiore di polizia economico-finanziaria di cui all'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, costituisce titolo preferenziale per l'avanzamento, rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti, assimilabile al conseguimento del titolo stesso al termine del relativo biennio di formazione. 54. Il maestro direttore in servizio permanente alla data di entrata in vigore del presente decreto e' valutato per l'avanzamento al grado superiore dopo sedici anni dalla nomina a maggiore, corrispondenti ai periodi di permanenza nei gradi di maggiore e tenente colonnello stabiliti dalla tabella G allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, come modificata dal presente decreto. 55. I militari appartenenti al ruolo d'onore della Guardia di finanza, trattenuti o richiamati in servizio ai sensi dell'articolo 806 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, cessano dal trattenimento o dal richiamo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le istanze di trattenimento o richiamo in servizio presentate ai sensi del predetto articolo 806, ancora in essere alla stessa data, sono archiviate. 56. Per l'anno 2018, il numero delle promozioni al grado di generale di brigata del ruolo normale - comparto ordinario e' fissato in otto unita'. 57. L'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nel testo vigente il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi ai cittadini che svolgono o hanno svolto servizio militare volontario, di leva e di leva prolungato al medesimo giorno precedente. 58. I marescialli aiutanti luogotenenti, appartenenti al ruolo degli esecutori della Banda della Guardia di finanza, in servizio al 1° gennaio 2017 assumono il grado di luogotenente conservando l'anzianita' di grado corrispondente a quella maturata nella soppressa qualifica di luogotenente. Gli stessi, se in possesso di anzianita' nel grado superiore o uguale a quella prevista dalla tabella G allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificata dal presente decreto, sono inseriti in un'aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017 per il conferimento della qualifica di cariche speciali. L'attribuzione della citata qualifica ha decorrenza 1° ottobre 2017. 59. I marescialli aiutanti, appartenenti al ruolo degli esecutori della Banda della Guardia di finanza, in servizio alla data del 1° gennaio 2017, sono inseriti in un'aliquota straordinaria formata alla medesima data e, se in possesso di anzianita' di grado uguale o superiore a quella stabilita' dalla tabella G allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificata dal presente decreto, sono valutati e promossi al grado di luogotenente con anzianita' 1° gennaio 2017. Per la successiva attribuzione della qualifica di cariche speciali, ai fini del compimento del periodo minimo di permanenza previsto dalla tabella G allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificata dal presente decreto, e' computata la parte eccedente dell'anzianita' maturata nel precedente grado. Se da tale computo risulta un'anzianita' uguale o superiore a quanto previsto dalla richiamata tabella G, detto personale e' inserito in un'aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L'attribuzione della qualifica di cariche speciali ha decorrenza 1° ottobre 2017, in ordine di ruolo dopo i luogotenenti cariche speciali di cui al comma 58. 60. Ai fini dell'inserimento nelle aliquote richiamate ai commi 58 e 59, non devono ricorrere le condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.