Art. 36 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le modifiche alle  disposizioni  sulla  competenza  dell'Agenzia
nazionale  per  l'amministrazione  e   la   destinazione   dei   beni
sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'  organizzata  non   si
applicano ai casi nei quali l'amministrazione  e'  stata  assunta  ai
sensi delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, vigenti fino alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
  2. Le modifiche all'articolo  7,  commi  10-bis  e  10-quater,  del
decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  si  applicano  ai
procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, sia gia' stata formulata proposta di applicazione della misura
di prevenzione. Nei procedimenti che, alla data di entrata in  vigore
della presente legge,  si  trovino  in  fase  successiva  alla  prima
udienza,  l'eccezione  di  incompetenza   per   territorio   di   cui
all'articolo 7, comma 10-bis, del  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, puo' essere proposta alla prima udienza successiva alla
data di entrata in vigore della presente legge. 
  3. Le modifiche agli articoli 4, comma 1, 7, comma 2, 24, comma  2,
per la parte in cui prevede un termine piu' breve  per  la  pronuncia
della confisca senza che si determini l'inefficacia del sequestro,  e
25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si applicano
ai procedimenti nei quali, alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sia gia' stata  formulata  proposta  di  applicazione
della misura di prevenzione. 
  4. Le disposizioni dell'articolo 45-bis del decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, si applicano ai procedimenti  in  corso  alla
data di entrata in vigore della presente legge, sempre che  sia  gia'
intervenuto  il  provvedimento  di  confisca  non  piu'  soggetto  ad
impugnazione. 
 
          Note all'art. 36: 
              - Per il testo dell'articolo 7 del decreto  legislativo
          6 settembre 2011, n. 159, si veda nelle  note  all'articolo
          2. 
              - Per il testo dell'articolo 4 del decreto  legislativo
          6 settembre 2011, n. 159, si veda nelle  note  all'articolo
          1. 
              - Per il testo dell'articolo 24 del decreto legislativo
          6 settembre 2011, n. 159, si veda nelle  note  all'articolo
          5.