(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 35)
                              Art. 35. 
                 Incrementi degli stipendi tabellari 
 
    1. Gli stipendi tabellari, come previsti  dall'art.  2  del  CCNL
Scuola 4 agosto 2011, sono incrementati degli importi mensili  lordi,
per tredici mensilita', indicati nell'allegata  Tabella  A1,  con  le
decorrenze ivi stabilite. 
    2. Gli importi annui lordi degli stipendi  tabellari,  risultanti
dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e  con
le decorrenze stabilite dall'allegata Tabella B1. 
    3. A decorrere  dal  1°  aprile  2018,  l'indennita'  di  vacanza
contrattuale  riconosciuta  con  decorrenza  2010  cessa  di   essere
corrisposta come specifica voce retributiva ed  e'  conglobata  nello
stipendio tabellare, come indicato nell'allegata Tabella C1.