Art. 36 
 
Altre  forme  di  volontariato  organizzato  di   protezione   civile
  (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1,  lettera  a),  4,
  comma 1,m lettera m) e 7,  comma  1, legge  106/2016;  Articolo  4,
  comma  2 decreto  legislativo 117/2017;  Articolo  1, decreto   del
  Presidente della Repubblica 194/2001) 
 
  1.  Possono  essere   iscritti   nell'Elenco   nazionale   di   cui
all'articolo  34  anche  altre  forme  di  volontariato   organizzato
operanti nel settore della protezione civile con sede  operativa  nel
territorio nazionale, anche in attuazione di  accordi  internazionali
in vigore per la Repubblica Italiana in materia di assistenza in caso
di  gravi  emergenze  determinate  da  eventi  naturali  o  derivanti
dall'attivita' dell'uomo. 
  2. I soggetti di cui al comma 1  possono  essere  riconosciuti,  in
conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio  2017,
n. 117, quali enti del Terzo settore costituiti in  forma  specifica,
ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma  2,  del  medesimo
decreto legislativo, secondo modalita' previste nel provvedimento  da
adottarsi ai sensi dell'articolo 53. 
 
          Note all'art. 36: 
              - Si riporta il testo degli articoli 4, comma  2  e  53
          del decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.  117,  recante
          «Codice del Terzo settore, a norma dell'art.  1,  comma  2,
          lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106: 
              «Art. 4. (Enti del Terzo settore) 
              (Omissis) 
              2. Non sono enti del Terzo settore  le  amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  le  formazioni  e  le
          associazioni  politiche,  i  sindacati,   le   associazioni
          professionali e di rappresentanza di categorie  economiche,
          le associazioni di  datori  di  lavoro,  nonche'  gli  enti
          sottoposti a direzione e coordinamento  o  controllati  dai
          suddetti enti, ad  esclusione  dei  soggetti  operanti  nel
          settore della protezione  civile  alla  cui  disciplina  si
          provvede ai sensi  dell'art.  32,  comma  4.  Sono  esclusi
          dall'ambito di applicazione  del  presente  comma  i  corpi
          volontari dei vigili del fuoco delle Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano e della Regione  autonoma  della  Valle
          d'Aosta.» 
              «Art. 53. ( Funzionamento del  Registro)  1.  Entro  un
          anno dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  previa
          intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce,  con
          proprio decreto, la procedura per l'iscrizione nel Registro
          unico nazionale del Terzo settore, individuando i documenti
          da presentare ai fini dell'iscrizione  e  le  modalita'  di
          deposito degli atti di cui all'art. 48, nonche'  le  regole
          per la predisposizione, la tenuta, la  conservazione  e  la
          gestione del Registro unico  nazionale  del  Terzo  settore
          finalizzate ad assicurare l'omogenea e piena conoscibilita'
          su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi
          del registro stesso e le modalita' con cui e' garantita  la
          comunicazione dei dati tra il registro delle Imprese  e  il
          Registro unico nazionale del Terzo settore con  riferimento
          alle imprese sociali e agli altri enti  del  Terzo  settore
          iscritti nel registro delle imprese. 
              2. Le Regioni e le province autonome entro  centottanta
          giorni dalla data di entrata in vigore del decreto  di  cui
          al comma 1 disciplinano i procedimenti per l'emanazione dei
          provvedimenti di iscrizione e di cancellazione  degli  enti
          del Terzo settore; entro  sei  mesi  dalla  predisposizione
          della struttura informatica rendono operativo il Registro. 
              3. Le risorse necessarie  a  consentire  l'avvio  e  la
          gestione del Registro unico  nazionale  del  Terzo  settore
          sono stabilite in 25 milioni di euro per l'anno 2018, in 20
          milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, in  14,7  milioni
          di euro per l'anno 2021 e in 20 milioni di euro a decorrere
          dall'anno   2022,   da   impiegare   per   l'infrastruttura
          informatica nonche' per lo svolgimento delle  attivita'  di
          cui al presente titolo e di cui all'art. 93, comma 3, anche
          attraverso accordi ai sensi  dell'art.  15  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, con le Regioni e le Province autonome,
          previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.».