Art. 36 Razionalizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati 1. All'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «comunque non superiore a tre,» sono inserite le seguenti: «con esclusione degli incarichi gia' in corso quale coadiutore,». 2. All'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3: 1) al secondo periodo, dopo la parola «coadiutore,» sono inserite le seguenti: «che puo' essere»; 2) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Qualora sia diverso dall'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato dall'Agenzia deve essere scelto tra gli iscritti, rispettivamente, agli albi richiamati all'articolo 35, commi 2 e 2-bis.»; 3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'attuazione del presente comma, si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». 3. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3: 1) alla lettera b) le parole «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'interno»; 2) alla lettera c) le parole «al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione» sono sostituite dalle seguenti: «al patrimonio indisponibile del comune ove l'immobile e' sito, ovvero al patrimonio indisponibile della provincia, della citta' metropolitana o della regione»; 3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) trasferiti prioritariamente al patrimonio indisponibile dell'ente locale o della regione ove l'immobile e' sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, qualora richiesti per le finalita' di cui all'articolo 129 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Se entro un anno l'ente territoriale destinatario non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.»; b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, nonche', per una quota non superiore al 30 per cento, per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa anche allo scopo di valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell'efficacia ed efficienza dell'azione dell'Agenzia. La misura della quota annua destinata all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa viene definita con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia e l'incremento non puo' essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria in godimento da parte del predetto personale»; c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Fermi restando i vincoli connessi al trasferimento nel patrimonio indisponibile dell'ente destinatario, nell'ambito delle finalita' istituzionali di cui al comma 3, lettera c), rientra l'impiego degli immobili, tramite procedure ad evidenza pubblica, per incrementare l'offerta di alloggi da cedere in locazione a soggetti in particolare condizione di disagio economico e sociale anche qualora l'ente territoriale ne affidi la gestione all'ente pubblico a cio' preposto.»; d) i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: «5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalita' di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. Qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, l'acquirente dovra' presentare la relativa domanda entro centoventi giorni dal perfezionamento dell'atto di vendita. L'avviso di vendita e' pubblicato nel sito internet dell'Agenzia e dell'avvenuta pubblicazione e' data notizia nel sito internet dell'Agenzia del demanio. La vendita e' effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al precedente periodo, il prezzo minimo della vendita non puo', comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita e' effettuata al miglior offerente, con esclusione del proposto o di colui che risultava proprietario all'atto dell'adozione della misura penale o di prevenzione, se diverso dal proposto, di soggetti condannati, anche in primo grado, o sottoposti ad indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a quello di cui all'articolo 416-bis.1 del codice penale, nonche' dei relativi coniugi o parti dell'unione civile, parenti e affini entro il terzo grado, nonche' persone con essi conviventi. L'Agenzia acquisisce, con le modalita' di cui agli articoli 90 e seguenti, l'informazione antimafia, riferita all'acquirente e agli altri soggetti allo stesso riconducibili, indicati al presente comma, affinche' i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, da soggetti esclusi ai sensi del periodo che precede, o comunque riconducibili alla criminalita' organizzata, ovvero utilizzando proventi di natura illecita. Si applica, in quanto compatibile, il comma 15. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. I beni immobili di valore superiore a 400.000 euro sono alienati secondo le procedure previste dalle norme di contabilita' dello Stato. 6. Possono esercitare la prelazione all'acquisto: a) cooperative edilizie costituite da personale delle Forze armate o delle Forze di polizia; b) gli enti pubblici aventi, tra le altre finalita' istituzionali, anche quella dell'investimento nel settore immobiliare; c) le associazioni di categoria che assicurano, nello specifico progetto, maggiori garanzie e utilita' per il perseguimento dell'interesse pubblico; d) le fondazioni bancarie; e) gli enti territoriali. 7. La prelazione deve essere esercitata, a pena di decadenza, nei termini stabiliti dall'avviso pubblico di cui al comma 5, salvo recesso qualora la migliore offerta pervenuta non sia ritenuta di interesse.»; e) dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente: «7-ter. Per la destinazione ai sensi del comma 3 dei beni indivisi, oggetto di provvedimento di confisca, l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Il tribunale, disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni provvedimenti per ottenere la divisione del bene. Qualora il bene risulti indivisibile, i partecipanti in buona fede possono chiedere l'assegnazione dell'immobile oggetto di divisione, previa corresponsione del conguaglio dovuto in favore degli aventi diritto, in conformita' al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. Quando l'assegnazione e' richiesta da piu' partecipanti alla comunione, si fa luogo alla stessa in favore del partecipante titolare della quota maggiore o anche in favore di piu' partecipanti, se questi la chiedono congiuntamente. Se non e' chiesta l'assegnazione, si fa luogo alla vendita, a cura dell'Agenzia e osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile o, in alternativa, all'acquisizione del bene per intero al patrimonio dello Stato per le destinazioni di cui al comma 3, e gli altri partecipanti alla comunione hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale, con salvezza dei diritti dei creditori iscritti e dei cessionari. In caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme, ponendole a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi del primo comma dell'articolo 45.»; f) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del quaranta per cento al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del quaranta per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e, nella misura del venti per cento all'Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attivita' istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilita' della finanza pubblica.»; g) dopo il comma 12-bis e' inserito il seguente: «12-ter. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, non destinati ai sensi dei commi 12 e 12-bis, possono essere destinati alla vendita, con divieto di ulteriore cessione per un periodo non inferiore a un anno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5, sesto periodo, ovvero distrutti.»; h) dopo il comma 15-ter e' aggiunto, in fine, il seguente: «15-quater. I beni di cui al comma 5 che rimangono invenduti, decorsi tre anni dall'avvio della relativa procedura, sono mantenuti al patrimonio dello Stato con provvedimento dell'Agenzia. La relativa gestione e' affidata all'Agenzia del demanio.». 4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.