Art. 36 
 
          Banche popolari e Fondo indennizzo risparmiatori 
 
  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio  2015,  n.
3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,  n.  33,
la parola: «2019» e' sostituita dalla seguente: «2020». 
  2. All'articolo  1  della  legge  30  dicembre  2018,  n.145,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 494, le parole «e aventi causa» sono sostituite dalle
seguenti: «mortis causa, o il coniuge, il soggetto legato  da  unione
civile, il convivente more uxorio o di fatto di  cui  alla  legge  20
maggio 2016, n. 76, i parenti  entro  il  secondo  grado,  ove  siano
succeduti nel possesso dei predetti strumenti finanziari in forza  di
trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi»; 
    b) al  comma  496,  primo  periodo,  dopo  le  parole  «costo  di
acquisto,» sono inserite le seguenti: «inclusi gli oneri fiscali,»; 
    c) al  comma  497,  primo  periodo,  dopo  le  parole  «costo  di
acquisto,» sono inserite le seguenti: «inclusi gli oneri fiscali,»; 
    d) al comma 500, secondo periodo, dopo le parole «titoli di Stato
con scadenza equivalente» sono aggiunte le seguenti: «determinato  ai
sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 del decreto-legge  3  maggio
2016, n.59, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  giugno
2016, n. 119»; 
    e) al comma 501, i periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto
sono sostituiti dai seguenti: 
      «Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  sono
definite le modalita' di presentazione della  domanda  di  indennizzo
nonche' i piani di riparto delle risorse disponibili. Con il medesimo
decreto e' istituita e disciplinata una Commissione tecnica  per:  ((
l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo del  FIR  ));  la
verifica delle violazioni  massive,  nonche'  della  sussistenza  del
nesso  di  causalita'  tra  le  medesime  e  il  danno   subito   dai
risparmiatori; l'erogazione dell'indennizzo  da  parte  del  FIR.  Le
suddette verifiche possono avvenire anche  attraverso  la  preventiva
tipizzazione   delle   violazioni   massive   e   la   corrispondente
identificazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi  in  presenza
dei quali l'indennizzo puo' essere direttamente erogato.  Il  decreto
indica  i  tempi  delle  procedure  di  definizione   delle   istanze
presentate entro il termine di cui al penultimo periodo  e,  in  modo
non tassativo, le fattispecie  di  violazioni  massive.  Il  suddetto
procedimento non si applica ai casi  di  cui  al  comma  502-bis.  La
citata Commissione e' composta da nove membri in possesso  di  idonei
requisiti di competenza, indipendenza, onorabilita' e  probita'.  Con
successivo decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  sono
nominati i componenti della Commissione  tecnica  e  determinati  gli
emo-lumenti da attribuire ai medesimi,  nel  limite  massimo  di  1,2
milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2019,  2020  e  2021.  Ai
relativi oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione della
dotazione del FIR. Qualora l'importo dei compensi  da  attribuire  ai
componenti della Commissione tecnica risulti  inferiore  al  predetto
limite massimo,  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  l'importo  eccedente  confluisce  nel  FIR.   Il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare   le
occorrenti  variazioni  di  bilancio.  La  domanda   di   indennizzo,
corredata di idonea documentazione attestante i requisiti di  cui  al
comma  494,  e'  inviata  entro  il  termine  di  centottanta  giorni
decorrenti dalla data individuata con apposito decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze. »; 
    f) dopo il comma 501 e' inserito il seguente comma: 
      «501-bis. Le attivita' di  supporto  per  l'espletamento  delle
funzioni della Commissione tecnica di cui al comma 501 sono  affidate
dal Ministero dell'economia e delle  finanze,  ((  nel  rispetto  dei
pertinenti  principi   dell'ordinamento   nazionale   e   di   quello
dell'Unione europea )), a societa' a capitale  interamente  pubblico,
su cui l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo  a
quello esercitato su propri servizi e che svolge la propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti  della  predetta  amministrazione.
Gli oneri e le spese relative alle predette attivita' sono  a  carico
delle risorse  finanziarie  del  FIR  non  oltre  il  limite  massimo
complessivo di 12,5 milioni di euro. »; 
    g) il comma 502 e' sostituito dal seguente: 
      «502. I risparmiatori di cui al comma 502-bis sono  soddisfatti
con priorita' a valere sulla dotazione del FIR. »; 
    h) dopo il comma 502, sono aggiunti i seguenti: 
      «502-bis.  Previo  accertamento  da  parte  della   Commissione
tecnica di cui al comma 501 esclusivamente dei requisiti soggettivi e
oggettivi previsti nel presente comma, hanno  diritto  all'erogazione
da  parte  del  FIR  di  un  indennizzo  forfettario   dell'ammontare
determinato ai sensi dei precedenti commi 496 e 497  i  risparmiatori
persone   fisiche,   imprenditori   individuali,   anche    agricoli,
coltivatori diretti, in possesso delle azioni  e  delle  obbligazioni
subordinate  delle  banche  di  cui  al  comma  493  alla  data   del
provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa - ovvero
i loro successori mortis causa o il coniuge, il  soggetto  legato  da
unione civile, il convivente more uxorio o di fatto, i parenti  entro
il secondo grado in possesso  dei  suddetti  strumenti  finanziari  a
seguito di trasferimento con atto tra vivi - che soddisfano una delle
seguenti condi-zioni:  a)  patrimonio  mobiliare  di  proprieta'  del
risparmiatore di valore in-feriore a 100.000 euro; b)  ammontare  del
reddito  complessivo  del  risparmiatore  ai  fini  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno  2018
((, al netto di eventuali  prestazioni  di  previdenza  complementare
erogate sotto forma di rendita )). Il valore del patrimonio mobiliare
di cui alla suddetta lettera  a)  risulta  dal  patrimonio  mobiliare
posseduto al 31 dicembre 2018, esclusi gli  strumenti  finanziari  di
cui  al  comma  494,  ((  nonche'  i  contratti  di  assicurazione  a
capitalizzazione o mista sulla vita, )) calcolato secondo i criteri e
le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,
Dipartimento delle finanze  del  13  aprile  2017,  n.  138,  recante
approvazione del modello  tipo  di  dichiarazione  sostitutiva  unica
(DSU), nonche' delle relative  istruzioni  per  la  compilazione,  ai
sensi dell'articolo 10, comma  3,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.  Con  il  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze  previsto  dal  precedente
comma 501 sono stabilite le modalita' di  presentazione  dell'istanza
di   erogazione   del   menzionato   indennizzo    forfettario.    ((
Nell'erogazione degli indennizzi effettuata  ai  sensi  del  presente
comma e' data precedenza ai pagamenti  di  importo  non  superiore  a
50.000 euro. )) 
      502-ter. Il  limite  di  valore  del  patrimonio  mobiliare  di
proprieta' del risparmiatore, di cui al comma  502-bis,  lettera  a),
puo' essere elevato fino a 200.000 euro con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
delle finanze, previo assenso della Commissione europea.  Il  decreto
del Ministro dell'economia e delle  finanze  di  cui  al  comma  501,
secondo periodo, e' conseguentemente ade-guato.». 
  (( 2-bis.Al fine di  promuovere  e  sostenere  l'imprenditoria,  di
stimolare la competizione nel mercato e di assicurare  la  protezione
adeguata  dei  consumatori,  degli  investitori  e  del  mercato  dei
capitali, nonche' di favorire il  raccordo  tra  le  istituzioni,  le
autorita' e gli operatori del settore, il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sentiti la Banca d'Italia,  la  Commissione  nazionale
per le societa' e la borsa (CONSOB) e  l'Istituto  per  la  vigilanza
sulle assicurazioni (IVASS), adotta, entro centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, uno o piu' regolamenti  per  definire  le  condizioni  e  le
modalita'  di  svolgimento  di  una  sperimentazione  relativa   alle
attivita' di tecno-finanza (FinTech) volte al perseguimento, mediante
nuove  tecnologie  quali  l'intelligenza  artificiale  e  i  registri
distribuiti, dell'innovazione di servizi e di  prodotti  nei  settori
finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati. 
  2-ter.La sperimentazione di cui  al  comma  2-bis  si  conforma  al
principio di proporzionalita' previsto  dalla  normativa  dell'Unione
europea ed e' caratterizzata da: 
  a) una durata massima di diciotto mesi; 
  b) requisiti patrimoniali ridotti; 
  c) adempimenti semplificati e proporzionati alle attivita'  che  si
intende svolgere; 
  d) tempi ridotti delle procedure autorizzative; 
  e) definizione di perimetri di operativita'. 
  2-quater. Nel rispetto  della  normativa  inderogabile  dell'Unione
europea,  i  regolamenti  di  cui  al  comma  2-bis  stabiliscono   o
individuano i criteri per determinare: 
  a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione; 
  b) i requisiti patrimoniali; 
  c) gli adempimenti semplificati e proporzionati alle attivita'  che
si intende svolgere; 
  d) i perimetri di operativita'; 
  e) gli obblighi informativi; 
  f) i tempi per il rilascio di autorizzazioni; 
  g) i requisiti di professionalita' degli esponenti aziendali; 
  h) i profili di governo societario e di gestione del rischio; 
  i) le forme societarie  ammissibili  anche  in  deroga  alle  forme
societarie previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
dal testo unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
dal codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209; 
  l) le eventuali garanzie finanziarie; 
  m) l'iter successivo al termine della sperimentazione. 
  2-quinquies. Le  misure  di  cui  al  comma  2-ter  possono  essere
differenziate e adeguate in  considerazione  delle  particolarita'  e
delle esigenze dei casi specifici; esse hanno carattere temporaneo  e
garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione a  favore
di consumatori e investitori, nonche' del corretto funzionamento  dei
mercati. L'operativita' delle misure cessa al  termine  del  relativo
periodo, ovvero alla perdita  dei  requisiti  o  al  superamento  dei
limiti operativi stabiliti, nonche' negli  altri  casi  previsti  dai
regolamenti di cui al comma 2-bis. 
  2-sexies.  La  sperimentazione  non   comporta   il   rilascio   di
autorizzazioni per l'esercizio di attivita' riservate da svolgersi al
di fuori di essa. Nel rispetto delle norme stabilite dai  regolamenti
di  cui  al  comma  2-bis  e   delle   finalita'   del   periodo   di
sperimentazione, ciascuna autorita',  nell'ambito  delle  materie  di
propria competenza, anche in raccordo  con  le  altre  autorita',  ha
facolta'  di  adottare  iniziative  per  la   sperimentazione   delle
attivita' di cui al comma 2-bis. Nelle more di eventuali  adeguamenti
normativi, al termine del periodo di  sperimentazione,  le  autorita'
possono  autorizzare  temporaneamente   i   soggetti   ammessi   alla
sperimentazione  medesima  a  operare  nel  mercato  sulla  base   di
un'interpretazione aggiornata della  legislazione  vigente  specifica
del settore. 
  2-septies.  La  Banca  d'Italia,  la  CONSOB  e  l'IVASS   redigono
annualmente, ciascuno per quanto di propria competenza, una relazione
d'analisi sul settore  tecno-finanziario,  riportando  quanto  emerge
dall'applicazione del regime  di  sperimentazione  di  cui  al  comma
2-bis, e segnalano  eventuali  modifiche  normative  o  regolamentari
necessarie per lo sviluppo del settore, la tutela del risparmio e  la
stabilita' finanziaria. 
  2-octies. E' istituito presso il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze il Comitato FinTech. Il Comitato ha il compito di individuare
gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le  azioni  per
favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche in  cooperazione  con
soggetti esteri, nonche' di formulare proposte di carattere normativo
e  agevolare  il  contatto  degli  operatori  del  settore   con   le
istituzioni e con le autorita'. Sono membri permanenti  del  Comitato
il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo
economico, il Ministro per gli affari europei, la Banca d'Italia,  la
CONSOB, l'IVASS, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
il Garante per  la  protezione  dei  dati  personali,  l'Agenzia  per
l'Italia  digitale  e  l'Agenzia  delle  entrate.  Il  Comitato  puo'
invitare alle proprie  riunioni,  con  funzioni  consultive  e  senza
diritto  di  voto,  ulteriori  istituzioni   e   autorita',   nonche'
associazioni di categoria, imprese,  enti  e  soggetti  operanti  nel
settore della tecno-finanza. I regolamenti  di  cui  al  comma  2-bis
stabiliscono le  attribuzioni  del  Comitato.  Dall'attuazione  delle
disposizioni dei commi da 2-bis al presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2-novies.  Le  autorita'  di  vigilanza   e   di   controllo   sono
autorizzate, singolarmente o in collaborazione tra loro, a  stipulare
accordi con una o piu'  universita'  sottoposte  alla  vigilanza  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  con
centri di ricerca ad esse collegati,  aventi  ad  oggetto  lo  studio
dell'applicazione alla loro attivita' istituzionale  degli  strumenti
di intelligenza artificiale, di  registri  contabili  criptati  e  di
registri distribuiti, nonche' la formazione  del  proprio  personale.
Agli oneri derivanti dagli  accordi  di  cui  al  presente  comma  le
autorita'  provvedono  nell'ambito  dei  rispettivi  stanziamenti  di
bilancio. 
  2-decies. All'articolo 24-bis del decreto-legge 23  dicembre  2016,
n.237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  febbraio  2017,
n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. Dall'istituzione del Comitato di cui  al  comma  6  non  devono
derivare oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto
dal comma 9»; 
  b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  «9. Il Comitato opera attraverso riunioni  periodiche,  prevedendo,
ove necessario, la costituzione di specifici gruppi  di  ricerca  cui
possono  partecipare  accademici  ed  esperti   nella   materia.   La
partecipazione al Comitato non  da'  titolo  ad  alcun  emolumento  o
compenso o gettone di presenza. E' fatta salva la  corresponsione  ai
componenti del Comitato dei rimborsi delle  spese  di  viaggio  e  di
alloggio, sostenute per la partecipazione alle riunioni periodiche di
cui al primo periodo, a valere sui fondi previsti dal comma 11 ». 
  2-undecies. All'articolo 48-bis,  comma  1,  secondo  periodo,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' ai risparmiatori
di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte  di  banche  e
loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in  liquidazione
coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio
2018». 
  2-duodecies. All'articolo 5, comma 1, del  decreto-legge  25  marzo
2019, n.22, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20  maggio
2019, n. 41, le parole: «ad operarvi nel periodo  transitorio,»  sono
sostituite dalle seguenti: «ad operare con le medesime modalita'  nel
periodo transitorio,». 
  2-terdecies. La CONSOB ordina ai fornitori  di  connettivita'  alla
rete internet ovvero ai  gestori  di  altre  reti  telematiche  o  di
telecomunicazione,  o  agli  operatori  che  in  relazione  ad   esse
forniscono servizi telematici o di  telecomunicazione,  la  rimozione
delle  iniziative  di  chiunque  nel  territorio  della   Repubblica,
attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, offre o svolge
servizi o  attivita'  di  investimento  senza  esservi  abilitato.  I
destinatari degli ordini comunicati ai sensi del primo periodo  hanno
l'obbligo di inibire l'utilizzazione  delle  reti  delle  quali  sono
gestori o in relazione alle quali forniscono servizi. La CONSOB  puo'
stabilire con regolamento le modalita' e i termini degli  adempimenti
previsti dal presente comma. ))