(( Art. 36 bis 
 
Disposizioni  in  materia  di  trattamento  fiscale  dei   fondi   di
                investimento europei a lungo termine 
 
  1. Non sono soggetti a imposizione i redditi  di  capitale  di  cui
all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e i redditi diversi di  cui  all'articolo  67,
comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo  unico,  derivanti  dagli
investimenti effettuati nei fondi di  investimento  europei  a  lungo
termine (ELTIF) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  m-octies.1),
del testo unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
che presentano le caratteristiche di cui  al  comma  3  del  presente
articolo, realizzati, anche mediante l'investimento in  organismi  di
investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo  1,  comma
1, lettera k), del citato testo unico di cui al  decreto  legislativo
n. 58 del 1998, che investono integralmente il proprio patrimonio  in
quote o azioni dei predetti fondi di  investimento  europei  a  lungo
termine (fondi di ELTIF), da persone fisiche residenti nel territorio
dello Stato. 
  2. L'investimento si perfeziona con la destinazione di  somme,  per
un importo non superiore a 150.000 euro nell'anno e non  superiore  a
1.500.000 euro complessivamente, per la  sottoscrizione  delle  quote
oazioni di uno o piu' ELTIF o di uno o piu' fondi di ELTIF. 
  3. A partire dal periodo d'imposta successivo  a  quello  in  corso
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, possono beneficiare  del  regime  fiscale  speciale
disciplinato   dalle   disposizioni   del   presente   articolo   gli
investimenti, anche realizzati tramite la sottoscrizione di  quote  o
azioni di fondi  di  ELTIF,  negli  ELTIF  che  presentano  tutte  le
seguenti caratteristiche: 
  a) il patrimonio raccolto dal medesimo gestore non e'  superiore  a
200 milioni di euro per  ciascun  anno,  fino  a  un  limite  massimo
complessivo per ciascun gestore pari a 600 milioni di euro; 
  b) almeno il 70 per cento del capitale e' investito in attivita' di
investimento ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 10 del
regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2015, riferibili a imprese di portafoglio ammissibili, come
definite  ai  sensi  dell'articolo  11   del   medesimo   regolamento
(UE)2015/760, che siano residenti nel territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  o
in Stati membri dell'Unione europea o in Stati  aderenti  all'Accordo
sullo  spazio  economico  europeo  con  stabili  organizzazioni   nel
territorio dello Stato. 
  4. Ai fini della valutazione del rispetto del requisito di  cui  al
comma 3, lettera b), del presente articolo da parte  degli  ELTIF  si
applicano le  disposizioni  dell'articolo  17  del  regolamento  (UE)
2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2015.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente  articolo,  si
applicano le disposizioni del medesimo regolamento (UE) 2015/760 e le
relative norme nazionali di esecuzione. 
  5. Al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1  del
presente articolo, l'investimento negli ELTIF o nei  fondi  di  ELTIF
deve essere detenuto per almeno cinque  anni.  In  caso  di  cessione
delle quote o azioni detenute negli ELTIF o nei fondi di ELTIF  prima
della scadenza del suddetto termine, i redditi realizzati  attraverso
la cessione e quelli percepiti durante  il  periodo  di  investimento
sono soggetti a imposizione secondo le regole  ordinarie,  unitamente
agli  interessi,  senza  applicazione  di  sanzioni,  e  il  relativo
versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del quarto  mese
successivo a quello in corso alla data della cessione.  Tuttavia,  in
caso di cessione o di rimborso  delle  quote  o  azioni  prima  della
scadenza del suddetto termine, le agevolazioni previste dal  presente
articolo trovano comunque applicazione qualora  il  controvalore  sia
integralmente investito in un altro ELTIF  o  fondo  di  ELTIF  entro
novanta giorni dalla cessione o dal rimborso. 
  6. Il venire meno delle condizioni di cui ai commi 3 e  4  comporta
la decadenza dalle agevolazioni di cui al comma  1  relativamente  ai
redditi rivenienti dall'investimento negli  ELTIF,  anche  realizzato
tramite la sottoscrizione di quote o azioni  di  fondi  di  ELTIF,  e
l'obbligo di corrispondere le imposte  non  pagate,  unitamente  agli
interessi, senza applicazione di sanzioni,  secondo  quanto  previsto
dal comma 5. 
  7. Il trasferimento a causa di morte delle azioni o quote  detenute
negli ELTIF o nei fondi di ELTIF che abbiano  optato  per  il  regime
speciale non e' soggetto all'imposta di  cui  al  testo  unico  delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni,  di
cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. 
  8. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabilite  ulteriori  disposizioni  per  l'attuazione  del   presente
articolo. 
  9. Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  in  via
sperimentale per gli investimenti effettuati nell'anno 2020. 
  10.  L'efficacia  delle  disposizioni  del  presente  articolo   e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della
Commissione europea, richiesta a cura del Ministero  dell'economia  e
delle finanze. 
  11. All'onere derivante dal presente articolo, pari a  4,8  milioni
di euro per l'anno 2020, a 5,2 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2021 al 2024 e a 0,4 milioni di euro  per  l'anno  2025,  si
provvede a valere  sulle  maggiori  entrate  derivanti  dal  presente
decreto. ))