(Allegato-art. 36)
                              Art. 36. 
 
               Effetti dei nuovi trattamenti economici 
 
    1. Le  retribuzioni  risultanti  dall'applicazione  dell'art.  35
(Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima  fascia)  hanno
effetto sul trattamento di quiescenza, sull'indennita' di  buonuscita
o  di  anzianita',   sull'indennita'   alimentare,   sulle   ritenute
assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui  contributi
di riscatto. 
    2. Gli effetti del comma 1  si  applicano  alla  retribuzione  di
posizione nella componente fissa e variabile in godimento. 
    3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi  1
e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del  trattamento
di quiescenza  dei  dirigenti  comunque  cessati  dal  servizio,  con
diritto a pensione, nel periodo  di  vigenza  del  presente  triennio
contrattuale  di  parte  economica  alle  scadenze  e  negli  importi
previsti dalle disposizioni richiamate nel  presente  articolo.  Agli
effetti  del  trattamento  di  fine  rapporto,   dell'indennita'   di
buonuscita e di anzianita', dell'indennita' sostitutiva di  preavviso
e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano
solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio
nonche' la retribuzione di posizione  percepita  fissa  e  variabile,
provvedendo al recupero dei contributi non versati  a  totale  carico
degli interessati. 
    4.  All'atto  del  conferimento  di  un   incarico   di   livello
dirigenziale generale e' conservata la  retribuzione  individuale  di
anzianita' in godimento.